Art. 649 – Codice di procedura civile – Sospensione dell’esecuzione provvisoria

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanzanon impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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