Art. 646 – Codice di procedura civile – Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro

Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti da rapporti individuali di lavoro entro cinque giorni dalla notificazione, l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'articolo 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tale caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto, che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 4212/2016

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo soggetto al rito del lavoro, attesa la posizione sostanziale di attore dell'opposto la memoria difensiva deve contenere gli elementi previsti dall'art. 414 c.p.c, sicché la mancata indicazione specifica dei fatti e degli elementi di diritto, nonché dei mezzi di prova resi necessari dall'opposizione, può condurre al rigetto di questa con conseguente revoca del decreto. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C., con riferimento ad una memoria difensiva dell'INPGI, con essa costituitosi a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, priva dell'indicazione dei titoli retributivi su cui era fondata la pretesa contributiva, ha ritenuto esenti da contribuzione previdenziale somme che invece il giudice di merito aveva ritenuto soggette agli obblighi in parola per non aver dimostrato, l'opponente, che erano state corrisposte a titolo di cessazione del rapporto con conseguente regime di favore).

Cass. civ. n. 797/2013

L'opposizione a decreto ingiuntivo nelle materie soggette al rito del lavoro si propone con ricorso; tuttavia, ove sia, per errore, proposta con citazione, essa può impedire comunque che il decreto divenga definitivo, non già se notificata alla controparte entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c., ma solo se, entro tale termine, venga altresì depositata in cancelleria. Ricorrendo tale ipotesi, il giudice dovrà ordinare d'ufficio la conversione del rito, disponendo la notifica del proprio provvedimento all'opposto, ove contumace, senza necessità che l'opponente richieda l'emanazione del decreto di fissazione dell'udienza di discussione, ai sensi dell'art. 420 c.p.c..

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