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Articolo 659 Codice di procedura civile — Rapporto di locazione d’opera

Articolo 659 Codice di procedura civile — Rapporto di locazione d’opera

Se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, la intimazione di licenza o di sfratto con la contestuale citazione per la convalida, a norma degli articoli precedenti, può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6800/2003

L’art. 659, c.p.c., in virtù del quale «se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto (…) può essere fatta quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa», è applicabile anche quando il datore di lavoro conceda al lavoratore il godimento di un immobile con contratto distinto rispetto a quello di lavoro subordinato, purché sussista un collegamento tra i due contratti, il cui accertamento è riservato all’apprezzamento di fatto del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione concreta, coerente e completa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto incensurabile la motivazione della sentenza impugnata, che, in presenza di una specifica regolamentazione del rapporto contenuta nel contratto di locazione e, in mancanza di ogni elemento in grado di far ritenere che la concessione in godimento dell’immobile costituisse il corrispettivo, sia pure parziale, della prestazione lavorativa, ovvero fosse destinata ad agevolarne lo svolgimento, aveva escluso la possibilità di ricavare un collegamento tra i due contratti dalla generica indicazione dell’essere il conduttore dipendente del locatore e dalla circostanza che quest’ultimo era stato autorizzato a trattenere l’importo del canone dalla retribuzione mensile).

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Cass. civ. n. 3680/1984

L’art. 659 c.p.c. — per il quale «se il godimento di un immobile è il corrispettivo anche parziale di una prestazione d’opera, l’intimazione di licenza o di sfratto… può essere fatta, quando il contratto viene a cessare per qualsiasi causa» — non si riferisce alle sole ipotesi di custodia, portierato e guardiania, ma a tutte quelle di concessione in godimento di un immobile funzionalmente collegata con un rapporto di prestazione d’opera in modo da costituirne, anche parzialmente, il corrispettivo.

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Cass. civ. n. 330/1973

Allorquando il godimento di un immobile sia stato concesso, in considerazione di un rapporto di lavoro o di impiego e questo venga a cessare, la domanda di rilascio non deve essere necessariamente preceduta dalla disdetta, essendo l’obbligo della restituzione dell’immobile conseguenziale alla cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini dell’ammissibilità del procedimento per convalida di licenza o di sfratto, ex art. 659 c.p.c., in ipotesi di godimento d’immobile concesso in corrispettivo di un rapporto di prestazione d’opera, non è necessario che risulti dalla scrittura privata, con cui vengono regolati gli obblighi relativi al godimento dell’immobile, i termini e le condizioni, altresì, del rapporto di prestazione d’opera, essendo sufficiente anche solo il richiamo a tale rapporto, autonomamente regolato, per dedurne l’intento negoziale delle parti ed il collegamento tra i due distinti rapporti.

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Cass. civ. n. 1216/1965

Nell’ipotesi che un prestatore di lavoro avente diritto ad alloggio di servizio (nella specie, portiere) convenga il datore di lavoro avanti al tribunale per sentir dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli e, conseguentemente, il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e del godimento dell’alloggio, deve ritenersi sussistere un rapporto di continenza tra il predetto giudizio e il procedimento per convalida di sfratto successivamente instaurato avanti al pretore dal datore di lavoro al fine di riottenere la disponibilità dell’alloggio medesimo in quanto il petitum del primo giudizio comprende — come il più il meno — la negazione del diritto del datore di lavoro alla restituzione dell’alloggio, che costituisce l’oggetto del procedimento di convalida, né rileva il fatto che i giudizi siano stati introdotti con rito diverso, trattandosi, anche nel secondo caso, di un vero e proprio giudizio di cognizione. Pertanto, va dichiarata la competenza per continenza del tribunale.

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