Cass. civ. n. 1216 del 14 giugno 1965

Testo massima n. 1


Nell'ipotesi che un prestatore di lavoro avente diritto ad alloggio di servizio (nella specie, portiere) convenga il datore di lavoro avanti al tribunale per sentir dichiarare la nullità del licenziamento intimatogli e, conseguentemente, il suo diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro e del godimento dell'alloggio, deve ritenersi sussistere un rapporto di continenza tra il predetto giudizio e il procedimento per convalida di sfratto successivamente instaurato avanti al pretore dal datore di lavoro al fine di riottenere la disponibilità dell'alloggio medesimo in quanto il petitum del primo giudizio comprende — come il più il meno — la negazione del diritto del datore di lavoro alla restituzione dell'alloggio, che costituisce l'oggetto del procedimento di convalida, né rileva il fatto che i giudizi siano stati introdotti con rito diverso, trattandosi, anche nel secondo caso, di un vero e proprio giudizio di cognizione. Pertanto, va dichiarata la competenza per continenza del tribunale.

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