Art. 665 – Codice di procedura civile – Opposizione, provvedimenti del giudice
Se l'intimato comparisce e oppone eccezioni non fondate su prova scritta, il giudice, su istanza del locatore, se non sussistono gravi motivi in contrario, pronuncia ordinanza non impugnabile di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto.
L'ordinanza è immediatamente esecutiva, ma può essere subordinata alla prestazione di una cauzione per i danni e le spese.
(Omissis).
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Cass. civ. n. 11961/2024
L'opposizione di terzo ordinaria, ex art. 404, comma 1, c.p.c., oltre che al litisconsorte necessario pretermesso, è offerta anche al terzo che si affermi titolare di un diritto autonomo ed incompatibile con quelli delle parti destinatarie del provvedimento opposto, dalla cui esecuzione subirebbe un inevitabile pregiudizio giuridico. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva escluso la legittimazione attiva, in un caso di opposizione avverso un'ordinanza di convalida di sfratto per morosità proposta da soggetto che affermava di essere proprietario dell'immobile per averlo ricevuto in donazione dai genitori i quali, a loro volta, lo avevano usucapito).
Cass. civ. n. 34713/2023
Il procedimento locatizio costituisce un giudizio unitario, sicché i compensi dovuti all'avvocato che abbia prestato la propria opera in relazione alle due articolazioni del procedimento (sommaria e a cognizione piena) vanno liquidati in base alle specifiche attività effettivamente espletate dal professionista in ciascuna di esse, evitando la duplicazione della liquidazione di attività svolte nell'ambito di un procedimento sostanzialmente unitario.
Cass. civ. n. 14779/2023
Nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione dello stesso in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'art. 447-bis c.p.c., con la conseguenza che, essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il "thema decidendum" risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le
Cass. civ. n. 13244/2023
La domanda di risarcimento dei danni conseguenti all'esecuzione forzata dell'ordinanza di rilascio dell'immobile, emessa nel procedimento sommario di convalida di sfratto e successivamente travolta, nel giudizio di merito, dall'accertamento di inesistenza del diritto di procedere al rilascio, rientrando nella previsione dell'art. 96, comma 2, c.p.c., va proposta nel medesimo giudizio in cui il titolo esecutivo si è formato e non in uno autonomo e separato, salvo che sussista un'impossibilità di fatto, ricorrente qualora la vittima, al momento del compimento della temeraria iniziativa processuale, non aveva patito alcun danno né poteva ragionevolmente prevedere di subirne in seguito, ovvero un'impossibilità di diritto, qualora sussistano preclusioni di carattere processuale.
Cass. civ. n. 5955/2023
Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).
Cass. civ. n. 7423/2017
Nel procedimento per convalida di sfratto, l’opposizione dell’intimato ex art. 665 c.p.c. determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l’instaurazione di uno nuovo ed autonomo a cognizione piena, sicché è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 c.p.c., domandare il pagamento dei canoni maturati dopo l'intimazione di sfratto per morosità e la ripetizione dell'indennità di avviamento.
Cass. civ. n. 7430/2017
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665, c.p.c., determina la conclusione di un procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di uno, nuovo ed autonomo, a cognizione piena, sicché è consentito al locatore, con la memoria ex art. 426 c.p.c., domandare il pagamento dei canoni pregressi non dedotti nell'intimazione di sfratto per morosità.
Cass. civ. n. 3696/2012
Nel procedimento per convalida di sfratto o finita locazione l'intimato, che non ha l'onere di costituirsi in cancelleria potendosi presentare all'udienza fissata per la convalida anche personalmente, con la memoria integrativa depositata all'esito del mutamento del rito e passaggio alla fase di pieno merito, potrà proporre domanda riconvenzionale unitamente all'istanza di fissazione di nuova udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 c.p.c., poiché l'art. 660, terzo comma, c.p.c., esclude espressamente, per l'intimazione per la convalida, "l'invito o l'avvertimento al convenuto previsti nell'art. 163, terzo comma, n. 7, c.p.c.".
Cass. civ. n. 25393/2009
In tema di locazione, qualora il conduttore, convenuto in giudizio per la convalida di sfratto per morosità, contesti il fondamento dell'intimazione e proponga a sua volta domanda riconvenzionale, pur chiedendo e ottenendo termine di grazia e adempiendo tempestivamente al pagamento di quanto chiesto da parte del locatore, l'opposizione così proposta determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo a cognizione ordinaria, nel quale il giudice dovrà esaminare e considerare tutte le contrapposte domande, eccezioni e contestazioni, rispettando il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato. Ne consegue che deve considerarsi abnorme e avente natura di sentenza il provvedimento - adottato nella forma di ordinanza - di estinzione, che deve, perciò, essere ritenuto invalido e inefficace ai fini della prosecuzione del giudizio.
Cass. civ. n. 13194/2008
Nel corso della fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto il giudice non può ordinare la sospensione del giudizio per pregiudizialità, ex art. 295 c.p.c., giacché tale fase è preordinata alla eventuale pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio (art. 665 c.p.c. ), che è insuscettibile di passare in giudicato e rispetto alla quale pertanto non si pone alcun problema di potenziale contrasto di giudicati, a prevenire il quale è finalizzato l'istituto della sospensione. Il giudice della convalida, tuttavia, è comunque tenuto a valutare il presumibile esito del giudizio pregiudicante, e tenerne conto nella decisione sulla concessione o diniego dell'ordinanza di rilascio, alla quale consegue la fase di merito a cognizione piena ai sensi dell'art. 667 del codice di rito in cui, invece, sussistendone i presupposti, può trovare luogo eventualmente l'emissione del provvedimento di sospensione previsto dal richiamato art. 295.
Cass. civ. n. 22825/2006
Avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, emessa ai sensi dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., poiché avverso detto provvedimento è proponibile solo l'opposizione tardiva ex art. 668 c.p.c., sia nell'ipotesi in cui l'ordinanza sia stata emessa fuori delle ipotesi previste, sia in un situazione di assoluta carenza di potere giurisdizionale, dovendosi proporre nell'un caso l'appello e nell'altro la quaerela nullitatis.
Cass. civ. n. 16116/2006
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'intimato, il quale può costituirsi personalmente nella fase sommaria al fine di opporsi alla convalida, può anche nominare un procuratore speciale, con lo specifico compito di manifestare la volontà del primo di opporsi, o non, alla convalida, oppure incaricare semplicemente un terzo (nuncius) di presentarsi all'udienza; questi, essendo privo di poteri rappresentativi, non è tuttavia legittimato ad opporsi alla convalida, pur essendo opportuno, in caso di opposizione, il rinvio della causa, per consentire all'intimato di comparire personalmente o di conferire procura. (Nella specie, in cui il difensore dell'intimato, non munito di procura speciale, s'era costituito nella fase sommaria opponendosi alla convalida ed eccependo l'improponibilità della domanda per l'esistenza di clausola compromissoria, i giudici del merito avevano ritenuto la ritualità della costituzione e l'ammissibilità dell'eccezione, siccome riproposta dal difensore dell'intimato nella fase di cognizione ordinaria, non essendo in questa configurabile alcuna preclusione in proposito. La S.C., pur correggendo parzialmente la motivazione della corte di merito, ha confermato siffatte statuizioni ed ha rigettato il ricorso del locatore, il quale aveva dedotto l'illegittimità del diniego di convalida e del disposto mutamento del rito sommario, nonché la decadenza dell'intimato dalla facoltà di proporre l'eccezione di compromissione della causa per arbitri, per essersi tardivamente costituito solo nella fase ordinaria).
Cass. civ. n. 15525/2006
L'ordinanza ex art. 665 e 667 c.p.c., che dispone la prosecuzione del giudizio di merito, determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un autonomo procedimento di cognizione, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, e in cui non è più consentito alle stesse di discutere sull'accoglimento o sul rigetto della domanda di convalida, essendo tale nuovo procedimento destinato a concludersi con la pronuncia di una normale sentenza, dovendo il locatore dimostrare che sussiste il fatto costitutivo della sua pretesa, non desumibile dalla sola circostanza che in sede di convalida il conduttore non abbia proposto una valida sua opposizione.
Cass. civ. n. 1223/2006
L'ordinanza ex art. 665 c.p.c. è dichiarata espressamente inoppugnabile e, una volta sopravvenuta, all'esito della fase di merito, la sentenza dichiarativa della risoluzione del contratto pronunciata a seguito dell'intimazione dello sfratto per finita locazione con contestuale citazione per la convalida, essa è destinata ad essere assorbita da detta sentenza, con conseguente preclusione in appello di ogni questione attinente alla sua validità.
Cass. civ. n. 20905/2004
In tema di procedimento di convalida di sfratto per morosità, il locatore che, nonostante l'opposizione del conduttore, persista nella richiesta di convalida, esprime la volontà di ottenere l'unica forma possibile di tutela possibile attraverso il provvedimento provvisorio di rilascio; e poiché tale provvedimento è privo del carattere della decisorietà e della definitività, nei suoi confronti non è esperibile alcun mezzo di impugnazione, neanche ai sensi dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 8221/2004
In caso di perdita di efficacia dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c., il conduttore che intende ottenere, oltre all'accertamento negativo del diritto del locatore, la condanna del medesimo alla riduzione in pristino, al fine della ripresa sino alla naturale scadenza del contratto del godimento dell'immobile anticipatamente interrotto, è tenuto a proporne specifica domanda al giudice avanti al quale il giudizio prosegue, giacché solamente la sentenza che questo definisce contenente (anche) siffatta condanna, e non già la mera dichiarazione della cessazione degli effetti della detta ordinanza di rilascio, costituisce idoneo titolo esecutivo per il rilascio.
Cass. civ. n. 2468/2002
Nel procedimento speciale per convalida di cui agli artt. 657 e seguenti c.p.c., prima che si determini — a seguito dell'opposizione dell'intimato — la trasformazione di esso in ordinario giudizio di cognizione, in presenza dell'espressa istanza del locatore di concessione dell'ordinanza di rilascio con riserva di eccezioni (la quale costituisce provvedimento di natura provvisoria, insuscettibile di giudicato, non altrimenti revocabile se non con la sentenza che conclude il merito della controversia), il potere del tribunale adito resta limitato all'alternativa tra l'emissione del richiesto provvedimento interinale, ex art. 665 c.p.c., e la pronuncia di diniego dello stesso nell'accertata sussistenza di gravi motivi in contrario. Ne consegue che il procedimento di convalida non può essere sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., attesa la natura sommaria della cognizione del giudice nella fase speciale del procedimento stesso — con possibilità di valutare, anche in termini di probabile fondatezza, le eccezioni dell'intimato collegate all'accertamento oggetto di altra controversia pregiudiziale del citato art. 295 contraria alla sua ratio, che è quella di evitare un conflitto di giudicati e che richiede, quindi, che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere, nel giudizio da sospendere, una pronuncia suscettibile di diventare definitiva.
Cass. civ. n. 15363/2000
L'ordinanza di convalida dello sfratto, che il giudice adito emette nonostante la comparizione e l'opposizione dell'intimato, rinviando la causa per il prosieguo con riserva delle eccezioni del convenuto, fissando la data per il rilascio dell'immobile, non è suscettibile di impugnazione con appello in quanto configura un provvedimento privo di decisorietà e definitività restando le sorti della controversia affidate alla conclusione dell'ordinario processo di cognizione instauratosi per effetto di detta opposizione. L'illegittimità del provvedimento perché emesso in assenza di specifica istanza da parte del locatore, non può essere prospettata con l'appello, bensì nel giudizio di primo grado a cognizione piena, unitamente alle altre eccezioni, sollevate con l'opposizione allo sfratto.
Cass. civ. n. 1917/1997
È manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. dell'art. 665 c.p.c. che dispone l'inoppugnabilità dell'ordinanza provvisoria di rilascio perché le eccezioni del convenuto sulla fondatezza del diritto dell'attore possono essere fatte valere nel successivo giudizio di merito, o, nel caso di estinzione di questo, in un autonomo giudizio di cognizione.
Cass. civ. n. 8595/1996
In sede di procedimento speciale per convalida ai sensi degli articoli 657 e segg. del c.p.c., il pretore non può, a seguito dell'opposizione dell'intimato, sospendere il processo a norma dell'art. 295 dello stesso codice in attesa dell'esito di un giudizio penale sulla falsità del contratto di locazione posto a base dell'intimazione, potendo, per contro, previa valutazione dei gravi motivi di cui al successivo art. 665 non concedere l'ordinanza provvisoria di rilascio. In tale ipotesi infatti il provvedimento di sospensione (impugnabile — se emesso in un giudizio successivo all'1 gennaio 1993 — con regolamento di competenza ex art. 42 c.p.c., come novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 e soggetto quindi al controllo di legalità della Corte di cassazione, pur nel silenzio della legge circa i motivi deducibili con il suddetto mezzo avverso provvedimenti non implicanti di norma questioni di competenza in senso tecnico) non è conforme ai presupposti richiesti dal menzionato art. 295, atteso che nel procedimento per convalida, una volta determinatasi per l'opposizione dell'intimato, la sua trasformazione in ordinario giudizio di cognizione, il potere del giudice resta limitato alla eventuale emissione dell'ordinanza di rilascio ex art. 665 stesso codice, di natura provvisoria ed insuscettibile di dar luogo a giudicato, sicché la sospensione, incidendo su un procedimento non idoneo a sfociare nella definitiva decisione della controversia, darebbe luogo ad una applicazione del cit. art. 295 c.p.c. contraria alla ratio della norma, la quale, mirando essenzialmente ad evitare un conflitto di giudicati, implica che alla sospensione provveda il giudice cui spetta di emettere sul giudizio da sospendersi una pronunzia suscettibile di diventare definitiva.
Cass. civ. n. 5088/1996
Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. contro i provvedimenti adottati con forma diversa dalla sentenza è consentito a condizione che essi abbiano la natura sostanziale di una sentenza, nel senso che, oltre ad incidere su diritti soggettivi di natura sostanziale delle parti, abbiano attitudine al passaggio in giudicato formale e sostanziale. Conseguentemente non può essere impugnata con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. l'ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni di cui all'art. 665 c.p.c., che non definisce la causa, perché nel giudizio sul rilascio possono essere rimessi in discussione tutti i fatti che si assume siano stati trascurati dal giudice dell'ordinanza. Né a diversa conclusione può pervenirsi nel caso in cui si contesti la mancata ammissione della parte al godimento del beneficio della purgazione della mora, a norma dell'art. 55 della legge n. 392 del 1978, poiché la relativa richiesta è espressione di una facoltà strumentale del conduttore o dell'intimato e non di un diritto soggettivo, e contro il diniego vanno utilizzati i rimedi ordinari, compresi, se lo consente la fattispecie, quelli delle opposizioni esecutive.
Cass. civ. n. 923/1996
Nel procedimento di convalida di sfratto in cui vi sia opposizione dell'intimato, il provvedimento con cui il pretore rigetta l'istanza del locatore di rilascio immediato disponendo per la prosecuzione della causa (ai sensi dell'art. 667 c.p.c., testo precedente alla modifica introdotta dall'art. 73 della L. 26 novembre 1990, n. 353), ha natura di ordinanza e non è pertanto impugnabile con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.
Cass. civ. n. 4319/1991
L'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. conserva efficacia di titolo esecutivo anche nel caso di estinzione del successivo processo di cognizione, restando onere del convenuto iniziare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore e far perdere in tal modo il valore di titolo esecutivo al detto provvedimento.
Cass. civ. n. 3154/1991
Nel procedimento di convalida di sfratto, la mancata comunicazione dell'ordinanza emessa fuori udienza, con cui il pretore abbia ordinato il rilascio rimettendo le parti davanti al tribunale competente, non comporta nullità del successivo giudizio di merito e della sentenza in questo emessa, qualora la riassunzione del processo sia avvenuta con atto notificato a tutti gli interessati.
Cass. civ. n. 10084/1990
Nei procedimenti per convalida di sfratto, il pretore, qualora ritenga la causa di competenza della sezione specializzata agraria, deve astenersi anche dall'emissione dei provvedimenti di cui agli artt. 665 e 666 c.p.c., restando escluso che il potere di emettere l'ordinanza di rilascio possa fondarsi sull'art. 8 c.p.c. come modificato dalla legge n. 399 del 1984, atteso che tale norma non ha ampliato l'ambito del giudizio pretorile in materia agraria.
Cass. civ. n. 8613/1990
L'ordinanza di rilascio del bene locato, resa in via provvisoria a norma dell'art. 665 c.p.c., non ha valore di giudicato sostanziale sullo scioglimento del rapporto di locazione, e, pertanto, ove si tratti dell'abitazione coniugale, non osta al successivo subingresso, nella qualità di conduttore, del coniuge cui l'alloggio sia stato assegnato dal giudice della separazione (art. 6 della L. 27 luglio 1978, n. 392), con il conseguenziale subingresso del coniuge medesimo anche nella posizione di soggetto passivo dell'azione esecutiva, intrapresa dal locatore in forza di detta ordinanza, nonché di legittimato all'opposizione contro tale esecuzione (nella specie, per dedurre la caducazione del titolo, a seguito dell'estinzione del giudizio sulla cessazione della locazione).
Cass. civ. n. 155/1987
Qualora con il procedimento sommario per convalida di licenza o di sfratto venga dedotta in giudizio una controversia relativa all'affitto di fondi rustici, la competenza funzionale attribuita alle sezioni specializzate agrarie esclude «in toto» quella del giudice ordinario, il quale difetta quindi anche del potere di emettere un provvedimento provvisorio ex art. 665 c.p.c., ma deve limitarsi a dichiarare con sentenza la propria incompetenza e rimettere la causa davanti al giudice specializzato.
Cass. civ. n. 7138/1983
Nel procedimento per convalida di sfratto in cui vi sia opposizione dell'intimato, il provvedimento del pretore che, senza decidere sulla competenza in ordine all'ulteriore fase di cognizione, e previa delibazione sommaria delle eccezioni dell'intimato, si limiti a rigettare l'istanza del locatore per conseguire l'ordinanza di rilascio, disponendo altresì per il prosieguo della causa, ha natura di ordinanza, non impugnabile con l'appello, e non idonea ad interferire sulla successiva decisione della causa.
Cass. civ. n. 2978/1983
Nel procedimento di convalida di licenza o di sfratto di cui agli artt. 657 e ss. c.p.c., l'ordinanza di rilascio del bene locato con riserva delle eccezioni del convenuto, resa a norma dell'art. 665 c.p.c., pur costituendo titolo esecutivo, ha natura e funzione meramente provvisorie e prescinde dal definitivo accertamento della sussistenza del diritto fatto valere dal locatore, che è riservato alla successiva fase del procedimento stesso, a cognizione ordinaria, in esito alla quale il titolo stesso verrà confermato, sostituito o caducato. Pertanto, ogni fatto estintivo o modificativo dell'originaria spettanza ed attuale persistenza del suddetto diritto, ancorché venga dedotto in relazione ad uno ius superveniens astrattamente idoneo a determinare la prosecuzione del rapporto locativo e l'esclusione del rilascio (nella specie, art. 65 della L. 27 luglio 1978, n. 392), può essere fatta valere soltanto nella fase a cognizione ordinaria di quel procedimento, e non anche a mezzo di opposizione, a norma dell'art. 615 c.p.c., avverso l'esecuzione intrapresa in forza dell'indicata ordinanza.
Cass. civ. n. 1777/1983
L'ordinanza di rilascio dell'immobile locato, con riserva delle eccezioni del convenuto, emessa ex art. 665 c.p.c. nelle condizioni di legge, non ha efficacia sostanziale di giudicato, non risolvendo in modo definitivo un contrasto intorno ai diritti soggettivi in giudizio, bensì di mera pronuncia provvisoria, con conseguenziale natura di ordinanza, ancorché, al fine di motivare il provvedimento di rilascio, venga reputata l'esistenza della mora del conduttore, rientrando ciò nella delibazione sommaria della situazione che il giudice (pretore o conciliatore) deve necessariamente effettuare per valutare l'esistenza o meno dei gravi motivi contrari all'emissione del provvedimento provvisorio.
Cass. civ. n. 4241/1981
Nel procedimento sommario di sfratto, la domanda riconvenzionale deve essere spiegata nell'atto di opposizione alla convalida, che costituisce il primo atto difensivo che introduce il giudizio di cognizione e pone fine a quello sommario di sfratto.
Cass. civ. n. 6483/1980
Mentre nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'art. 663 c.p.c. titolo esecutivo, generante l'azione esecutiva di rilascio, è l'intimazione di licenza o di sfratto convalidata, nell'ipotesi considerata dall'art. 665 c.p.c. titolo esecutivo è l'ordinanza non impugnabile di rilascio, con la conseguenza che il giudice non deve, in tal caso, pronunciare alcun ordine di apposizione della formula esecutiva, la quale deve invece essere apposta dal cancelliere, a norma dell'art. 475 c.p.c. in calce alla copia autentica di quell'ordinanza.
Cass. civ. n. 4464/1976
L'ordinanza di rilascio ha efficacia esecutiva provvisoria fino alla conclusione del giudizio di merito, ma, in caso di estinzione del processo, essa non può essere equiparata a una sentenza di merito, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., né costituire giudicato, si che il conduttore può autonomamente iniziare un nuovo giudizio per dimostrare l'infondatezza della pretesa del locatore.
Cass. civ. n. 4124/1974
L'ordinanza con la quale, ritenuta la sussistenza di gravi motivi in contrario, il pretore non accoglie l'istanza del locatore diretta ad ottenere il provvedimento di rilascio con riserva delle eccezioni del convenuto, non è impugnabile con l'istanza di regolamento di competenza.
Cass. civ. n. 3228/1968
Nel procedimento per convalida di sfratto, l'ordinanza di rilascio, con riserva delle eccezioni del convenuto, che sia stata pronunciata dal giudice fuori udienza, va comunicata a cura del cancelliere, a sensi degli artt. 136 e 176 c.p.c., alle parti, ai fini della regolare prosecuzione del giudizio di merito. Ove sia mancata tale comunicazione — intesa, nel sistema della legge, a provocare, previa la cognizione legale del provvedimento stesso, la costituzione dell'intimato nell'udienza fissata per l'inizio del processo di cognizione del merito dinanzi allo stesso giudice — il procedimento di cognizione che si sia, nonostante tale difetto, svolto è nullo ed è parimenti nulla la sentenza in esso pronunciata. Trattasi di nullità sostanzialmente identica a quella derivante dalla mancanza della citazione introduttiva delle parti dinanzi al primo giudice a norma dell'art. 354 c.p.c.