Art. 648 – Codice di procedura civile – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione
Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'articolo 642. Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali.
Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 4189/2025
Non è configurabile il delitto di accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetto detenuto nel caso in cui il detenuto riceve l'apparecchio telefonico o altro dispositivo idoneo alla comunicazione senza essersi previamente accordato con il soggetto che l'ha introdotto abusivamente nell'istituto penitenziario, pur potendo la condotta di ricezione, per effetto della clausola di riserva prevista dall'art. 391-ter, comma terzo cod. pen., integrare il più grave delitto di ricettazione, posto che il bene ricevuto costituisce provento del menzionato delitto di accesso indebito a dispositivi funzionali alla comunicazione.
Cass. civ. n. 33091/2024
La confisca per equivalente, stante la sua natura sanzionatoria, non può riguardare beni pervenuti nella disponibilità del condannato dopo l'irrevocabilità del provvedimento. (La Corte ha altresì sottolineato la differenza con il sequestro funzionale alla confisca per equivalente che, pur avendo la medesima natura sanzionatoria, può avere ad oggetto anche beni futuri trattandosi di misura cautelare diretta a consentire alla confisca di operare).
Cass. civ. n. 32176/2024
In tema di confisca per equivalente conseguente al reato di riciclaggio, il provvedimento ablatorio deve essere disposto per il valore corrispondente alle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa, anche se non corrispondenti all'utilità economica tratta dal riciclatore e non appartenenti a quest'ultimo.
Cass. civ. n. 28587/2024
In tema di sequestro preventivo, la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha altresì precisato che costituivano indici ulteriori della provenienza delittuosa dei beni vincolati gli accertati contatti del detentore con esponenti della criminalità, il suo precedente coinvolgimento in fatti di reato produttivi di profitto e il contestuale possesso di oggetti strumentali alla perpetrazione di altri reati).
Cass. civ. n. 28519/2024
In tema di condizioni di procedibilità, la remissione di querela estingue il reato anche se intervenuta nel giudizio di rinvio celebrato a seguito di annullamento disposto solo in punto di determinazione della pena. (Fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 590-bis cod. pen., divenuto procedibile a querela a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Cass. civ. n. 27748/2024
Il delitto di ricettazione e quello di possesso di segni distintivi contraffatti possono concorrere, descrivendo le fattispecie incriminatrici condotte diverse sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità.
Cass. civ. n. 23954/2024
In tema di sequestro preventivo, la riqualificazione giuridica del fatto, da parte dal tribunale del riesame, in termini diversi da come contestato nell'incolpazione formulata dal pubblico ministero e recepita nel provvedimento genetico, non determina la mutazione dello stesso, né comporta l'illegittimità del provvedimento, conservando l'anzidetto giudicante, in una fase fluida come quella delle indagini preliminari, il potere-dovere di accedere, pur nei limiti degli elementi dedotti nella richiesta, all'inquadramento giuridico ritenuto più appropriato. (Fattispecie in cui la Corte ha giudicato immune da censure la riqualificazione in termini di riciclaggio, effettuata in sede di impugnazione cautelare, di un fatto originariamente contestato come ricettazione).
Cass. civ. n. 22612/2024
In caso di annullamento parziale di una sentenza di condanna da parte della Corte di cassazione, la pena inflitta in relazione ai capi divenuti irrevocabili può essere posta in esecuzione pur se il dispositivo della sentenza di legittimità non ne indichi la misura, ben potendo la pena "certa" essere determinata mediante il raffronto tra lo stesso dispositivo e gli esiti dei giudizi di merito.
Cass. civ. n. 20678/2024
È configurabile il concorso fra il delitto di ricettazione e quello di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti quando la condotta ricettativa ascritta all'associato abbia ad oggetto beni provenienti da delitti-scopo alla cui realizzazione egli non abbia fornito alcun contributo, in tal caso non operando la clausola di riserva di cui all'art. 648, comma primo, cod. pen.
Cass. civ. n. 18184/2024
Costituiscono prodotto dei reati di riciclaggio, di reimpiego e di autoriciclaggio non solo i beni oggetto di trasformazione per effetto della condotta illecita, che, in quanto tali, presentano caratteristiche identificative alterate, modificate o manipolate, ma anche i beni e i valori che, pur non avendo subito modificazioni materiali, risultano diversamente attribuiti in termini di titolarità ed ai fini delle regole di circolazione, per effetto di operazioni negoziali. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che, ai fini della confisca ex art. 648-quater cod. pen., fossero stati correttamente intesi come prodotto delle attività di riciclaggio e di autoriciclaggio i veicoli e i beni acquistati con le somme di denaro di provenienza illecita).
Cass. civ. n. 17641/2024
L'esimente prevista dall'art. 649 cod. pen. trova applicazione anche in relazione al delitto di autoriciclaggio, atteso che esso, pur se posto a salvaguardia dell'ordine economico, è diretto a tutelare anche il patrimonio.
Cass. civ. n. 13213/2024
In tema di ricettazione (nella specie, aggravata dalla finalità di agevolazione di associazione di stampo mafioso), il dolo può configurarsi anche nella forma eventuale quando l'agente si rappresenta la concreta possibilità, accettandone il rischio, della provenienza delittuosa del denaro ricevuto e investito.
Cass. civ. n. 11440/2024
In tema di disciplina antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione, a carico del responsabile di dipendenza, ufficio o altro punto operativo, di operazioni che potrebbero provenire da taluno dei reati di cui all'art. 648-bis c.p., stabilito ex art. 3, commi 1 e 2, d.l. n. 143 del 1991, non è subordinato all'evidenziazione dalle indagini preliminari dell'operatore e degli intermediari di un quadro indiziario di riciclaggio, e neppure all'esclusione, in base al loro personale convincimento, dell'estraneità delle operazioni ad un'azione delittuosa, ma ad un giudizio obiettivo sull'idoneità di esse ad eludere le disposizioni dirette a prevenire e punire l'attività di riciclaggio.
Cass. civ. n. 10939/2024
Integra un autonomo atto di riciclaggio, essendo quello di cui all'art. 648-bis cod. pen. un delitto a forma libera e potenzialmente a consumazione prolungata, realizzabile anche con modalità frammentarie e progressive, qualsiasi prelievo o trasferimento di somme di denaro successivo a precedenti versamenti, pur se eseguito attraverso il trasferimento di denaro di provenienza delittuosa da un conto corrente bancario ad un altro, diversamente intestato e acceso presso un differente istituto di credito. (In motivazione, la Corte ha ribadito che integra tale delitto il compimento di condotte volte non solo ad impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l'accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, e ciò anche attraverso operazioni tracciabili).
Cass. civ. n. 10218/2024
In tema di confisca per equivalente, il profitto dei reati di riciclaggio e reimpiego di denaro è costituito dal valore delle somme oggetto delle operazioni dirette a ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, posto che, in assenza di tali operazioni, esse sarebbero destinate a essere sottratte definitivamente, essendo provento del delitto presupposto. (In motivazione, la Corte ha precisato che il denaro, i beni o le altre utilità trasferite ovvero manipolate in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa si prestano ad essere qualificate, comunque, come prodotto del reato, rappresentando il risultato empirico dell'attività illecita in cui si sostanzia la fattispecie, in quanto tale assoggettabile a vincolo ex art. 648-quater, comma primo e secondo, cod. pen.)
Cass. civ. n. 8793/2024
Integra il delitto di riciclaggio la condotta di chi abbia attivato, anche anteriormente alla perpetrazione del delitto presupposto di frode informatica, un conto corrente al fine di ostacolare l'accertamento della delittuosa provenienza delle somme da altri ricavate, a condizione che l'agente sia inconsapevole delle modalità di consumazione del delitto presupposto, produttivo dell'illecito profitto.
Cass. civ. n. 8361/2024
In tema di misure cautelari personali, l'irrevocabilità della sentenza di condanna a pena detentiva comporta il venir meno della funzione del vincolo custodiale e determina l'inammissibilità dell'impugnazione cautelare, in quanto la definitività del titolo esecutivo, pur se sopravvenuta rispetto al momento della presentazione del ricorso per cassazione, apre una fase ontologicamente incompatibile con la verifica demandata al tribunale ordinario a fini cautelari e, "a fortiori", alla Suprema Corte.
Cass. civ. n. 7245/2024
In tema di cause di estinzione del reato, il principio del "favor rei", in base al quale, nel dubbio sulla data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento iniziale deve essere fissato in modo che risulti più favorevole all'imputato, opera solo in caso di incertezza assoluta sulla data di commissione del reato o, comunque, sull'inizio del termine di prescrizione, ma non quando sia possibile eliminare tale incertezza, anche attraverso deduzioni logiche. (Fattispecie relativa alla ricettazione di oltre milleduecento supporti audiovisivi abusivamente riprodotti, in cui la Corte ha ritenuto il reato commesso in epoca prossima al suo accertamento in ragione della rapida obsolescenza commerciale di tal genere di prodotti e della scarsa convenienza economica a detenerli a lungo, prima della messa in vendita). (Conf.: n. 2865 del 1991,
Cass. civ. n. 6586/2024
È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato di cui all'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del delitto nella forma consumata, posto che i pezzi del veicolo di provenienza furtiva erano stati disassemblati, trasferiti da un furgone a un autoarticolato e confusi con beni di origine lecita da destinare alla rivendita all'estero, di tal che risultava ostacolata l'identificazione della loro provenienza delittuosa).
Cass. civ. n. 6024/2024
In tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo.
Cass. civ. n. 5212/2024
Ai fini della decorrenza del termine quinquennale di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, nei casi previsti dall'art. 2947, comma 3, secondo periodo, c.c., nella nozione di sentenza penale irrevocabile deve ritenersi compresa anche quella di non luogo a procedere ex art.425 c.p.p., in coerenza con la ratio della disposizione citata di escludere l'effetto - più favorevole per il danneggiato - dell'applicazione del termine prescrizionale più ampio previsto per il reato, nei casi in cui il procedimento penale per gli stessi fatti causativi di responsabilità civile non abbia avuto un esito fausto per il danneggiato.
Cass. civ. n. 4193/2024
E' configurabile il delitto di autoriciclaggio anche nel caso in cui il delitto presupposto non è punibile, ex art. 649 cod. pen., in ragione della qualità soggettiva del suo autore, essendo sufficiente la dimostrazione che il bene sia stato appreso, in origine, con condotta oggettivamente illecita, purché i vincoli che rendono operativa l'esimente, ove di natura civile (matrimonio, unione civile), siano rescissi nel momento in cui il delitto derivato è commesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il "fumus" del delitto di autoriciclaggio sul rilevo che il trasferimento di un quadro illecitamente appreso era avvenuto quando il vincolo matrimoniale era già stato sciolto).
Cass. civ. n. 3875/2024
Le statuizioni civili (che non siano già provvisoriamente esecutive) contenute nella sentenza penale di merito acquistano esecutorietà quando la decisione diviene irrevocabile e, cioè, in caso di impugnazione per cassazione, con la lettura del dispositivo di rigetto del ricorso, che equivale alla pubblicazione della decisione; da tale momento, pertanto, decorre il termine perentorio per gli adempimenti ex art. 156 disp. att. c.p.c., prescritti per dare corso all'esecuzione sui beni sequestrati, potendo la cancelleria del giudice che ha emesso la sentenza rilasciarne copia esecutiva.
Cass. civ. n. 3044/2024
È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di reato prevista dall'art. 648-bis cod. pen., nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata.
Cass. civ. n. 46211/2023
In tema di riciclaggio, la circostanza attenuante di cui all'art. 648-bis, comma quarto, cod. pen. trova applicazione nel solo caso in cui la pena edittale prevista per il reato presupposto, computato l'aumento per le aggravanti ritenute sussistenti, anche all'esito di un giudizio effettuato "incidenter tantum" e indipendentemente dall'eventuale bilanciamento ex art. 69 cod. pen., sia inferiore a cinque anni di reclusione. (In motivazione, la Corte ha precisato che depongono in tal senso la lettera della disposizione e la sua "ratio", che si fonda sul minor disvalore di una condotta avente ad oggetto beni provenienti da un delitto presupposto di contenuta gravità).
Cass. civ. n. 43849/2023
E' inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l'imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l'atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall'imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. (Fattispecie in cui il giudice di appello aveva confermato la sentenza di condanna per il delitto di ricettazione sul rilievo che l'imputato si era limitato a dichiarare la propria estraneità alla contestata ricettazione di un'autovettura, a fronte di sentenza di primo grado dalla quale emergeva che il predetto, all'interrogatorio di garanzia e in corso di giudizio, non aveva reso dichiarazioni che inducessero a farlo ritenere l'autore del furto, circostanza per la quale era stata altresì ritenuta insufficiente, a tal fine, la testimonianza della persona offesa a termini della quale lo stesso imputato si aggirava nel parcheggio dove era in sosta l'autovettura asportata).
Cass. civ. n. 40389/2023
In tema di autoriciclaggio, la previsione di cui all'art. 648-ter.1, comma secondo, cod. pen., nell'originaria formulazione di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, configura una circostanza attenuante ad effetto speciale. (In motivazione, la Corte ha chiarito che, attraverso tale disposizione, il legislatore ha inteso prevedere una cornice edittale di particolare favore per i casi in cui il reato presupposto sia meno grave).
Cass. civ. n. 39489/2023
Il delitto di autoriciclaggio è in rapporto di specialità reciproca con quello di trasferimento fraudolento di valori, essendo accomunate le fattispecie dalla generica provenienza da delitto dei beni oggetto di trasferimento e dall'utilizzo di modalità dissimulatorie tese a rendere difficoltosa l'identificazione di detta provenienza, sicché, quando l'intestazione fittizia di un bene costituisca la principale modalità commissiva dell'autoriciclaggio, è configurabile solo quest'ultimo, più grave, delitto, in forza della clausola di riserva contenuta nell'art. 512-bis cod. pen.
Cass. civ. n. 34355/2023
Il delitto di commercio di sostanze dopanti attraverso canali diversi da farmacie e dispensari autorizzati può concorrere con quello di ricettazione, in ragione della loro diversità strutturale, essendo il primo integrabile anche con condotte acquisitive non ricollegabili a un delitto, nonché della disomogeneità del bene giuridico protetto, atteso che il secondo è posto a tutela di un interesse di natura patrimoniale, diversamente dall'altro, finalizzato alla tutela della salute di coloro che partecipano alle manifestazioni sportive.
Cass. civ. n. 33174/2023
Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.
Cass. civ. n. 30656/2023
In tema di responsabilità da reato degli enti, il profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, sicché, laddove questo sia integrato da un'operazione economica interamente illecita, l'ablazione deve investire l'intero importo che ne sia oggetto, senza alcuna distinzione tra "profitto lordo" e "profitto netto". (Fattispecie relativa al riciclaggio, da parte di un istituto di credito, dei proventi di delitti di frode fiscale e di appropriazione indebita, in cui la Corte ha ritenuto confiscabile l'intera somma oggetto delle illecite operazioni, e non il solo utile ricavato dal predetto istituto).
Cass. civ. n. 27379/2023
L'aggravante della transnazionalità, di cui all'art. 4 legge 16 marzo 2006, n. 146, ha natura oggettiva ed è configurabile anche a carico dell'imputato che sia stato assolto dal reato associativo, sulla base dei criteri ordinari sanciti dall'art. 59, comma secondo, cod. pen., ovvero se conosciuta, ignorata per colpa o ritenuta inesistente per errore determinato da colpa. (In motivazione, la Corte ha affermato che l'assoluzione dell'imputato dal reato associativo non esclude la sua consapevolezza di trattare e ricevere merce proveniente da un'associazione transnazionale).
Cass. civ. n. 25529/2023
La revoca di diritto della sospensione condizionale della pena implica che la condanna, per il delitto anteriormente commesso, sia divenuta irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata dello stesso.
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 13596/2014
L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo, venga negata l'esecuzione provvisoria del decreto stesso, ha natura interinale ed è produttiva di effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione, senza interferire sulla definizione della causa, per cui non è impugnabile con l'appello neppure se, ai fini della sua pronuncia, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del "fumus" del diritto in contestazione.
Cass. civ. n. 10132/2012
L'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo concede la provvisoria esecuzione, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., non ha carattere definitivo e decisorio, potendo essere modificata e revocata dal giudice che l'ha emessa ed è, pertanto, inidonea a contenere una statuizione sulla giurisdizione sulla quale possa formarsi il giudicato; ne consegue che l'emissione di tale ordinanza non preclude l'istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.
Cass. civ. n. 3012/2006
L'ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è impugnabile mediante appello, non trattandosi di provvedimento abnorme, in quanto non si pone fuori dal sistema esorbitando del tutto dalla fattispecie normativa. Né detta ordinanza è equiparabile a una sentenza non definitiva pronunziante sull'an debeatur ai sensi dell'art. 278 c.p.c., suscettibile, ove non appellata, di acquistare l'efficacia sostanziale e formale di giudicato, poiché, sul piano degli effetti, resta un'ordinanza interinale, destinata ad esaurirsi con la sentenza sull'opposizione. Inoltre va escluso che, in tal modo, il giudice sostituisca al credito oggetto dell'ingiunzione un nuovo credito del tutto diverso, come si desume, sul piano sistematico, dal disposto dell'art 9 del D.L.vo n. 231 del 2002, che impone la concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, salvi i casi di opposizione per motivi procedurali.
Cass. civ. n. 3582/2001
La dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo comporta non già il riconoscimento della sua inefficacia — come avviene nel caso della revoca — bensì quello dell'esistenza di un vizio sostanziale che impedisce al provvedimento di aver vita sin dalla sua emanazione: essa perciò travolge tutte le statuizioni che vi trovano la necessaria premessa, ivi compresa quella relativa alla cauzione che è imposta come condizione per la concessione dell'esecutorietà provvisoria, e che è diretta a garantire le restituzioni ed il risarcimento conseguenti alla revoca e non alla dichiarazione di nullità della ingiunzione.
Cass. civ. n. 5875/1999
Nel giudizio di opposizione a precetto che la parte opponente avverso un decreto ingiuntivo instauri, deducendo che l'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, già concessa dal giudice dell'opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 648 c.p.c. e successivamente, con altro provvedimento, subordinata alla prestazione di cauzione, è venuta meno, in dipendenza della mancata prestazione della cauzione da parte del creditore opposto, quest'ultimo non può replicare in modo rilevante, ai fini della decisione sul venir meno del diritto di procedere all'esecuzione forzata, deducendo la pretesa illegittimità del provvedimento impositivo della cauzione, poiché essa avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sollecitandosi la revoca del provvedimento impositivo della cauzione da parte del giudice di quella opposizione. (Nella specie il creditore opposto aveva dedotto, nel giudizio di opposizione all'esecuzione, che la cauzione avrebbe potuto imporsi solo se offerta da lui stesso a norma dell'art. 648, secondo comma c.p.c. e solo al momento della concessione della provvisoria esecutività al decreto, e che, inoltre, la concessione successiva aveva sostanzialmente modificato l'ordinanza di concessione della provvisoria esecutività, non revocabile e non modificabile dall'istruttore, ai sensi dell'art. 648, primo comma c.p.c.).
Cass. civ. n. 7200/1990
L'ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo ed a norma dell'art. 648 c.p.c., viene concessa o negata l'esecuzione provvisoria del decreto medesimo, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. — anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione — trattandosi comunque di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera con l'interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, producendo effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull'opposizione.
Cass. civ. n. 5492/1984
Il procuratore munito di regolare mandato, che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice istruttore, in pendenza di opposizione avverso decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto medesimo, subordinatamente al versamento di una cauzione, può avvalersi, per l'effettuazione di tale versamento, dell'opera di una propria segretaria, trattandosi non di un atto processuale, ma di un'incombenza materiale affidabile dal professionista ad un ausiliario, secondo la previsione dell'art. 2232 c.c.
Cass. civ. n. 5489/1984
Con riguardo all'esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, le spese inerenti e conseguenziali al decreto stesso, ivi comprese quelle relative al provvedimento di concessione della provvisoria esecutività, vanno incluse fra le spese il cui pagamento può essere richiesto con l'atto di precetto.
Cass. civ. n. 2084/1978
La notificazione del decreto ingiuntivo, una volta effettuata, non deve essere reiterata ai fini dell'esecuzione forzata, essendo necessario solo che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà: a tal fine è del tutto irrilevante che l'esecutorietà sia concessa per l'intera somma enunciata nel dispositivo o per una somma inferiore, per effetto di eventuali risultanze già acquisite nel giudizio di opposizione o a causa di fatti sopravvenuti (es.: pagamenti parziali o estinzione parziale del debito per altre causa).