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Articolo 666 Codice di procedura civile — Contestazione sull’ammontare dei canoni

Articolo 666 Codice di procedura civile — Contestazione sull’ammontare dei canoni

Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2987/1977

Qualora il conduttore esegua l’ordinanza di pagamento della somma non controversa emessa ai sensi dell’art. 666 c.p.c., il giudice non può convalidare l’intimazione di sfratto per morosità, ma il processo può continuare nelle forme della cognizione ordinaria per l’eventuale risoluzione del contratto di locazione per inadempimento. In tal caso ben potrà accertarsi se il ritardato pagamento della somma non controversa integrasse un’inadempimento di non scarsa importanza, se esso fosse determinato da causa non imputabile al conduttore, e potrà essere considerata la persistente morosità nel pagamento dei canoni maturati nel corso del giudizio.

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