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Articolo 634 Codice di procedura civile — Prova scritta

Articolo 634 Codice di procedura civile — Prova scritta

Sono prove scritte idonee a norma del numero 1) dell’articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata [ c.c. 1988, 2702 e i telegrammi [ c.c. 2705, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal Codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l’osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20843/2013

Al fine di ottenere l’emissione del decreto ingiuntivo in tema di contratti con prestazioni corrispettive, l’istante non è tenuto a fornire la duplice completa dimostrazione dell’esistenza dell’obbligazione di cui invoca il soddisfacimento e dell’avvenuto adempimento dell’obbligazione propria, cui l’esigibilità dell’altra sia subordinata, essendo sufficiente la prova del primo degli indicati effetti, cui si accompagni l’offerta di elementi indiziari in ordine al secondo.

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Cass. civ. n. 5071/2009

La fattura è titolo idoneo per l’emissione di un decreto ingiuntivo, in favore di chi la ha emessa, ma nell’eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell’esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall’opposto.

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Cass. civ. n. 8038/2006

La mera circostanza che il titolo dedotto a prova del credito sia privo di efficacia cambiaria non vale ad escludere che esso possa essere fatto valere come chirografo, contenente una promessa di pagamento riconducibile alla previsione dell’art. 1988 c.c., e che quindi, come tale, quel titolo sia idoneo ad integrare la prova scritta del credito derivante dal rapporto sottostante tra il traente e il prenditore del titolo. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva accolto l’opposizione ad un decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di un credito fondato su cambiali, sul presupposto che i titoli erano privi di efficacia cambiaria, in quanto emessi oltre cinque anni prima del ricorso).

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Cass. civ. n. 18650/2003

Nei rapporti di conto corrente bancario l’estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell’art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di questi estratti.

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Cass. civ. n. 8915/2003

Nessuna preclusione si pone alla possibilità, per il creditore il quale disponga di una sentenza di condanna «generica» alla prestazione, di utilizzare la sentenza stessa quale atto scritto idoneo (nel concorso con altri elementi documentali aventi valore «specificante» della pretesa consacrata genericamente in essa sentenza), a fondare la prova del credito dal lui vantato, ai fini dell’acquisizione, in sede monitoria, di un titolo giudiziario idoneo all’azione esecutiva.

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Cass. civ. n. 12388/2000

Ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo, per prova scritta deve intendersi qualsiasi documento che, sebbene privo di efficacia probatoria assoluta, risulti attendibile in ordine all’esistenza del diritto di credito azionato; conseguentemente, ove il credito si fondi su un assegno bancario, è sufficiente — per far presumere la sussistenza di un rapporto obbligatorio e consentire l’emissione del decreto, anche provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c. — la produzione di detto assegno in fotocopia.

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Cass. civ. n. 12169/2000

Le risultanze dell’estratto di conto corrente allegate a sostegno della domanda di pagamento del saldi legittimano l’emissione di decreto ingiuntivo e, nell’eventuale giudizio di opposizione, hanno efficacia fino a prova contraria, potendo essere disattese solo in presenza di circostanziate contestazioni, non già attraverso il mero rifiuto del conto o la generica affermazione di nulla dovere; a tal fine, peraltro, è irrilevante che le suddette rilevanze non siano già state stragiudizialmente rese note al correntista, atteso che la produzione in giudizio costituisce «trasmissione» ai sensi dell’art. 1832 c.c., onerando il correntista alle necessarie specifiche contestazioni al fine di superare l’efficacia probatoria della produzione.

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Cass. civ. n. 9232/2000

Ai fini della prova richiesta dalla legge per l’emissione del decreto ingiuntivo è sufficiente qualsiasi documento di sicura autenticità, anche non proveniente dal debitore, da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito fatto valere in giudizio.

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Cass. civ. n. 5086/2000

L’onere del deposito in cancelleria della cambiale di cui all’art. 66, comma terzo, del R.D. 14 dicembre 1933, n. 1669 non è riconducibile alla categoria dei presupposti processuali ovvero delle condizioni dell’azione, ma attiene ai requisiti per l’esame del merito della domanda e la sua inosservanza è rilevabile solo su eccezione di parte; conseguentemente, e tenuto conto che l’attore può assolvere l’onere fino al momento della precisazione delle conclusioni in primo o in secondo grado, l’omesso deposito delle cambiali non impedisce l’emanazione del decreto ingiuntivo.

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Cass. civ. n. 740/2000

La fattura prodotta dall’imprenditore nei confronti del cliente relativa alla fornitura di pezzi di ricambio ha valore, ai fini dell’emissione di un decreto ingiuntivo, solo con riferimento al credito vantato per detta fornitura, non rivestendo efficacia, ai fini della «prova scritta del credito» richiesta ex lege, relativamente a quello per prestazione di servizi. (Nell’affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha precisato che la novella dell’art. 634 secondo comma c.p.c., così come introdotta dalla legge 432/95, nel ritenere idonee le scritture contabili dell’imprenditore anche per i crediti relativi a prestazioni di servizi, contiene una disciplina innovativa, efficace per il futuro e, pertanto, non applicabile ai decreti ingiuntivi emanati, come nel caso di specie, prima della sua entrata in vigore).

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Cass. civ. n. 195/1999

L’art. 634, secondo comma c.p.c. che, a seguito della modifica introdotta dall’art. 8, terzo comma del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, conv. nella L. 20 dicembre 1995, n. 534, prevede che costituiscono prova scritta idonea all’emissione del decreto ingiuntivo le scritture contabili dell’imprenditore anche per i crediti relativi alle prestazioni di servizi, ha carattere innovativo e, dunque, ha efficacia solo per il futuro e non è applicabile ai decreti emanati prima della sua entrata in vigore.

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Cass. civ. n. 6879/1994

La prova scritta richiesta dall’art. 633 c.p.c. per l’emissione del decreto ingiuntivo può essere costituita da qualsiasi documento, ancorché privo di efficacia probatoria assoluta (quale, avuto riguardo alla sua formulazione unilaterale, la fattura commerciale) da cui risulti il diritto fatto valere a fondamento della richiesta ingiunzione, mentre la completezza o meno della documentazione esibita dal richiedente va accertata nel giudizio di opposizione nel quale egli, per la pienezza di indagine da cui tale giudizio è caratterizzato, ha il potere di fornire nuove prove che integrino con efficacia retroattiva quelle prodotte nella fase monitoria.

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Cass. civ. n. 6707/1994

Ai sensi dell’art. 102 della legge bancaria 7 marzo 1938, n. 141 il valore probatorio dell’«estratto dei saldaconti» è limitato al procedimento monitorio, esonerando l’istituto di emissione nonché le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio dalle formalità ordinariamente richieste per l’ottenimento dell’ingiunzione di pagamento in base a documenti provenienti dallo stesso imprenditore istante; mentre non si estende al susseguente procedimento di opposizione ed in genere agli ordinari giudizi di cognizione (ivi compreso quello introdotto da domanda di insinuazione al passivo fallimentare), nei quali il detto documento — diverso dall’estratto conto vero e proprio la cui efficacia probatoria discende dalla specifica previsione dell’art. 1832 c.c. ed è, dall’art. 50 della nuova disciplina della materia, dettata dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, richiesta anche agli esposti fini monitori, con conseguente abrogazione della succitata norma di previsione del «saldaconto» — può assumere rilievo solo come elemento indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, e solo nel contesto di altri elementi ugualmente significativi.

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Cass. civ. n. 9512/1993

A norma degli artt. 1832 e 1857 c.c., gli effetti dell’approvazione dell’estratto del conto corrente si producono in relazione a tutte le operazioni bancarie regolate nel conto stesso, con la conseguenza che, anche in relazione al credito derivante da anticipazione su pegno di merci, regolata in conto corrente, una Cassa di risparmio può chiedere l’emissione di un decreto ingiuntivo sulla base dell’estratto dei propri «saldaconti» redatti a norma dell’art. 102, R.D.L. n. 375 del 1936 e successive modifiche ed integrazioni.

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Cass. civ. n. 6660/1982

L’estratto di una scrittura contabile ancorché non soggetta obbligatoriamente a bollatura e vidimazione (nella specie, estratto di conto corrente presso una banca privata), integra prova scritta al fine dell’emanazione di decreto ingiuntivo, a norma dell’art. 634 secondo comma c.p.c., solo quanto detta scrittura sia stata sottoposta a quelle formalità.

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Cass. civ. n. 2336/1980

L’art. 102 della legge bancaria (R.D.L. 12 marzo 1936, n. 375) il quale accorda gli istituti ivi previsti la possibilità di chiedere il decreto ingiuntivo anche in base all’estratto dei loro saldaconti, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti, il quale deve dichiarare che il credito è vero e liquido, ha carattere estensivo e non limitativo delle facoltà degli istituti, i quali, rinunciando ad avvalersi della disposizione speciale, possono sempre produrre a sostegno della domanda di ingiunzione la prova scritta richiesta in via generale e dall’art. 634 c.p.c. (Nella specie la documentazione prodotta a base del ricorso per decreto ingiuntivo comprendeva copie autentiche delle schede originali di conto corrente, con espressa attestazione notarile che le operazioni contabili in esse riportate erano contenute nei libri contabili dell’azienda di credito, regolarmente tenuti e vidimati).

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Cass. civ. n. 3261/1979

…Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull’an o sul quantum debeatur, le fatture non valgono a dimostrare l’esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità.

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Cass. civ. n. 3090/1979

Le fatture commerciali, pur essendo prove idonee ai fini dell’emissione del decreto ingiuntivo, hanno tale valore esclusivamente nella fase monitoria del procedimento, mentre nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, come in ogni altro giudizio di cognizione, le fatture, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale, non integrano, di per sé, la piena prova del credito in esse indicato e non comportano neppure l’inversione dell’onere della prova in caso di contestazione sull’an o sul quantum del credito vantato in giudizio.

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Cass. civ. n. 615/1979

Poiché la prova scritta, ai sensi dell’art. 634 c.p.c., posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, costituisce, di regola, nel giudizio di cognizione successivo all’opposizione dell’ingiunto, un mero indizio, nel caso di contestazione essa deve essere integrata da ulteriori elementi probatori ed il relativo onere incombe sul creditore.

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Cass. civ. n. 5304/1978

Se il prenditore di una cambiale, nel chiedere il decreto ingiuntivo contro l’emittente, fa riferimento alla cambiale anche come prova documentale del suo credito, deve ritenersi che egli abbia dedotto in giudizio non solo il credito cambiario, ma anche il sottostante rapporto fondamentale, del quale, ai sensi dell’art. 1988 c.c., non è tenuto a provare l’esistenza. Ne consegue che, anche se l’azione cambiaria sia prescritta, il possessore del chirografo può agire usando il titolo come promessa di pagamento.

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Cass. civ. n. 3150/1977

La prova richiesta dalla legge per l’emissione del decreto ingiuntivo è quella che dei fatti costitutivi del vantato diritto può trarsi da qualsiasi documento degno di fede quanto all’autenticità, onde una simile prova può anche non avere efficacia probatoria assoluta, quanto all’esistenza e validità dei fatti giuridici che nel documento si trovano asseriti, restando salvo, peraltro, nel giudizio di opposizione, che è di cognizione piena, lo stabilire la completezza o meno della documentazione fornita dal creditore. La comune ricognizione del debito, agli effetti della procedura monitoria e della relativa prova scritta, prescinde dalla necessità di una dichiarazione formale, potendo essa desumersi implicitamente dal contenuto del documento che la contiene ed, in particolare, anche da un’addizione di cifre datata e sottoscritta senza altre aggiunte, la quale ben può rappresentare una ricognizione debitoria.

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Cass. civ. n. 311/1965

Prove scritte idonee alla concessione del decreto ingiuntivo, ex art. 634, secondo comma c.p.c., sono gli estratti autentici delle scritture contabili di cui all’art. 2214 e ss. c.c., purché bollate e vidimate. L’estratto per copia autentica di un conto corrente bancario, certificato conforme alle scritture contabili della banca da un notaio e non da un dirigente dell’istituto (il quale ultimo soltanto, impegnando la propria responsabilità, può attestare, a norma dell’art. 102 R.D.L. 17 luglio 1938, n. 636, la verità e la liquidità del credito) non può costituire prova scritta idonea alla concessione del predetto provvedimento.

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