Art. 665 – Codice di procedura civile – Opposizione, provvedimenti del giudice
Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
L'ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.
(Omissis).
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 33049/2024
In tema di esecuzione, la sentenza che dichiara estinto il reato per l'esito positivo della messa alla prova, pur determinando gli effetti preclusivi di cui all'art. 168-bis, comma quarto, cod. pen., e pur dovendo essere iscritta per estratto nel casellario giudiziale, non è idonea a radicare la competenza del giudice dell'esecuzione, non contenendo statuizioni suscettibili di implicazioni esecutive.
Cass. civ. n. 32767/2024
In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).
Cass. civ. n. 29117/2024
In tema di reati edilizi, il principio di proporzionalità, enunciato dalla giurisprudenza convenzionale, cui deve conformarsi l'esecuzione dell'ordine di demolizione delle opere abusive, postula la valutazione della sola interrelazione esistente tra l'interesse pubblico alla salvaguardia del territorio e la tutela del diritto di proprietà e delle relative forme di godimento dell'autore del reato o del proprietario dell'immobile e del suo stretto nucleo familiare, non potendosi riconoscere rilievo alcuno all'interesse abitativo di terzi estranei, detentori, a qualsiasi altro titolo, del manufatto abusivo altrui, che, eventualmente, potranno ottenere altre forme di soddisfacimento mediante misure di assistenza sociale o la locazione di immobili leciti.
Cass. civ. n. 27160/2024
In tema di esecuzione, la competenza sulla richiesta di restituzione di beni confiscati, avanzata dal terzo estraneo, appartiene al giudice che ha pronunciato nei confronti dell'imputato il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo, anche se la questione proposta non riguarda la decisione da lui adottata.
Cass. civ. n. 22615/2024
In tema di indagini difensive finalizzate alla ricerca e all'individuazione di elementi di prova per l'eventuale promovimento del giudizio di revisione, il giudice dell'esecuzione deve valutare l'ammissibilità e la fondatezza della richiesta del condannato, onde verificare che la stessa abbia ad oggetto una prova nuova, ossia sopravvenuta o scoperta dopo la condanna, e decisiva, ossia in grado di dimostrare che il condannato deve essere prosciolto, e non sia meramente esplorativa, ma indichi il diverso specifico risultato al quale si intende pervenire grazie al chiesto accertamento.
Cass. civ. n. 10576/2024
Avverso il decreto di rigetto di istanza di ammissione al pagamento del credito, formulata dal creditore avente garanzia ipotecaria sui beni oggetto di confisca, ai sensi degli artt. 1, commi 194 e ss., l. 228 del 2012 e 665 c.p.p., emesso nell'ambito di un procedimento di misure di prevenzione, non è proponibile ricorso per cassazione in sede civile, che, di conseguenza, va dichiarato inammissibile, essendo il giudice civile istituzionalmente carente di cognizione.
Cass. civ. n. 46197/2023
ordini di demolizione per estinzione del reato per prescrizione - Perdurante eseguibilità degli altri ordini di demolizione - Sussistenza. In tema di reati edilizi, l'ordine di demolizione impartito da una sentenza divenuta irrevocabile costituisce titolo autosufficiente rispetto ad altri ordini di demolizione aventi il medesimo oggetto, ma emessi in conseguenza di altre condotte edificatorie, sicché la caducazione di questi ultimi in ragione dell'esito dei processi nei quali erano stati emessi, non esplica alcuna incidenza in ordine all'efficacia di quello cristallizzato nella sentenza di condanna definitiva.
Cass. civ. n. 40045/2023
In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati previsti dall'art. 35-ter ord. pen., la decisione delle Sezioni Unite "Commisso", in punto di spazio detentivo minimo, non costituisce mutamento giurisprudenziale favorevole, idoneo a superare la preclusione determinata dalla definitività del provvedimento esecutivo, in quanto recepisce i criteri elaborati, in precedenza, dalla prevalente giurisprudenza in materia.
Cass. civ. n. 34713/2023
Il procedimento locatizio costituisce un giudizio unitario, sicché i compensi dovuti all'avvocato che abbia prestato la propria opera in relazione alle due articolazioni del procedimento (sommaria e a cognizione piena) vanno liquidati in base alle specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna di esse, evitando la duplicazione della liquidazione di attività svolte nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario.
Cass. civ. n. 32349/2023
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione, il termine di due anni previsto dall'art. 315, comma 1, cod. proc. pen. decorre, nel caso di rideterminazione della pena da espiare in sede esecutiva, dalla data di inoppugnabilità del provvedimento esecutivo e non dal momento della scarcerazione, eventualmente antecedente, dell'istante. (In motivazione, la Corte precisato che la "ratio" della disciplina di cui all'art. 315 cod. proc. pen. è quella di ancorare il "dies a quo" per la proposizione della domanda al riferimento certo della definitività del provvedimento esecutivo sopravvenuto e non ad un criterio variabile, quale quello della cessazione della custodia cautelare, che può intervenire anche in un momento antecedente).
Cass. civ. n. 26282/2023
In tema di reati edilizi, non possono essere dedotte da terzi, in sede di incidente di esecuzione, questioni afferenti all'ordine di demolizione rilevabili dall'imputato prima della formazione del giudicato, dovendosi escludere che soggetti diversi da quest'ultimo, rimasti "ex lege" estranei al processo, possano sollevare questioni attinenti al suo svolgimento e alla sua definizione, con pronunzia di merito, onde determinare la caducazione formale della stessa o di sue statuizioni.
Cass. civ. n. 21198/2023
In tema di reati edilizi, l'Autorità giudiziaria, nel dare esecuzione all'ordine di demolizione di un immobile abusivo costituente l'unica abitazione familiare, è tenuta a rispettare il principio di proporzionalità enunciato dalla giurisprudenza convenzionale nelle sentenze della Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e Cherkezov c. Bulgaria, e della Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, a condizione che chi intenda avvalersene si faccia carico di allegare, in modo puntuale, i fatti addotti a sostegno del suo rispetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali fatti, ove allegati dall'autore dell'abuso, non possono dipendere dalla sua inerzia ovvero dalla volontà sua o del destinatario dell'ordine, non potendo il condannato lucrare sul tempo inutilmente trascorso dalla data di irrevocabilità della sentenza, posto che l'ingiunzione a demolire trova causa proprio dalla sua inerzia).
Cass. civ. n. 14779/2023
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le
Cass. civ. n. 14583/2023
In tema di reati edilizi, la procedura acceleratoria prevista dall'art. 25 d.l. 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, per le domande di condono già presentate, riguardanti gli immobili danneggiati dagli eventi sismici del 17/08/2017 ubicati nei comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, non trova applicazione in relazione agli immobili che non possono usufruire dei contributi statali per la riparazione e la ricostruzione di cui all'art. 21, comma 2-bis, d.l. citato, in quanto oggetto di ordine di demolizione o di ripristino impartito dal giudice penale.
Cass. civ. n. 13244/2023
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.
Cass. civ. n. 5955/2023
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Cass. civ. n. 869/2023
L'ordine di demolizione conseguente alla sentenza di condanna, previsto dall'art. 31, comma 9, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, pur se relativo ad interventi edilizi di prosecuzione e/o di completamento di un pregresso abuso dichiarato estinto per prescrizione e in relazione al quale il precedente ordine demolitorio era stato revocato, deve comunque essere eseguito sull'immobile considerato nella sua interezza.
Cass. civ. n. 7430/2017
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665, c.p.c., determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di uno, nuovo ed autonomo, a cognizione piena, sicché è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 c.p.c., domandare il pagamento dei canoni pregressi non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità.
Cass. civ. n. 7423/2017
Nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di uno nuovo ed autonomo a cognizione piena, sicché è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 c.p.c., domandare il pagamento dei canoni maturati dopo l'intimazione di sfratto per morosità e la ripetizione dell'indennità di avviamento.
Cass. civ. n. 18972/2016
In tema di sfratto per morosità, quando l'ordinanza provvisoria di rilascio abbia avuto esecuzione, ma la domanda di merito sia stata successivamente rigettata, è ammissibile la richiesta di restituzione dell'immobile avanzata dall'intimato, anche se per la prima volta in appello, non configurandosi in essa una domanda nuova, ma solo l'effetto del venir meno dell'efficacia degli atti e provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva, con ripristino della situazione pregressa, che può essere disposto anche d'ufficio dal giudice.
Cass. civ. n. 19525/2015
Nel procedimento per convalida di sfratto l'opposizione dell'intimato provoca una radicale trasformazione del rito, determinando la cessazione dell'originario rapporto processuale, fondato sulla domanda di convalida, e l'insorgere di un nuovo e diverso rapporto processuale, alla cui base è l'ordinaria domanda di accertamento e di condanna o di risoluzione e di condanna, che può ritenersi implicitamente proposta dal locatore qualora, dopo l'opposizione dell'intimato, prosegua la sua attività processuale finalizzata alla realizzazione della pretesa sostanziale.
Cass. civ. n. 26356/2014
Nel procedimento per convalida di sfratto, allorché la controversia prosegua oltre la fase sommaria a seguito dell'opposizione dell'intimato, la memoria integrativa ex art. 426 cod. proc. civ. costituisce l'atto in cui si cristallizzano le posizioni delle parti, sicché non può ritenersi integrata, prima del deposito dell'anzidetta memoria, una non contestazione di un fatto idonea ad esonerare la controparte dalla relativa prova. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda della sublocatrice per mancata prova della tempestività della disdetta della locazione, la cui tardività era stata eccepita dalla subconduttrice soltanto nella memoria ex art. 426 cod. proc. civ.).
Cass. civ. n. 12846/2014
L'ordinanza di rilascio ex art. 665 cod. proc. civ. non è impugnabile né è idonea al giudicato poiché non ha carattere irrevocabile e non statuisce in via definitiva sui diritti e sulle eccezioni delle parti, la cui risoluzione è riservata invece alla successiva fase di merito, in cui intimante ed intimato cristallizzano il "thema decidendum". Ne consegue che l'omessa pronuncia su domande o eccezioni sollevate nella fase sommaria o in quella di merito può essere fatta valere solo con l'impugnazione della sentenza che definisce il giudizio incardinato ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ.
Cass. civ. n. 10539/2014
L'ordinanza di rilascio dell'immobile ex art. 665 cod. proc. civ., in quanto provvedimento provvisorio inidoneo al giudicato, è destinata a perdere efficacia qualora, all'esito del giudizio che prosegua ai sensi dell'art. 667 cod. proc. civ., oppure di un distinto processo promosso tra le medesime parti ed avente ad oggetto il medesimo rapporto di locazione, il giudice pronunci sentenza e fissi un diverso termine di rilascio.
Cass. civ. n. 3696/2012
Nel procedimento per convalida di sfratto o finita locazione l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa depositata all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente all'istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., poiché l'art. 660, terzo comma, c.p.c., esclude espressamente, per l'intimazione per la convalida, "l'invito o l'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.".
Cass. civ. n. 25393/2009
In tema di locazione, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per la convalida di sfratto per morosità, contesti il fondamento dell'intimazione e proponga a sua volta domanda riconvenzionale, pur chiedendo e ottenendo termine di grazia e adempiendo tempestivamente al pagamento di quanto chiesto da parte del locatore, l'opposizione così proposta determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo a cognizione ordinaria, nel quale il giudice dovrà esaminare e considerare tutte le contrapposte domande, eccezioni e contestazioni, rispettando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ne consegue che deve considerarsi abnorme e avente natura di sentenza il provvedimento - adottato nella forma di ordinanza - di estinzione, che deve, perciò, essere ritenuto invalido e inefficace ai fini della prosecuzione del giudizio.
Cass. civ. n. 13194/2008
Nel corso della fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto il giudice non può ordinare la sospensione del giudizio per pregiudizialità, ex art. 295 c.p.c., giacché tale fase è preordinata alla eventuale pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio (art. 665 c.p.c. ), che è insuscettibile di passare in giudicato e rispetto alla quale pertanto non si pone alcun problema di potenziale contrasto di giudicati, a prevenire il quale è finalizzato l'istituto della sospensione. Il giudice della convalida, tuttavia, è comunque tenuto a valutare il presumibile esito del giudizio pregiudicante, e tenerne conto nella decisione sulla concessione o diniego dell'ordinanza di rilascio, alla quale consegue la fase di merito a cognizione piena ai sensi dell'art. 667 del codice di rito in cui, invece, sussistendone i presupposti, può trovare luogo eventualmente l'emissione del provvedimento di sospensione previsto dal richiamato art. 295.
Cass. civ. n. 22825/2006
Avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché avverso detto provvedimento è proponibile solo l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., sia nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata emessa fuori delle ipotesi previste, sia in un situazione di assoluta carenza di potere giurisdizionale, dovendosi proporre nell'un caso l'appello e nell'altro la quaerela nullitatis.
Cass. civ. n. 16116/2006
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'intimato, il quale può costituirsi personalmente nella fase sommaria al fine di opporsi alla convalida, può anche nominare un procuratore speciale, con lo specifico compito di manifestare la volontà del primo di opporsi, o non, alla convalida, oppure incaricare semplicemente un terzo (nuncius) di presentarsi all'udienza; questi, essendo privo di poteri rappresentativi, non è tuttavia legittimato ad opporsi alla convalida, pur essendo opportuno, in caso di opposizione, il rinvio della causa, per consentire all'intimato di comparire personalmente o di conferire procura. (Nella specie, in cui il difensore dell'intimato, non munito di procura speciale, s'era costituito nella fase sommaria opponendosi alla convalida ed eccependo l'improponibilità della domanda per l'esistenza di clausola compromissoria, i giudici del merito avevano ritenuto la ritualità della costituzione e l'ammissibilità dell'eccezione, siccome riproposta dal difensore dell'intimato nella fase di cognizione ordinaria, non essendo in questa configurabile alcuna preclusione in proposito. La S.C., pur correggendo parzialmente la motivazione della corte di merito, ha confermato siffatte statuizioni ed ha rigettato il ricorso del locatore, il quale aveva dedotto l'illegittimità del diniego di convalida e del disposto mutamento del rito sommario, nonché la decadenza dell'intimato dalla facoltà di proporre l'eccezione di compromissione della causa per arbitri, per essersi tardivamente costituito solo nella fase ordinaria).
Cass. civ. n. 15525/2006
L'ordinanza ex art. 665 e 667 c.p.c., che dispone la prosecuzione del giudizio di merito, determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un autonomo procedimento di cognizione, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, e in cui non è più consentito alle stesse di discutere sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di convalida, essendo tale nuovo procedimento destinato a concludersi con la pronuncia di una normale sentenza, dovendo il locatore dimostrare che sussiste il fatto costitutivo della sua pretesa, non desumibile dalla sola circostanza che in sede di convalida il conduttore non abbia proposto una valida sua opposizione.
Cass. civ. n. 11380/2006
In tema di procedimento di sfratto per morosità, avverso la ordinanza convalida è consentito l'appello soltanto per denunciare che il provvedimento è stato emesso in difetto dei presupposti di legge, restando il provvedimento soggetto, diversamente, soltanto al rimedio dell'opposizione tardiva di cui all'articolo 668 c.p.c. Ne consegue che è inammissibile l'appello proposto contro un'ordinanza di convalida pronunciata a seguito di mancata sanatoria nel termine della morosità, poiché l'ordinanza è pronunciata correttamente. (Nella fattispecie l'intimato non aveva provveduto a sanare la morosità nel termine assegnatogli ed il giudice aveva convalidato lo sfratto con ordinanza, cui quello aveva proposto appello svolgendo contestazioni di merito; la S.C. ha respinto il suo ricorso ma dichiarando, sulla base del citato principio, l'inammissibilità dell'appello, rigettato dalla corte di merito).
Cass. civ. n. 1223/2006
L'ordinanza ex art. 665 c.p.c. è dichiarata espressamente inoppugnabile e, una volta sopravvenuta, all'esito della fase di merito, la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto pronunciata a seguito dell'intimazione dello sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, essa è destinata ad essere assorbita da detta sentenza, con conseguente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità.
Cass. civ. n. 20905/2004
In tema di procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore che, nonostante l'opposizione del conduttore, persista nella richiesta di convalida, esprime la volontà di ottenere l'unica forma possibile di tutela possibile attraverso il provvedimento provvisorio di rilascio; e poiché tale provvedimento è privo del carattere della decisorietà e della definitività, nei suoi confronti non è esperibile alcun mezzo di impugnazione, neanche ai sensi dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 8221/2004
In caso di perdita di efficacia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., il conduttore che intende ottenere, oltre all'accertamento negativo del diritto del locatore, la condanna del medesimo alla riduzione in pristino, al fine della ripresa sino alla naturale scadenza del contratto del godimento dell'immobile anticipatamente interrotto, è tenuto a proporne specifica domanda al giudice avanti al quale il giudizio prosegue, giacché solamente la sentenza che questo definisce contenente (anche) siffatta condanna, e non già la mera dichiarazione della cessazione degli effetti della detta ordinanza di rilascio, costituisce idoneo titolo esecutivo per il rilascio.
In tema di locazioni, l'ordinanza di rilascio emessa ai sensi dell'art. 665 c.p.c. può produrre effetti anticipatori del corrispondente accertamento positivo compiuto in sede di giudizio a cognizione piena, ma non anche effetti a questo contrari, giacché la circostanza che ne legittima l'adozione (da ravvisarsi nel risultare nel procedimento sommario già fornita la prova da parte del locatore, a fronte di quella viceversa costituenda in giudizio in ordine alle eccezioni sollevate dal conduttore) rimane superata all'esito dell'emissione della sentenza a chiusura del giudizio da cui, nel medesimo grado e all'esito del compiuto vaglio anche di dette eccezioni, emerga l'insussistenza del diritto vantato dal locatore, secondo uno sviluppo non già equiparabile a quello del procedimento per gradi bensì sostanziantesi in una successione di accertamenti con l'esito del venir meno del titolo in precedenza attribuito alla parte per l'anticipata realizzazione della sua pretesa.
Cass. civ. n. 2468/2002
Nel procedimento speciale per convalida di cui agli artt. 657 e seguenti c.p.c., prima che si determini — a seguito dell'opposizione dell'intimato — la trasformazione di esso in ordinario giudizio di cognizione, in presenza dell'espressa istanza del locatore di concessione dell'ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni (la quale costituisce provvedimento di natura provvisoria, insuscettibile di giudicato, non altrimenti revocabile se non con la sentenza che conclude il merito della controversia), il potere del tribunale adito resta limitato all'alternativa tra l'emissione del richiesto provvedimento interinale, ex art. 665 c.p.c., e la pronuncia di diniego dello stesso nell'accertata sussistenza di gravi motivi in contrario. Ne consegue che il procedimento di convalida non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa la natura sommaria della cognizione del giudice nella fase speciale del procedimento stesso — con possibilità di valutare, anche in termini di probabile fondatezza, le eccezioni dell'intimato collegate all'accertamento oggetto di altra controversia pregiudiziale del citato art. 295 contraria alla sua ratio, che è quella di evitare un conflitto di giudicati e che richiede, quindi, che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere, nel giudizio da sospendere, una pronuncia suscettibile di diventare definitiva.
Cass. civ. n. 15363/2000
L'ordinanza di convalida dello sfratto, che il giudice adito emette nonostante la comparizione e l'opposizione dell'intimato, rinviando la causa per il prosieguo con riserva delle eccezioni del convenuto, fissando la data per il rilascio dell'immobile, non è suscettibile di impugnazione con appello in quanto configura un provvedimento privo di decisorietà e definitività restando le sorti della controversia affidate alla conclusione dell'ordinario processo di cognizione instauratosi per effetto di detta opposizione. L'illegittimità del provvedimento perché emesso in assenza di specifica istanza da parte del locatore, non può essere prospettata con l'appello, bensì nel giudizio di primo grado a cognizione piena, unitamente alle altre eccezioni, sollevate con l'opposizione allo sfratto.
Cass. civ. n. 1917/1997
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 665 c.p.c. che dispone l'inoppugnabilità dell'ordinanza provvisoria di rilascio perché le eccezioni del convenuto sulla fondatezza del diritto dell'attore possono essere fatte valere nel successivo giudizio di merito, o, nel caso di estinzione di questo, in un autonomo giudizio di cognizione.
Cass. civ. n. 8595/1996
In sede di procedimento speciale per convalida ai sensi degli articoli 657 e segg. del c.p.c., il pretore non può, a seguito dell'opposizione dell'intimato, sospendere il processo a norma dell'art. 295 dello stesso codice in attesa dell'esito di un giudizio penale sulla falsità del contratto di locazione posto a base dell'intimazione, potendo, per contro, previa valutazione dei gravi motivi di cui al successivo art. 665 non concedere l'ordinanza provvisoria di rilascio. In tale ipotesi infatti il provvedimento di sospensione (impugnabile — se emesso in un giudizio successivo all'1 gennaio 1993 — con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e soggetto quindi al controllo di legalità della Corte di cassazione, pur nel silenzio della legge circa i motivi deducibili con il suddetto mezzo avverso provvedimenti non implicanti di norma questioni di competenza in senso tecnico) non è conforme ai presupposti richiesti dal menzionato art. 295, atteso che nel procedimento per convalida, una volta determinatasi per l'opposizione dell'intimato, la sua trasformazione in ordinario giudizio di cognizione, il potere del giudice resta limitato alla eventuale emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 stesso codice, di natura provvisoria ed insuscettibile di dar luogo a giudicato, sicché la sospensione, incidendo su un procedimento non idoneo a sfociare nella definitiva decisione della controversia, darebbe luogo ad una applicazione del cit. art. 295 c.p.c. contraria alla ratio della norma, la quale, mirando essenzialmente ad evitare un conflitto di giudicati, implica che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere sul giudizio da sospendersi una pronunzia suscettibile di diventare definitiva.
Cass. civ. n. 6522/1996
L'ordinanza di rilascio emessa dal Pretore ai sensi dell'art. 665 c.p.c., rientrando nella categoria dei provvedimenti di condanna con riserva delle eccezioni del convenuto, ha natura di provvedimento sostanziale provvisorio, i cui effetti — afferenti alla cessazione o alla risoluzione della locazione e, conseguentemente, all'attribuzione del diritto al rilascio dell'immobile attuabile in via esecutiva — permangono fin quando, ove non vengano definitivamente confermati, siano messi nel nulla dalla sentenza di merito che conclude l'ordinario giudizio di cognizione, salvo restando al conduttore, in caso di estinzione di questo, di far valere nel termine di prescrizione le sue eccezioni in autonomo processo. Parimenti, ha natura di ordinanza il provvedimento del Pretore che, al contrario, rigetti l'istanza del locatore, ritenendo fondate le eccezioni dell'intimato, dal momento che la sommaria delibazione di queste non definisce la controversia e non preclude una diversa decisione della fase ulteriore davanti al giudice competente ovvero, in caso di estinzione del giudizio, in separata sede.
Cass. civ. n. 5088/1996
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito a condizione che essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Conseguentemente non può essere impugnata con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all'art. 665 c.p.c., che non definisce la causa, perché nel giudizio sul rilascio possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza. Né a diversa conclusione può pervenirsi nel caso in cui si contesti la mancata ammissione della parte al godimento del beneficio della purgazione della mora, a norma dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, poiché la relativa richiesta è espressione di una facoltà strumentale del conduttore o dell'intimato e non di un diritto soggettivo, e contro il diniego vanno utilizzati i rimedi ordinari, compresi, se lo consente la fattispecie, quelli delle opposizioni esecutive.
Cass. civ. n. 923/1996
Nel procedimento di convalida di sfratto in cui vi sia opposizione dell'intimato, il provvedimento con cui il pretore rigetta l'istanza del locatore di rilascio immediato disponendo per la prosecuzione della causa (ai sensi dell'art. 667 c.p.c., testo precedente alla modifica introdotta dall'art. 73 della L. 26 novembre 1990, n. 353), ha natura di ordinanza e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 1529/1994
Nel procedimento per convalida di sfratto per morosità, il provvedimento che assegna o nega il termine di grazia, ai sensi dell'art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392, non ha carattere decisorio e non è, quindi, autonomamente impugnabile, né è impugnabile, essendo il gravame espressamente escluso dal primo comma dell'art. 665 c.p.c., l'ordinanza di rilascio che, disattesa l'istanza di concessione del termine di grazia, il giudice contestualmente pronunci.
Cass. civ. n. 4319/1991
L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. conserva efficacia di titolo esecutivo anche nel caso di estinzione del successivo processo di cognizione, restando onere del convenuto iniziare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore e far perdere in tal modo il valore di titolo esecutivo al detto provvedimento.
Cass. civ. n. 3154/1991
Nel procedimento di convalida di sfratto, la mancata comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza, con cui il pretore abbia ordinato il rilascio rimettendo le parti davanti al tribunale competente, non comporta nullità del successivo giudizio di merito e della sentenza in questo emessa, qualora la riassunzione del processo sia avvenuta con atto notificato a tutti gli interessati.
Cass. civ. n. 10084/1990
Nei procedimenti per convalida di sfratto, il pretore, qualora ritenga la causa di competenza della sezione specializzata agraria, deve astenersi anche dall'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c., restando escluso che il potere di emettere l'ordinanza di rilascio possa fondarsi sull'art. 8 c.p.c. come modificato dalla legge n. 399 del 1984, atteso che tale norma non ha ampliato l'ambito del giudizio pretorile in materia agraria.
Cass. civ. n. 8613/1990
L'ordinanza di rilascio del bene locato, resa in via provvisoria a norma dell'art. 665 c.p.c., non ha valore di giudicato sostanziale sullo scioglimento del rapporto di locazione, e, pertanto, ove si tratti dell'abitazione coniugale, non osta al successivo subingresso, nella qualità di conduttore, del coniuge cui l'alloggio sia stato assegnato dal giudice della separazione (art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392), con il conseguenziale subingresso del coniuge medesimo anche nella posizione di soggetto passivo dell'azione esecutiva, intrapresa dal locatore in forza di detta ordinanza, nonché di legittimato all'opposizione contro tale esecuzione (nella specie, per dedurre la caducazione del titolo, a seguito dell'estinzione del giudizio sulla cessazione della locazione).
Cass. civ. n. 155/1987
Qualora con il procedimento sommario per convalida di licenza o di sfratto venga dedotta in giudizio una controversia relativa all'affitto di fondi rustici, la competenza funzionale attribuita alle sezioni specializzate agrarie esclude «in toto» quella del giudice ordinario, il quale difetta quindi anche del potere di emettere un provvedimento provvisorio ex art. 665 c.p.c., ma deve limitarsi a dichiarare con sentenza la propria incompetenza e rimettere la causa davanti al giudice specializzato.
Cass. civ. n. 7138/1983
Nel procedimento per convalida di sfratto in cui vi sia opposizione dell'intimato, il provvedimento del pretore che, senza decidere sulla competenza in ordine all'ulteriore fase di cognizione, e previa delibazione sommaria delle eccezioni dell'intimato, si limiti a rigettare l'istanza del locatore per conseguire l'ordinanza di rilascio, disponendo altresì per il prosieguo della causa, ha natura di ordinanza, non impugnabile con l'appello, e non idonea ad interferire sulla successiva decisione della causa.
Cass. civ. n. 2978/1983
Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., l'ordinanza di rilascio del bene locato con riserva delle eccezioni del convenuto, resa a norma dell'art. 665 c.p.c., pur costituendo titolo esecutivo, ha natura e funzione meramente provvisorie e prescinde dal definitivo accertamento della sussistenza del diritto fatto valere dal locatore, che è riservato alla successiva fase del procedimento stesso, a cognizione ordinaria, in esito alla quale il titolo stesso verrà confermato, sostituito o caducato. Pertanto, ogni fatto estintivo o modificativo dell'originaria spettanza ed attuale persistenza del suddetto diritto, ancorché venga dedotto in relazione ad uno ius superveniens astrattamente idoneo a determinare la prosecuzione del rapporto locativo e l'esclusione del rilascio (nella specie, art. 65 della L. 27 luglio 1978, n. 392), può essere fatta valere soltanto nella fase a cognizione ordinaria di quel procedimento, e non anche a mezzo di opposizione, a norma dell'art. 615 c.p.c., avverso l'esecuzione intrapresa in forza dell'indicata ordinanza.
Cass. civ. n. 1777/1983
L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato, con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa ex art. 665 c.p.c. nelle condizioni di legge, non ha efficacia sostanziale di giudicato, non risolvendo in modo definitivo un contrasto intorno ai diritti soggettivi in giudizio, bensì di mera pronuncia provvisoria, con conseguenziale natura di ordinanza, ancorché, al fine di motivare il provvedimento di rilascio, venga reputata l'esistenza della mora del conduttore, rientrando ciò nella delibazione sommaria della situazione che il giudice (pretore o conciliatore) deve necessariamente effettuare per valutare l'esistenza o meno dei gravi motivi contrari all'emissione del provvedimento provvisorio.
Cass. civ. n. 4241/1981
Nel procedimento sommario di sfratto, la domanda riconvenzionale deve essere spiegata nell'atto di opposizione alla convalida, che costituisce il primo atto difensivo che introduce il giudizio di cognizione e pone fine a quello sommario di sfratto.
Cass. civ. n. 6483/1980
Mentre nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 663 c.p.c. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, è l'intimazione di licenza o di sfratto convalidata, nell'ipotesi considerata dall'art. 665 c.p.c. titolo esecutivo è l'ordinanza non impugnabile di rilascio, con la conseguenza che il giudice non deve, in tal caso, pronunciare alcun ordine di apposizione della formula esecutiva, la quale deve invece essere apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 475 c.p.c. in calce alla copia autentica di quell'ordinanza.
Cass. civ. n. 4464/1976
L'ordinanza di rilascio ha efficacia esecutiva provvisoria fino alla conclusione del giudizio di merito, ma, in caso di estinzione del processo, essa non può essere equiparata a una sentenza di merito, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., né costituire giudicato, si che il conduttore può autonomamente iniziare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore.
Cass. civ. n. 4124/1974
L'ordinanza con la quale, ritenuta la sussistenza di gravi motivi in contrario, il pretore non accoglie l'istanza del locatore diretta ad ottenere il provvedimento di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 1879/1972
Una volta instaurato il procedimento sommario per convalida di licenza o di sfratto dinanzi al pretore (o al conciliatore) competente a norma dell'art. 661 c.p.c. ed una volta che, comparso ed oppostosi l'intimato, il giudice adito abbia negato il provvedimento provvisorio di rilascio ex art. 665 c.p.c. ed abbia dato le disposizioni per l'inizio del necessario, successivo e collegato procedimento ordinario di cognizione, la speciale azione per convalida di licenza o di sfratto si è esaurita, e sono precluse, per questo solo motivo, una successiva domanda di convalida ed una successiva istanza di provvedimento provvisorio di rilascio.
Cass. civ. n. 3228/1968
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, che sia stata pronunciata dal giudice fuori udienza, va comunicata a cura del cancelliere, a sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., alle parti, ai fini della regolare prosecuzione del giudizio di merito. Ove sia mancata tale comunicazione — intesa, nel sistema della legge, a provocare, previa la cognizione legale del provvedimento stesso, la costituzione dell'intimato nell'udienza fissata per l'inizio del processo di cognizione del merito dinanzi allo stesso giudice — il procedimento di cognizione che si sia, nonostante tale difetto, svolto è nullo ed è parimenti nulla la sentenza in esso pronunciata. Trattasi di nullità sostanzialmente identica a quella derivante dalla mancanza della citazione introduttiva delle parti dinanzi al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c.