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Art. 2705 — Telegramma

Art. 2705 — Telegramma

Il telegramma ha l’efficacia probatoria della scrittura privata, se l’originale consegnato all’ufficio di partenza è sottoscritto dal mittente, ovvero se è stato consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo [ 634 1 c.p.c. ].

La sottoscrizione può essere autenticata da notaio.

Se l’identità della persona che ha sottoscritto l’originale del telegramma è stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, è ammessa la prova contraria.

Il mittente può fare indicare nel telegramma se l’originale è stato firmato con o senza autenticazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10589/2018

Ai fini dell’efficacia probatoria del telegramma quale scrittura privata, siccome prevista dall’art. 2705 c.c., il legislatore, nell’intento di favorire la rapidità dell’incontro di volontà negoziali fra persone distanti, ha inteso prendere in considerazione l’ipotesi normale secondo cui il telegramma proviene dall’apparente mittente con la conseguenza che, solo in caso in cui ciò sia contestato, il mittente medesimo è tenuto, ove intenda valersene quale scrittura privata, a fornire la prova delle condizioni, poste dal citato art. 2705 c.c., mentre, ove nessuna contestazione vi sia stata circa la provenienza del telegramma, il documento ha a tutti gli effetti il valore di scrittura privata, senza che il mittente sia tenuto a dare alcuna ulteriore prova.

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Cass. civ. n. 24660/2008

In tema di impugnazione stragiudiziale del licenziamento, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966, nel caso di dichiarazione a mezzo di telegramma, la cui provenienza dal lavoratore sia contestata dalla controparte, il giudice, accertato che il lavoratore non ha dato la prova di aver sottoscritto l’originale consegnato all’ufficio di partenza, deve verificare -ricorrendo, ove lo ritenga opportuno, alle presunzioni di cui all’art. 2729 cod. civ., e con valutazione non sindacabile in sede di legittimità, ove adeguatamente e correttamente motivata- la ricorrenza delle ulteriori due ipotesi previste dall’art. 2705 cod. civ. (aver consegnato personalmente o fatto consegnare l’originale del telegramma all’ufficio postale di partenza), la cui sussistenza comunque legittimerebbe l’efficacia probatoria del telegramma ed impedirebbe la decadenza dall’impugnazione del lavoratore.

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Cass. civ. n. 9790/2003

Ai sensi dell’art. 2705 c.c., ai fini della efficacia del telegramma è sufficiente che l’originale sia consegnato o fatto consegnare dal mittente, anche senza che questi lo sottoscriva, sicché l’utilizzazione del servizio telefonico, prevista dal codice postale, consente al mittente, autore della comunicazione, di ottenere, sia pure con la collaborazione di terzi, il recapito del proprio messaggio all’ufficio telegrafico. Tuttavia, ove sorga contestazione circa la riferibilità del telegramma al mittente, questi ha la facoltà e l’onere di provare, con ogni mezzo di prova, che l’affidamento all’ufficio incaricato di trasmetterlo è avvenuto a sua opera o su sua iniziativa.

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Cass. civ. n. 14297/2000

La regola, dettata dall’art. 2705, primo comma, c.c., secondo cui il telegramma ha l’efficacia probatoria di una scrittura privata se l’originale, che sia privo di sottoscrizione, sia stato consegnato o fatto consegnare all’ufficio postale dal mittente, è applicabile estensivamente all’ipotesi del telegramma dettato per telefono all’operatore il servizio, in relazione alla quale, in caso di contestazione, l’interessato dovrà fornire la prova della provenienza della dichiarazione da lui medesimo, anche con il ricorso a presunzioni, potendosi al riguardo fare riferimento, in particolare, alla indicazione dell’autore della dichiarazione contenuta nel testo stesso del telegramma, al possesso della copia del telegramma inviata al mittente in base alle vigenti norme postali, alla titolarità o all’uso esclusivo della utenza telefonica attraverso cui è avvenuta la dettatura del telegramma, alle eventuale pacificità per il destinatario, prima del giudizio, della provenienza del telegramma da parte dell’apparente autore della dichiarazione. (Nella specie la S.C. ha annullato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto inidoneo il telegramma a costituire valida impugnazione del licenziamento, a norma dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966, nell’assenza delle condizioni letteralmente previste dall’art. 2705, primo comma, c.c.).

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Cass. civ. n. 11296/1998

Il trasferimento delle quote di una società a responsabilità limitata (art. 2479 c.c.) è atto negoziale a forma libera, da documentarsi per iscritto ai soli e limitati fini dell’opponibilità alla società stessa. Ne consegue che, nel rapporto tra i contraenti, l’incontro delle rispettive volontà negoziali può legittimamente determinarsi anche per effetto di un semplice telegramma, quantunque privo dei requisiti formali di cui all’art. 2705 c.c., requisiti che, condizionando l’equiparazione del telegramma alla scrittura privata, sono indispensabili solo quando si esiga ad substantiam la consacrazione della volontà dei contraenti in atti dai medesimi sottoscritti.

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Cass. civ. n. 11946/1997

Per il disposto dell’art. 2705 c.c. il telegramma non prodotto in originale (nella specie, perché non reperito presso l’ufficio postale) non ha efficacia di scrittura privata e non è, pertanto, idoneo a costituire forma scritta per il perfezionamento di un contratto di trasferimento immobiliare a norma dell’art. 1350 c.c.

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Cass. civ. n. 12128/1992

Ai fini dell’efficacia probatoria del telegramma quale scrittura privata, siccome prevista dall’art. 2705 c.c., il legislatore, nell’intento di favorire la rapidità dell’incontro di volontà negoziali fra persone distanti, ha inteso prendere in considerazione l’ipotesi normale secondo cui il telegramma proviene dall’apparente mittente, con la conseguenza che solo in caso in cui ciò sia contestato il mittente medesimo è tenuto, ove intenda valersene quale scrittura privata, a fornire la prova delle condizioni, poste dal citato art. 2705, mentre, ove nessuna contestazione vi sia stata circa la provenienza del telegramma, questo ha a tutti gli effetti il valore di scrittura privata, senza che il mittente sia tenuto a dare alcuna ulteriore prova.

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Cass. civ. n. 6788/1990

Al telegramma non sottoscritto, quale è quello inviato per telefono, può essere riconosciuta l’efficacia probatoria della scrittura privata a norma dell’art. 2705 c.c., ove dal destinatario sia stata contestata la sua provenienza dalla apparente mittente, solo a condizione che quest’ultimo, cui incombe il relativo onere, dia la prova della provenienza dell’atto per esserne avvenuta per sua opera od iniziativa l’affidamento all’ufficio incaricato di trasmetterlo.

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