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Articolo 648 Codice di procedura civile — Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Articolo 648 Codice di procedura civile — Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

Il giudice istruttore, se l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, provvedendo in prima udienza con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell’articolo 642. Il giudice deve concedere l’esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l’opposizione sia proposta per vizi procedurali.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 10132/2012

L’ordinanza con la quale il giudice dell’opposizione a decreto ingiuntivo concede la provvisoria esecuzione, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., non ha carattere definitivo e decisorio, potendo essere modificata e revocata dal giudice che l’ha emessa ed è, pertanto, inidonea a contenere una statuizione sulla giurisdizione sulla quale possa formarsi il giudicato; ne consegue che l’emissione di tale ordinanza non preclude l’istanza di regolamento preventivo di giurisdizione.

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Cass. civ. n. 3012/2006

L’ordinanza con la quale il giudice concede, ai sensi dell’art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione soltanto per una parte della somma di cui è ingiunto il pagamento con il decreto, non è impugnabile mediante appello, non trattandosi di provvedimento abnorme, in quanto non si pone fuori dal sistema esorbitando del tutto dalla fattispecie normativa. Né detta ordinanza è equiparabile a una sentenza non definitiva pronunziante sull’an debeatur ai sensi dell’art. 278 c.p.c., suscettibile, ove non appellata, di acquistare l’efficacia sostanziale e formale di giudicato, poiché, sul piano degli effetti, resta un’ordinanza interinale, destinata ad esaurirsi con la sentenza sull’opposizione. Inoltre va escluso che, in tal modo, il giudice sostituisca al credito oggetto dell’ingiunzione un nuovo credito del tutto diverso, come si desume, sul piano sistematico, dal disposto dell’art 9 del D.Lgs. n. 231 del 2002, che impone la concessione della esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo limitatamente alle somme non contestate, salvi i casi di opposizione per motivi procedurali.

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Cass. civ. n. 3582/2001

La dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo comporta non già il riconoscimento della sua inefficacia — come avviene nel caso della revoca — bensì quello dell’esistenza di un vizio sostanziale che impedisce al provvedimento di aver vita sin dalla sua emanazione: essa perciò travolge tutte le statuizioni che vi trovano la necessaria premessa, ivi compresa quella relativa alla cauzione che è imposta come condizione per la concessione dell’esecutorietà provvisoria, e che è diretta a garantire le restituzioni ed il risarcimento conseguenti alla revoca e non alla dichiarazione di nullità della ingiunzione.

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Cass. civ. n. 5875/1999

Nel giudizio di opposizione a precetto che la parte opponente avverso un decreto ingiuntivo instauri, deducendo che l’efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo, già concessa dal giudice dell’opposizione al decreto, ai sensi dell’art. 648 c.p.c. e successivamente, con altro provvedimento, subordinata alla prestazione di cauzione, è venuta meno, in dipendenza della mancata prestazione della cauzione da parte del creditore opposto, quest’ultimo non può replicare in modo rilevante, ai fini della decisione sul venir meno del diritto di procedere all’esecuzione forzata, deducendo la pretesa illegittimità del provvedimento impositivo della cauzione, poiché essa avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, sollecitandosi la revoca del provvedimento impositivo della cauzione da parte del giudice di quella opposizione. (Nella specie il creditore opposto aveva dedotto, nel giudizio di opposizione all’esecuzione, che la cauzione avrebbe potuto imporsi solo se offerta da lui stesso a norma dell’art. 648, secondo comma c.p.c. e solo al momento della concessione della provvisoria esecutività al decreto, e che, inoltre, la concessione successiva aveva sostanzialmente modificato l’ordinanza di concessione della provvisoria esecutività, non revocabile e non modificabile dall’istruttore, ai sensi dell’art. 648, primo comma c.p.c.).

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Cass. civ. n. 7200/1990

L’ordinanza con la quale, in pendenza di opposizione a decreto ingiuntivo ed a norma dell’art. 648 c.p.c., viene concessa o negata l’esecuzione provvisoria del decreto medesimo, non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. — anche nel caso in cui, ai fini di tale decisione, il giudice abbia conosciuto di questioni di merito rilevanti per accertare la sussistenza del fumus del diritto in contestazione — trattandosi comunque di provvedimento inidoneo ad interferire sulla definizione della causa, il quale opera con l’interinalità propria dei provvedimenti di tipo cautelare, producendo effetti destinati ad esaurirsi con la sentenza che pronunzia sull’opposizione.

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Cass. civ. n. 5492/1984

Il procuratore munito di regolare mandato, che abbia chiesto ed ottenuto dal giudice istruttore, in pendenza di opposizione avverso decreto ingiuntivo, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto medesimo, subordinatamente al versamento di una cauzione, può avvalersi, per l’effettuazione di tale versamento, dell’opera di una propria segretaria, trattandosi non di un atto processuale, ma di un’incombenza materiale affidabile dal professionista ad un ausiliario, secondo la previsione dell’art. 2232 c.c.

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Cass. civ. n. 5489/1984

Con riguardo all’esecuzione promossa in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, le spese inerenti e conseguenziali al decreto stesso, ivi comprese quelle relative al provvedimento di concessione della provvisoria esecutività, vanno incluse fra le spese il cui pagamento può essere richiesto con l’atto di precetto.

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Cass. civ. n. 2084/1978

La notificazione del decreto ingiuntivo, una volta effettuata, non deve essere reiterata ai fini dell’esecuzione forzata, essendo necessario solo che nel precetto si faccia menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà: a tal fine è del tutto irrilevante che l’esecutorietà sia concessa per l’intera somma enunciata nel dispositivo o per una somma inferiore, per effetto di eventuali risultanze già acquisite nel giudizio di opposizione o a causa di fatti sopravvenuti (es.: pagamenti parziali o estinzione parziale del debito per altre causa).

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