Art. 645 – Codice di procedura civile – Opposizione
L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.
In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito [; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà]. L'anticipazione di cui all'articolo 163 bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 654/2025
La notifica al debitore ceduto del ritrasferimento del credito dal cessionario al cedente (cd. retrocessione) è, come per l'originaria cessione, atto a forma libera, purché idoneo a rendere il debitore consapevole della mutata titolarità del credito, cosicché essa può essere effettuata sia mediante il ricorso per decreto ingiuntivo, sia mediante comunicazione in corso di causa nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c..
Cass. civ. n. 22874/2024
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estinzione del giudizio di rinvio, conseguente alla cassazione della sentenza di accoglimento dell'opposizione, comporta, ai sensi dell'art. 393 c.p.c., l'estinzione dell'intero procedimento e l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, anche ove esso sia stato erroneamente dichiarato esecutivo, trattandosi di un provvedimento meramente dichiarativo privo di carattere decisorio, che, seppur non impugnabile, neanche con il ricorso ex art. 111 Cost., non è sottratto al sindacato del giudice, che può verificarne la legittimità, sia in sede di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., ove l'esecutorietà sia dichiarata per mancata proposizione dell'opposizione o mancata costituzione dell'opponente, sia in sede di opposizione all'esecuzione, ove il decreto ingiuntivo costituisca il titolo dell'azione esecutiva, sia infine in altro giudizio, nel quale se ne faccia valere l'efficacia.
Cass. civ. n. 15504/2024
L'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da un soggetto nella qualità di erede dell'ingiunto costituisce accettazione tacita dell'eredità, senza che assuma alcuna rilevanza la circostanza che tale opposizione sia stata dichiarata inammissibile, posto che l'accettazione dell'eredità, a tutela della stabilità degli effetti connessi alla successione mortis causa, si configura come atto puro ed irrevocabile e quindi insuscettibile di essere caducato da eventi successivi.
Cass. civ. n. 12818/2024
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l'estratto conto certificato ex art. 50 T.U.B. - che nella fase monitoria è prova idonea ad ottenere l'emissione dell'ingiunzione di pagamento - può assolvere all'onere di dimostrare l'ammontare del credito nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c., se l'opponente non ne ha contestato in modo specifico la conformità alle scritture contabili della banca (limitandosi a ritenerlo insufficiente a fornire un quadro completo delle singole voci) e avuto riguardo al complessivo comportamento processuale della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, nella valutazione dell'idoneità probatoria dell'estratto, aveva rilevato la genericità delle obiezioni mosse dai fideiussori e la presenza di una valida clausola contrattuale con la quale il cliente aveva riconosciuto ai libri e alle altre scritture contabili della banca il valore di piena prova, nei suoi confronti, del debito garantito).
Cass. civ. n. 9680/2024
L'opposizione al decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 614 c.p.c. - per la quale non è prevista alcuna competenza funzionale ed inderogabile del giudice dell'esecuzione - è disciplinata dalle disposizioni generali per il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e rientra, pertanto, nella competenza funzionale dell'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell'esecuzione; conseguentemente, il relativo atto introduttivo va iscritto nel ruolo generale degli affari contenziosi di tale ufficio e il procedimento va assegnato in base ai criteri stabiliti dalle tabelle di ripartizione degli affari ex art. 7 bis del r.d. n. 12 del 1941 che legittimamente possono prevedere anche la designazione di un magistrato che svolge le funzioni di giudice dell'esecuzione o, perfino, dello stesso giudice che ha emesso il decreto opposto, senza diretta rilevanza per la validità degli atti del procedimento.
Cass. civ. n. 7592/2024
Nell'opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto è consentito modificare la propria domanda originaria - nel senso di specificare e meglio chiarire e persino mutare causa petendi e petitum - ai sensi dell'art. 183 c.p.c. al fine di adeguare la pretesa azionata in sede monitoria, non potendosi considerare nuova una domanda che non sia ulteriore o aggiuntiva a quella proposta nell'atto introduttivo, in base ai principi di economia dei mezzi processuali e di ragionevole durata dei processi.
Cass. civ. n. 5817/2024
In tema di competenza per territorio derogabile, nelle cause relative ai diritti di obbligazione, il principio in base al quale grava sulla parte che eccepisce l'incompetenza l'onere di contestare tutti i possibili criteri di collegamento previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. subisce un'eccezione ove l'attore indichi espressamente di volere radicare la competenza territoriale in forza di un determinato criterio, in tal caso dovendo il convenuto contestare solo quel criterio, non potendosi addossare su di lui l'onere di di contestare criteri di collegamento esclusi dall'attore.
Cass. civ. n. 5235/2024
In tema di oneri consortili, la fonte dell'obbligo di pagamento pro quota del singolo consorziato è costituita, di anno in anno, dalla deliberazione consortile di approvazione del rendiconto, con la conseguenza che, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi consortili, il giudice è tenuto ad accogliere l'opposizione quando la delibera di approvazione del riparto abbia perduto efficacia per essere stata annullata in altro giudizio o quando sia validamente e fondatamente impugnata in simultanea, mentre non può accoglierla sul presupposto della non corretta ripartizione degli utili consacrata nella deliberazione, quando questa non sia impugnata. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in quanto aveva revocato il decreto ingiuntivo, benché non risultasse in alcun modo l'intervenuta impugnazione della delibera assembleare o l'introduzione della corrispondente domanda nel contesto unitario del giudizio di merito).
Cass. civ. n. 4600/2024
Il passaggio in giudicato della sentenza che dichiari l'inammissibilità, per ragioni di rito, di un'opposizione a decreto ingiuntivo, al pari dell'estinzione del giudizio incardinato dall'opposizione, la quale riguarda solo l'opposizione al decreto in quanto accertativo del credito al momento della sua pronuncia, non precludono al debitore ingiunto di far valere - con un'azione di accertamento negativo o, se sia minacciata o iniziata l'esecuzione sulla base del decreto, attraverso gli strumenti, secondo i casi, dell'opposizione al precetto o all'esecuzione - eventuali fatti modificativi, impeditivi o estintivi del diritto azionato in via monitoria verificatisi tra l'emissione del decreto ingiuntivo ed il termine per proporre opposizione, ovvero sopravvenuti nel corso del giudizio ex art. 645 cod. proc. civ., ancorché gli stessi fossero stati introdotti in tale sede senza formare oggetto di una specifica domanda di accertamento. (Affermando tale principio, la S.C. ha ritenuto che l'estinzione del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non influisse sul valore vincolante della transazione raggiunta in ordine al limite di esigibilità della somme dovute sulla scorta del decreto ingiuntivo opposto, così rigettando il ricorso avverso la decisione impugnata che aveva confermato l'ammissione allo stato passivo del fallimento del credito, non nella sua integralità, ma per la minor somma oggetto di accordo transattivo).
Cass. civ. n. 4131/2024
l'inammissibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto canoni locatizi comportasse l'inammissibilità della domanda riconvenzionale con la quale l'opponente aveva chiesto la restituzione del deposito cauzionale, erroneamente qualificata come eccezione riconvenzionale).
Cass. civ. n. 35101/2023
In tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare, il giudice dell'esecuzione è competente a liquidare il compenso degli ausiliari designati nella procedura, siano essi direttamente nominati dal giudice oppure designati con suo assenso o per sua indicazione o istruzione, poiché l'art. 614 c.p.c. attribuisce all'autorità giurisdizionale, organo direttivo del processo, il potere di liquidare tutte le spese dell'esecuzione, ivi, dunque, incluse quelle relative agli ausiliari.
Cass. civ. n. 33174/2023
Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.
Cass. civ. n. 32933/2023
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre, con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni, chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risoluzione del contratto e risarcimento dei danni proposta dal creditore opposto, con la comparsa di costituzione e risposta, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo).
Cass. civ. n. 30038/2023
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione dell'opponente non inizia a decorrere dalla consegna dell'atto di opposizione all'ufficiale giudiziario o all'agente postale, bensì dal perfezionamento della notifica nei confronti del destinatario di essa, non operando al riguardo il principio della scissione degli effetti, che rileva quando dal protrarsi dei tempi del procedimento di notifica possano derivare conseguenze negative per il notificante e non quando, per converso, dal perfezionamento della notifica decorra a suo carico un termine per il compimento di altro adempimento processuale.
Cass. civ. n. 27183/2023
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c..(In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva affermato la violazione dell'art. 112 c.p.c. da parte del giudice di primo grado per aver esaminato nel merito una domanda nuova, introdotta dall'opposto in fase di opposizione a decreto ingiuntivo, inammissibile in quanto relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello azionato in sede monitoria).
Cass. civ. n. 27039/2023
In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, l'istanza di disconoscimento della scrittura privata prodotta all'atto del deposito del ricorso per l'ingiunzione deve essere compiuta nell'atto introduttivo dell'opposizione a decreto ingiuntivo, siccome costituente la prima risposta successiva ai sensi dell'art. 215, comma 2, n. 1, c.p.c., e non nell'atto di riassunzione dinanzi al giudice competente ai sensi dell'art. 50 c.p.c., conseguente alla declaratoria di incompetenza dell'ufficio giudiziario che ha emesso il decreto ingiuntivo e dinanzi al quale è stata proposta l'opposizione.
Cass. civ. n. 26261/2023
condominiali" - materia devoluta alla competenza del giudice di pace dall'art. 7, comma 3, n. 2 c.p.c. - e i relativi contributi.
Cass. civ. n. 25543/2023
Il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi a prestazioni stragiudiziali può svolgersi nelle forme del procedimento sommario ex art. 702-bis c.p.c. ("ratione temporis" vigente), a condizione che l'opponente manifesti chiaramente la corrispondente volontà nel ricorso introduttivo.
Cass. civ. n. 20888/2023
Le delibere dell'assemblea di condominio che ripartiscano le spese dando esecuzione a un criterio illegittimamente adottato in una precedente delibera nulla, sono annullabili e non nulle per propagazione, in quanto non volte a stabilire o modificare per il futuro le regole di suddivisione dei contributi previste dalla legge o dalla convenzione, ma in concreto denotanti una violazione di dette regole, di tal che la loro invalidità può essere sindacata dal giudice nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione dei contributi solo se dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento nel termine previsto dall'art. 1137 c.c.
Cass. civ. n. 19944/2023
La fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto.
Cass. civ. n. 15988/2023
La sentenza con cui il giudice, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, dichiara la propria incompetenza per valore comporta necessariamente la declaratoria di invalidità e di revoca del decreto opposto, con la conseguenza che l'opponente ha diritto alla liquidazione delle spese di lite, a prescindere dall'esito del giudizio ordinario (innanzi al giudice "ad quem") avente ad oggetto l'accertamento del credito dedotto nel ricorso per ingiunzione.
Cass. civ. n. 13365/2023
La nullità della notificazione del decreto ingiuntivo deve essere dedotta con l'opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c. o, nell'ipotesi in cui il vizio della notificazione abbia impedito la conoscenza del provvedimento, con l'opposizione tardiva ex art. 650 dello stesso codice, con la conseguenza che ove dedotta in sede di opposizione esecutiva, ex art. 615 o 617 c.p.c., questa è inammissibile non potendo neppure essere riqualificata quale opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, stante la diversità dei presupposti, occorrendo, per la seconda (a differenza che per la prima) che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e la prova, il cui onere incombe sull'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione.
Cass. civ. n. 12466/2023
In tema di esecuzione degli obblighi di fare e di non fare, con l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 614, comma 2, c.p.c. (per il rimborso delle spese anticipate dalla parte istante) l'opponente può contestare la congruità delle spese o l'avvenuta anticipazione delle stesse, non già la debenza delle somme inerenti al compimento di una o più opere in quanto esorbitanti rispetto al titolo esecutivo (questione attinente all'effettiva portata di questo), né il quomodo dell'esecuzione, giacché tali questioni devono proporsi, rispettivamente, con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. e, comunque, entro la chiusura del procedimento esecutivo, che è segnata dal verbale con cui l'ufficiale giudiziario attesta che sono state compiute le operazioni in ottemperanza all'ordinanza ex art. 612 c.p.c. Qualora l'esecutato abbia sollevato le suddette questioni soltanto nell'ambito dell'opposizione al decreto ex art. 614 c.p.c. senza tempestivamente e previamente proporle con le opposizioni esecutive, il giudice non può riqualificare la domanda come se proposta ai sensi degli artt. 615 o 617 c.p.c., sia per la diversità di ambito dell'opposizione ex art. 645 c.p.c. rispetto a quelle esecutive, sia perché - se il decreto opposto è successivo al definitivo completamento delle opere attestato dall'ufficiale giudiziario – non è più possibile proporre rimedi interni al procedimento esecutivo. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 8045/2023
In tema di liquidazione degli onorari e dei diritti di avvocato, qualora il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo, regolato dall'art. 14 d.lgs. n. 150 del 2011, sia stato introdotto con citazione anziché con ricorso, è con riferimento alla notificazione della citazione che deve essere valutato il rispetto del termine decadenziale di cui all'art. 641, comma 1, c.p.c.
Cass. civ. n. 5827/2023
In tema di promessa di pagamento, la produzione, con il ricorso monitorio, di una fattura unitamente ad un assegno non implica la rinuncia implicita al beneficio della dispensa dall'onere di provare il rapporto fondamentale, poiché la volontà abdicativa deve essere espressa in modo inequivoco, mentre la fattura, pur essendo documento idoneo "ex lege" all'emissione del decreto ingiuntivo, non costituisce prova, in senso proprio, del credito nel successivo giudizio di opposizione.
Cass. civ. n. 4667/2023
In tema di decreto ingiuntivo emesso in materie di competenza della sezione specializzata agraria, qualora l'opponente eccepisca l'incompetenza funzionale del giudice del procedimento monitorio, la pronuncia che decide soltanto sulla questione di competenza e sulle spese può essere impugnata esclusivamente col regolamento necessario ex art. 42 c.p.c., unico mezzo di impugnazione idoneo ad ottenere una diversa statuizione, non già col ricorso per cassazione (da ritenersi, quindi, inammissibile, salva la conversione in regolamento, se è in concreto rispettato il termine ex art. 47 c.p.c.).
Cass. civ. n. 4330/2023
Nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese in ambito stragiudiziale e in procedimenti civili e penali, introdotto con ordinario procedimento monitorio, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta con atto di citazione ai sensi dell'art. 645
Cass. civ. n. 2329/2023
grado, che, riqualificando il rapporto intercorso tra le parti, indicato in ricorso come "contratto di servizi", alla stregua di un rapporto di natura locativa, aveva dichiarato tardiva l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione depositata oltre il termine di quaranta giorni).
Cass. civ. n. 357/2023
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, ogni contestazione, anche generica, in ordine all'espletamento e alla consistenza dell'attività è idonea e sufficiente ad investire il giudice del potere-dovere di verificare anche il "quantum debeatur", costituendo la parcella una semplice dichiarazione unilaterale del professionista, sul quale perciò rimangono i relativi oneri probatori del credito azionato ex art. 2697 c.c.
Cass. civ. n. 41230/2021
In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019).
Cass. civ. n. 15877/2019
Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l'intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all'esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione.
Cass. civ. n. 7020/2019
L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale, che, in riforma della sentenza del giudice di pace, si era limitata a riconoscere la validità della procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sul merito della domanda fatta valere con la domanda di ingiunzione).
Cass. civ. n. 2840/2019
In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento; l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio.
Cass. civ. n. 20584/2019
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati).
Cass. civ. n. 5415/2019
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'inammissibilità della "reconventio reconventionis" degli opposti poiché, concernendo il pagamento delle competenze spettanti al loro "de cuius" per incarichi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'originario ricorso da essi presentato, era priva di collegamenti con la domanda riconvenzionale dell'opponente, che riguardava il risarcimento dei danni per colpa professionale relativa, invece, ai contratti con riguardo ai quali era stata avanzata la richiesta monitoria).
Cass. civ. n. 13530/2019
In tema di procedimento per ingiunzione, ove, con il ricorso monitorio, siano stati richiesti gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che, all'esito della successiva opposizione ex art. 645 c.p.c., revochi il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento di una somma minore di quella originariamente portata dall'ingiunzione, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento al diverso importo oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica contestazione, atteso che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.
Cass. civ. n. 14473/2019
La "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.
Cass. civ. n. 14640/2018
La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.
Cass. civ. n. 17482/2018
La domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento senza causa si differenziano strutturalmente e tipologicamente, pertanto la seconda integra, rispetto alla prima originariamente formulata, una domanda nuova con la conseguenza che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, è consentito avanzare con la comparsa di costituzione e risposta domanda di arricchimento senza causa soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine che possa giustificare tale esigenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che il creditore opposto, che aveva agito in sede monitoria per il pagamento di prestazioni professionali nascenti da titolo contrattuale, potesse avanzare, in sede di opposizione, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, poiché l'opponente si era limitato ad eccepire l'inesistenza del titolo contrattuale a sostegno della pretesa, non estendendo il tema di indagine).
Cass. civ. n. 16564/2018
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di una banca avverso la decisione di merito che, nel confermare la revoca di tre decreti ingiuntivi e nel disattendere la domanda di condanna della medesima banca per responsabilità contrattuale, la condannava, viceversa, a titolo di responsabilità ex art. 2049 c.c., accogliendo la domanda proposta dal cliente, parte opposta, in via subordinata e riconvenzionale, a seguito dell'eccezione di irregolarità dei certificati di deposito, sollevata dall'istituto di credito in sede di opposizione contro i predetti provvedimenti monitori).
Cass. civ. n. 23912/2018
La tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale derogabile, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non devolve automaticamente al "thema decidendum" la diversa questione relativa all'incompetenza fondata sul foro del consumatore, che, pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal Giudice, entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c. 1 c.p.c., poiché non vi è alcuna fungibilità tra l'incompetenza territoriale derogabile, rimessa all'eccezione in senso stretto della parte, e il rilievo di parte od officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile ex art. 33 c. 2, lett. u) del d.l.vo n. 206/2005, né sul piano strutturale, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza, né in relazione alla disciplina processuale, tenuto conto delle differenti preclusioni processuali previste per la contestazione della parte e per la rilevabilità officiosa.
Cass. civ. n. 30183/2018
La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.
Cass. civ. n. 2483/2017
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 2 della l. n. 218 del 2011 ha modificato l’art. 645, comma 2, c.p.c., sopprimendo l'inciso che prevedeva la riduzione a metà dei termini di comparizione, ed ha fornito l'interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c., stabilendo, in riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 2 cit., che la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista dalla predetta disposizione si applica soltanto nell'ipotesi in cui l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. In proposito, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della menzionata disposizione, atteso che la portata retroattiva ed innovativa della stessa non contrasta con i principi del giusto processo ed è ragionevole la correlazione tra la dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente e la scelta acceleratoria da lui compiuta attraverso l'assegnazione all'opposto di un termine di comparizione ridotto.
Cass. civ. n. 19738/2017
In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.
Cass. civ. n. 18863/2017
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, ove venga proposta dall’opposto domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi non è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, in quanto detta domanda è inammissibile e, pertanto, inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo.
Cass. civ. n. 4672/2017
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate.
Cass. civ. n. 21692/2017
In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente costituitosi tardivamente non può invocare la rimessione in termini per causa non imputabile, ove la relativa istanza sia basata sul ritardo con cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato l’originale della citazione con l’attestazione della intervenuta notificazione, dal momento che, ai fini della costituzione in giudizio, il perfezionamento della notificazione non è necessario e l’opponente può depositare in cancelleria anche un atto equipollente, costituito dalla semplice copia (cd. velina) della citazione.
Cass. civ. n. 2946/2017
Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell’opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell’atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell’eliminazione dalla realtà giuridica dell’atto solutorio posto in essere.
Cass. civ. n. 27343/2016
L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte.
Cass. civ. n. 27166/2016
Il difensore antistatario in favore del quale siano state distratte le spese, liquidate con decreto ingiuntivo emesso a favore del suo assistito, non è legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. se non quando nello stesso si controverta anche sulla disposta distrazione, e con una possibilità di interlocuzione limitata al profilo della distrazione e non anche estesa alla sussistenza del credito azionato in via monitoria o alla misura delle spese liquidate.
Cass. civ. n. 26917/2016
Giudice competente a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di denaro e di titoli custoditi in un dossier titoli aperto dal “de cuius” presso un istituto di credito ed emesso in favore del beneficiario di un legato testamentario – che abbia già richiesto, inutilmente, alla banca l’adempimento mediante il deposito del denaro e dei predetti valori mobiliari su conti aperti presso una sede del medesimo istituto, distinta dal domicilio del creditore – è il tribunale del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione ai sensi degli artt. 1182, comma 2, c.c. e 20 c.p.c., trattandosi di azione personale di restituzione e non trovando applicazione la competenza del giudice del luogo del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., cui l’opposto ha rinunciato con la richiesta di versamento del denaro e dei titoli sui conti accesi presso una sede della banca diversa dal suo domicilio, né la competenza di cui agli artt. 33 e 63 del d.l.vo n. 206 del 2005, perché è esclusa la qualità di consumatore in capo al beneficiario del legato di specie testamentario.
Cass. civ. n. 22696/2015
Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di debitori solidali, l'ingiunto il quale non abbia proposto opposizione non è legittimato ad intervenire, neppure "ad adiuvandum", nel giudizio di opposizione instaurato da altro debitore, in quanto non potrebbe giovarsi della sentenza a questi favorevole, poiché l'art. 1306, comma 2, c.c. non opera a vantaggio di chi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi riguardi.
Cass. civ. n. 22113/2015
La notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità, non da inesistenza, sicché può ordinarsene la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., che va eseguita comunque presso quest'ultimo, nel termine perentorio appositamente concesso, anche se sia stata omessa la formale revoca della dichiarazione di contumacia dell'opposta, erroneamente pronunciata in precedenza ed implicitamente revocata dall'assegnazione di quel termine, perché affetta da nullità derivata o consequenziale.
Cass. civ. n. 21672/2015
In tema di procedimento per decreto ingiuntivo, qualora il provvedimento monitorio sia stato emesso nei confronti di distinti soggetti, l'atto di citazione in opposizione è l'unico strumento con cui gli ingiunti possono sollevare qualsiasi eccezione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, sicché, ove ciascuno di essi proponga separato atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. notificandolo anche agli altri, senza però sollevare eccezione di incompetenza del giudice del monitorio, tale eccezione resta preclusa per ogni specie di competenza e non può essere svolta nella successiva comparsa di costituzione depositata in risposta all'opposizione altrui.
Cass. civ. n. 21101/2015
In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che qualora l'opponente intenda chiamare un terzo non può provvedere direttamente alla sua citazione, ma, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, di essere autorizzato alla chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.
Cass. civ. n. 19868/2015
Qualora in appello si accerti la falsità della procura "ad litem" per l'opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo passa in giudicato e la sentenza di primo grado è nulla, poiché l'invalidità della procura priva l'opposizione di un presupposto indispensabile e si ripercuote sull'intera attività processuale successiva.
Cass. civ. n. 17308/2015
In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza.
Cass. civ. n. 15618/2015
In caso di riunione, per ragioni di continenza o connessione, dell'opposizione a decreto ingiuntivo con altro processo instaurato innanzi ad un diverso ufficio a seguito di procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, un sequestro cautelare), la competenza territoriale sulle cause riunite spetta al giudice del giudizio introdotto con il ricorso monitorio, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile, senza che rilevi l'assenza di eccezioni di parte nel giudizio cautelare, che, in quanto tale, non è soggetto alle preclusioni ex art. 38 c.p.c.
Cass. civ. n. 15130/2015
La costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo.