Art. 649 – Codice di procedura civile – Sospensione dell’esecuzione provvisoria

Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanzanon impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concessa a norma dell'articolo 642.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE