Art. 140 – Codice di procedura civile – Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia
dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento [disp. att. 48].
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Massime correlate
Cass. civ. n. 13930/2025
Nel caso di notifica eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., quando nel termine stabilito per la notificazione siano avvenuti sia il deposito dell'atto presso la casa comunale. sia anche la ricezione, da parte del destinatario, della notizia del deposito, e non solo l'invio di tale notizia, la nullità della notificazione, che deriverebbe dal mancato compimento della formalità dell'affissione, non può essere dichiarata, perché deve ritenersi che la ricezione della raccomandata possa fungere da atto sanante della nullità sotto il profilo del raggiungimento dello scopo. La conoscenza della raccomandata produce, infatti, un effetto di conoscenza effettiva dell'avvenuto deposito, certamente non inferiore rispetto a quello del'affissione dell'avviso, e consente alla parte - quindi - quando il deposito sia stato effettuato, di avere altresì effettiva e completa conoscenza dell'atto a lui indirizzato.
Cass. civ. n. 782/2025
Ai fini della validità della notificazione ex art. 140 c.p.c., è sufficiente produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata previsto da detta norma, in modo da dimostrare che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario, non richiedendosi, invece, la sua materiale consegna al destinatario.
Cass. civ. n. 23194/2024
In tema di comunicazione a mezzo di raccomandata semplice dell'avvenuta notifica di un atto con consegna del plico a persona diversa dal destinatario, l'attestazione di invio di tale raccomandata con l'indicazione del solo numero e non del nome e dell'indirizzo del detto destinatario copre con fede privilegiata soltanto l'avvenuta spedizione di una raccomandata con il menzionato numero, con la conseguenza che la prova dell'invio al destinatario presso il suo indirizzo va fornita da chi è interessato a fare valere la ritualità della notifica, producendo la relativa ricevuta di spedizione o tramite altro idoneo mezzo di prova.
Cass. civ. n. 15553/2024
In tema di impugnazione di cartella di pagamento, avverso la declaratoria di tardività del ricorso da parte del giudice di primo grado, sul presupposto del perfezionamento della notifica della cartella secondo le regole della cd. irreperibilità assoluta, può essere dedotta anche solo in appello l'inesistenza dei presupposti di detta irreperibilità - da considerarsi, invece, soltanto relativa - senza alcuna violazione del divieto di "nova", trattandosi di questione collegata alla motivazione della decisione, suscettibile di censura dell'appellante.
Cass. civ. n. 14705/2024
In tema di impugnazioni, ove il luogo di notificazione sia un indirizzo riconducibile al destinatario, la mancata consegna dell'atto, per irreperibilità dovuta al trasferimento all'estero, non concreta un'ipotesi di inesistenza, ma di nullità della notifica, trattandosi di difformità rispetto al modello legale e non già di carenza di requisito essenziale, con conseguente sanabilità, con efficacia ex tunc, per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione del destinatario, o della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..
Cass. civ. n. 11427/2024
In tema di giudizio tributario, il rilievo sulla validità della notificazione dell'atto impositivo o della cartella di pagamento, quand'anche genericamente proposto in primo grado, impone al giudice di verificare, comunque, la regolarità dell'intero procedimento notificatorio, sicché l'introduzione, per la prima volta in appello, della denunzia della invalidità di uno specifico segmento dello stesso non costituisce domanda nuova.
Cass. civ. n. 8823/2024
In tema di notificazione degli atti impositivi, il messo notificatore o l'ufficiale giudiziario, prima di effettuare la notifica secondo le modalità previste, per gli "irreperibili assoluti", dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, in luogo di quella ex art. 140 c.p.c., deve svolgere le ricerche volte a verificare che il contribuente non abbia più né l'abitazione né l'ufficio o l'azienda nel Comune nel quale aveva il domicilio fiscale.
Cass. civ. n. 7159/2024
La notificazione di un atto eseguita ex art. 140 c.p.c. non può considerarsi perfezionata quando l'ufficiale notificatore non dia atto, espressamente e puntualmente, nella relata dell'invio della raccomandata, con avviso di ricevimento, della comunicazione dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa del comune in cui la notifica deve essere eseguita non potendo l'attuazione del relativo adempimento essere dimostrata aliunde (nel caso di specie, sulla scorta di fotocopia di busta raccomandata "restituita al mittente" contenente il richiamo all'atto) oppure essere desunta, per implicito, dalla tipologia di notifica in concreto adottata.
Cass. civ. n. 23400/2023
In tema di notifica a mezzo posta ex l. n. 890 del 1982, in caso di irreperibilità relativa del destinatario, la prova del perfezionamento della notifica richiede la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente l'avviso di avvenuto deposito (C.A.D.); a tal fine, peraltro, l'omessa indicazione nella C.A.D. della tipologia di atto notificato e della parte ad istanza della quale l'atto è stato notificato non determina alcuna nullità, essendo sufficiente per il raggiungimento dello scopo dell'atto l'avvertimento al destinatario che, in sua assenza, si è tentato di notificare un atto amministrativo/giudiziario e nel rendergli note le modalità per il ritiro e le conseguenze del mancato ritiro, tenuto altresì conto che l'art. 8, comma 4, della l. n. 890 del 1982, a differenza dell'art. 48 disp. att. c.p.c., in relazione all'art. 140 c.p.c., non prescrive ulteriori indicazioni.
Cass. civ. n. 6722/2023
L'art. 201 del codice della strada deve essere interpretato nel senso che la notificazione, per ritenersi validamente eseguita, non può fondarsi sul semplice tentativo della stessa presso uno dei luoghi risultanti dai documenti ivi menzionati, ma sul necessario espletamento delle formalità previste per l'ipotesi dell'irreperibilità del destinatario, sia per quanto riguarda la notificazione ordinaria, sia per quella postale; da ciò consegue che, anche nell'ipotesi di trasferimento del trasgressore in un luogo non annotato sulla carta di circolazione, la notificazione, per essere valida, richiede necessariamente l'espletamento delle formalità previste dall'art. 140 c.p.c. per il caso di irreperibilità del destinatario, entro 150 giorni dall'eseguito accertamento.
Cass. civ. n. 28829/2020
In tema di sanzioni amministrative, la notificazione delle ordinanze-ingiunzione ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981 puo` avvenire direttamente da parte della P.A. a mezzo di posta elettronica certificata, rappresentando una modalità idonea a garantire al destinatario la conoscibilita` dell'atto e la finalita` della notificazione, senza che possa farsi riferimento alla necessità del rispetto anche delle formalita` di cui alla legge n. 53 del 1994, che attiene alla diversa ipotesi di notifiche eseguite direttamente dagli avvocati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO TRENTO, 03/05/2018).
Cass. civ. n. 4274/2019
La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., è valida se eseguita nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, mentre non lo è se, pur effettuata presso tale luogo, sia conosciuta l'effettiva residenza, anche tramite le risultanze della relata, ovvero la stessa sia conoscibile con l'ordinaria diligenza. Difatti la circostanza secondo la quale nell'indirizzo risultante dai registri anagrafici si trovi la residenza effettiva (o la dimora o il domicilio) del destinatario costituisce mera presunzione superabile con qualsiasi mezzo di prova, in quanto non coperta dalla fidefacenza della relata.
Cass. civ. n. 31724/2019
L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., anche nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa del deposito del piego presso l'ufficio postale ed abbia scelto di ometterne il ritiro determinando la compiuta giacenza, potendo la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. ritenersi superata soltanto se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prendere cognizione del piego.
Cass. civ. n. 22167/2019
In tema di notificazione di atti (nella specie, di verbali di accertamento di infrazioni al codice della strada) eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la "casa del Comune" in cui l'ufficiale notificante deve depositare la copia dell'atto da notificare si identifica, in alternativa alla sede principale, anche in qualsiasi altra struttura nella disponibilità giuridica dell'ente, vincolata allo svolgimento di funzioni istituzionali con provvedimento adottato prima della notificazione e menzionata nell'avviso di avvenuto deposito.
Cass. civ. n. 17970/2019
La notifica di un atto ai sensi dell'art. 140 c.p.c. si perfeziona con il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da detta norma: ne deriva che è nulla la notifica dell'atto impositivo che, rispetto alla raccomandata contenente la notizia del deposito dell'atto presso la casa comunale, reca sull'avviso di ricevimento l'erronea dicitura "sconosciuto", per non avendo il destinatario mutato la propria residenza, senza che assuma a tal fine rilevanza la scelta dello stesso destinatario di non apporre il proprio nominativo sul citofono.
Cass. civ. n. 2683/2019
In tema di adempimenti prescritti dall'art. 140 c.p.c. nei casi di irreperibilità relativa, ai fini del perfezionamento del procedimento notificatorio, è necessario che l'avviso di ricevimento, relativo alla raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, rechi l'annotazione da parte dell'agente postale dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, senza che sia sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).
Cass. civ. n. 1699/2019
In tema di notifica ex art. 140 c.p.c., il compimento delle formalità richieste deve risultare dalla relata redatta dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 148 c.p.c. che, sotto tale profilo, è coperta da fede privilegiata, a differenza di quanto avviene per l'effettivo inoltro dell'avviso informativo al destinatario da parte dell'ufficio postale cui è stato consegnato da detto pubblico ufficiale, con la conseguenza che la prova dell'eventuale mancato recapito dello stesso potrà essere fornita dal destinatario senza necessità di impugnare la relata mediante querela di falso.
Cass. civ. n. 265/2019
In tema di notificazione della cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, l'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. (nella specie l'affissione dell'avvenuto deposito del piego presso la casa comunale anziché alla porta dell'abitazione) comporta la nullità della notifica, sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., se il destinatario abbia comunque ricevuto regolarmente la raccomandata di conferma del deposito del piego presso l'ufficio postale.
Cass. civ. n. 33464/2018
La notificazione nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c. può essere compiuta solo dopo che siano state effettuate ricerche presso l'indirizzo risultante dall'anagrafe del Comune del domicilio fiscale del contribuente, non essendo a tal fine sufficiente la generica attestazione di mancato reperimento del destinatario, dovendo l'ufficiale notificante indicare il luogo nel quale si è effettivamente recato per verificarne l'irreperibilità.
Cass. civ. n. 32201/2018
Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso.
Cass. civ. n. 30952/2017
La notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici, è nulla soltanto nell'ipotesi in cui questi si sia trasferito altrove e il notificante ne abbia conosciuto, ovvero con l'ordinaria diligenza avrebbe potuto conoscerne, l'effettiva residenza, dimora o domicilio, dove è tenuto a effettuare la notifica stessa, in osservanza dell'art. 139 c.p.c.. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la corte d’appello avesse omesso di valutare l'osservanza o meno, da parte del notificante, dell'obbligo di ordinaria diligenza nell'accertamento della effettiva residenza del destinatario della notifica, perché solo nella prima ipotesi avrebbe potuto poi dichiarare la nullità della notificazione eseguita, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., nel luogo di residenza del destinatario risultante dai registri anagrafici).
Cass. civ. n. 19522/2016
Il perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. richiede il compimento di tutti gli adempimenti stabiliti da tale norma sicché è nulla se ne sia stato omesso taluno di essi (nella specie, l'affissione dell'avviso di avvenuto deposito del piego alla porta dell'abitazione di residenza del destinatario), salvo non sia intervenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo per aver il destinatario comunque regolarmente ricevuto la raccomandata di conferma del deposito del piego nell'ufficio postale.
Cass. civ. n. 19772/2015
La notifica ex art. 140 c.p.c. si perfeziona per il destinatario col ricevimento della raccomandata informativa, che rende conoscibile l'atto, essendo necessario il decorso dei dieci giorni dalla spedizione della raccomandata solo nel caso in cui questa non sia stata ricevuta (cfr. Corte cost. n. 3 del 2010).
Cass. civ. n. 3590/2015
È nulla la notifica ex art. 140 cod. proc. civ. effettuata nel luogo di residenza del destinatario, come risultante dai registri anagrafici, qualora questi si sia trasferito altrove e il notificante ne conosca l'effettiva residenza o domicilio, in quanto evincibili dalla stessa relata dell'ufficiale giudiziario.
Cass. civ. n. 26864/2014
In tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria. (Nell'enunciare l'anzidetto principio la S.C., ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).
Cass. civ. n. 10107/2014
Al fine di dimostrare la sussistenza della nullità di una notificazione, in quanto eseguita in luogo diverso dalla residenza effettiva del destinatario, non costituisce prova idonea la produzione di risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui è stata effettuata la notificazione. Nell'ipotesi in cui la notifica venga eseguita, nel luogo indicato nell'atto da notificare e nella richiesta di notifica, secondo le forme previste dall'art. 140 cod. proc. civ., è da presumere che in quel luogo si trovi la dimora del destinatario e, qualora quest'ultimo intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di far dichiarare la nullità della notificazione stessa, ha l'onere di fornirne la prova.
Cass. civ. n. 16817/2012
L'art. 140 c.p.c. prescrive, per la validità della notifica con il rito degli irreperibili, il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, rappresentando questa la sede del comune nei confronti dei terzi, nonchè il luogo degli atti comunali e degli organi che li deliberano, insuscettibile di estensione a diversi "luoghi". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza di merito, che aveva dichiarato la nullità delle notifiche delle cartelle esattoriali, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c. mediante il deposito presso un ufficio decentrato del Comune).
Cass. civ. n. 15094/2012
In tema di notificazioni, di fronte al rifiuto di ricevere l'atto, opposto dalla persona qualificatasi come portiere dello stabile di cui all'art. 139 c.p.c., l'ufficiale giudiziario, che può legittimamente presumere che la qualità di portiere sia vera senza essere tenuto ad indagini verificative, può ben eseguire la notifica ai sensi del successivo art. 140.
Cass. civ. n. 7324/2012
In tema di notificazione ex art. 140 c.p.c., a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, deve tenersi distinto il momento del perfezionamento della notificazione nei riguardi del notificante da quello nei confronti del destinatario dell'atto, dovendo identificarsi, il primo, con quello in cui viene completata l'attività che incombe su chi richiede l'adempimento, e, il secondo, con quello in cui si realizza l'effetto della conoscibilità dell'atto; ne consegue che, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza per l'impugnazione, la notifica a mezzo posta dell'avviso informativo al destinatario si perfeziona non con il semplice invio a cura dell'agente postale della raccomandata che dà avviso dell'infruttuoso accesso e degli eseguiti adempimenti, ma decorsi dieci giorni dall'inoltro della raccomandata o nel minor termine costituito dall'effettivo ritiro del plico in giacenza.
Cass. civ. n. 5026/2012
In tema di notificazioni a mezzo posta, l'annotazione dell'agente postale sull'avviso di ricevimento, dalla quale risulti il rifiuto senza ulteriore specificazione circa il soggetto (destinatario, oppure persona diversa abilitata a ricevere il plico) che ha in concreto opposto il rifiuto, può legittimamente presumersi riferita al rifiuto di ricevere il plico o di firmare il registro di consegna opposto dal destinatario, con conseguente completezza dell'avviso, e dunque legittimità e validità della notificazione.
Cass. civ. n. 2959/2012
Nella notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso l'ufficio comunale, che va allegato all'atto notificato, risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né, che, in definitiva, detto avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso.
Cass. civ. n. 20482/2011
Il procedimento notificatorio disciplinato dal codice di procedura civile è un mezzo di comunicazione che offre le maggiori garanzie possibili di conoscenza dell'atto da parte del destinatario, secondo un principio che si estende anche agli atti sostanziali. Ne consegue che la revoca del mandato, da qualificarsi atto unilaterale recettizio, regolato dall'art. 1335 c.c., può validamente essere portata a conoscenza del destinatario mediante procedimento di notificazione perfezionatosi con l'osservanza degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c., senza che l'esito di compiuta giacenza della raccomandata inviata all'esatto indirizzo del mandatario possa integrare la prova contraria della mancata conoscenza dell'atto, atteso che, per poter vincere la presunzione legale, è necessario un fatto o una situazione che spezzi od interrompa in modo duraturo il collegamento tra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione e che tale situazione sia incolpevole, cioè non superabile con l'uso dell'ordinaria diligenza.
Cass. civ. n. 4748/2011
A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., la notificazione effettuata ai sensi di tale disposizione si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturarsi della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, c.p.c.).
Cass. civ. n. 2755/2011
Nella notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ., in caso di rifiuto della persona abilitata al recapito di ricevere in consegna il piego raccomandato, non è richiesta dall'art. 8, primo comma, della legge 20 novembre 1982, n. 890, la menzione sull'avviso di ricevimento del nome e cognome della persona che rifiuta e la sua qualità, essendo tenuto l'agente postale in tutte le ipotesi di mancata consegna dell'atto esclusivamente al deposito del medesimo presso l'ufficio postale e a notiziarne il destinatario mediante avviso a mezzo raccomandata. L'identificazione del soggetto e l'indicazione della sua qualità sono, infatti, necessarie soltanto nell'altra ipotesi regolata dall'art. 8, primo comma, riguardante il rifiuto da parte della persona abilitata di firmare l'avviso di ricevimento, pur avendo provveduto alla ricezione del piego.
Cass. civ. n. 7809/2010
A seguito della sentenza (di immediata applicazione) della Corte costituzionale n. 3 del 2010, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevedeva che la notifica si perfezionasse, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anziché con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione, è necessario che il notificante, affinchè tale tipo di notificazione possa ritenersi legittimamente effettuata, comprovi la suddetta ulteriore circostanza, diversamente configurandosi la nullità della notificazione. (Nella specie, la S.C., alla stregua dell'enunciato principio, in accoglimento del ricorso, ha dichiarato la nullità della notificazione di un'intimazione di sfratto per morosità con contestuale citazione per la convalida per difetto di prova dell'avvenuta ricezione, da parte dell'intimato, del successivo avviso di ricevimento della raccomandata ex art. 140 c.p.c., rimettendo le parti dinanzi al giudice di primo grado per l'esame della proposta opposizione tardiva a convalida di sfratto).
Cass. civ. n. 3426/2010
Ai fini del perfezionamento della notifica (nella specie, dell'avviso di accertamento tributario) in caso d'irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia da parte delle persone indicate nell'art. 139 c.p.c., l'attestazione del compimento delle formalità prescritte dall'art. 140 c.p.c. (deposito nella casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario, invio di raccomandata con avviso di ricevimento) non richiede formule sacramentali, esattamente corrispondenti al tenore della norma, dovendo la relata di notifica essere interpretata attribuendo alle singole parti il senso che risulta dal complesso dell'atto (ex art. 1363 c.c.) e non quello derivante da una considerazione atomistica di esse. Ne consegue che ove l'agente dichiari di aver effettuato la notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., l'attestazione di avere "rilasciato avviso sul luogo del destinatario" deve essere interpretata nel senso che detto avviso è stato rilasciato nelle forme di legge e cioè mediante affissione sulla porta del destinatario medesimo, ogni diversa interpretazione essendo contraria alle usuali regole di ermeneutica contrattuale, applicabili, nei limiti della compatibilità, agli atti amministrativi.
Cass. civ. n. 311/2010
Nel caso in cui il destinatario di un avviso di accertamento tributario sia deceduto, e gli eredi non abbiano provveduto alla comunicazione prescritta dall'art. 65, secondo ed ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. nei confronti del defunto, previo tentativo di consegna dell'atto presso il suo domicilio, non essendo la morte del destinatario equiparabile alla sua irreperibilità o al rifiuto di ricevere copia dell'atto. Il messo notificatore, ove sia venuto a conoscenza del decesso e non abbia reperito presso il domicilio persone idonee e disponibili a ricevere l'avviso, è tenuto invece a restituirlo con l'indicazione del motivo per cui la notificazione non ha potuto aver luogo, con la conseguenza che l'Ufficio, reso edotto del decesso, può disporre che l'atto sia notificato nei modi previsti dall'art. 65 cit.
Cass. civ. n. 20098/2009
Il ricorso alla procedura di notifica di cui all'art. 140 c.p.c., presupponendo la non conoscenza o la non conoscibilità dell'indirizzo del destinatario, richiede che l'organo delle notificazioni indichi specificamente le ragioni per cui non ha potuto procedere secondo le forme previste dall'art. 139 c.p.c., descrivendo, in particolare, le infruttuose ricerche del destinatario nel luogo di residenza, dimora o di domicilio. Ne deriva che è illegittimo il ricorso alla procedura in questione, nel caso in cui l'ufficiale notificatore non abbia usato l'ordinaria diligenza per individuare il luogo di residenza, essendosi limitato ad indicare solo il comune nel quale si è trasferito il destinatario dell'atto. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto la nullità della notifica di un avviso di accertamento fiscale, effettuata ex art. 140 c.p.c. sul presupposto che il destinatario si era trasferito in altro comune, senza che venisse accertato il nuovo indirizzo, che pure risultava dagli atti di stato civile).
Cass. civ. n. 14618/2009
In tema di notificazioni, l'assenza solo momentanea del destinatario della notificazione nel luogo in cui risiede non preclude la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., che postula l'impossibilità di consegnare l'atto in quel luogo per mere difficoltà di ordine materiale, quali la precaria assenza del notificando e la mancata presenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone abilitate dall'art. 139 c.p.c. a ricevere tale atto. Diversamente, la irreperibilità non temporanea rientra nella previsione dell'art. 143 c.p.c., per la cui applicabilità, infatti, non è sufficiente la valutazione soggettiva della persona alla quale l'atto deve essere consegnato, ma è necessaria la irreperibilità oggettiva, ovvero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora del notificando nonostante l'esperimento delle indagini suggerite nei singoli casi dalla comune diligenza.
Cass. civ. n. 2919/2007
Il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario — e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di c.d. irreperibilità temporanea — lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata, essendo invece necessarie ulteriori ricerche solo quando il notificatore abbia motivo di ritenere che il destinatario si sia trasferito dal comune e/o dal luogo ove viene ricercato, perché in tal caso verrebbe meno il collegamento fra il luogo e il soggetto, collegamento sul quale il legislatore fonda la presunzione di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli ai sensi dell'art. 140 c.p.c.