Art. 669 ter – Codice di procedura civile – Competenza anteriore alla causa
Prima dell'inizio della causa di merito la domanda si propone al giudice competente a conoscere del merito.
Se competente per la causa di merito è il giudice di pace, la domanda si propone al tribunale.
Se il giudice italiano non è competente a conoscere la causa di merito, la domanda si propone al giudice, che sarebbe competente per materia o valore, del luogo in cui deve essere eseguito il provvedimento cautelare.
A seguito della presentazione del ricorso il cancelliere forma il fascicolo d'ufficio e lo presenta senza ritardo al presidente del tribunale [o al pretore dirigente] il quale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 29233/2024
L'esercizio molesto dell'accattonaggio è reato eventualmente abituale, potendo essere integrato tanto da un fatto singolo quanto dalla reiterazione di una pluralità di fatti omogenei, sicché, in tale ultimo caso, i termini di prescrizione decorrono dal compimento dell'ultimo atto antigiuridico, in quanto solo in tale momento cessa il pericolo di lesione dei beni tutelati dalla norma incriminatrice.
Cass. civ. n. 8513/2024
In tema di procedimento cautelare uniforme, l'inefficacia del provvedimento cautelare ante causam non anticipatorio, verificatasi in conseguenza del mancato inizio del giudizio di merito entro il termine perentorio di cui all'art. 669-octies, secondo comma, c.p.c., non determina alcuna conseguenza processuale sul giudizio di merito comunque intrapreso, che dunque prosegue naturalmente senza maturazione di decadenze di sorta.
Cass. civ. n. 4290/2024
Al sequestro conservativo disposto ex art. 316 comma 2 c.p.p., con la sentenza penale definitiva di condanna generica al risarcimento del danno, sui beni dell'imputato ad istanza della parte civile, si applicano gli artt. 669 octies e 669 novies c.p.c., in ragione del carattere di piena strumentalità della misura cautelare patrimoniale rispetto al giudizio civile di merito e del sopravvenuto venir meno dei suoi presupposti, reso palese dallo stesso comportamento del creditore, il quale ritardi l'introduzione della causa di merito in misura non compatibile con la funzione della tutela cautelare, con la conseguenza che il sequestro perde efficacia qualora l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente introdotta in sede civile nel termine perentorio di sessanta giorni dall'irrevocabilità della sentenza penale.
Cass. civ. n. 39498/2023
In tema di divieto di "bis in idem", l'emissione di una sentenza o di un decreto penale di condanna non è preclusa dall'esistenza, per il medesimo fatto, di un precedente decreto di archiviazione ex art. 131-bis cod. pen., non essendo quest'ultimo un provvedimento suscettibile di esecuzione o di conseguire l'irrevocabilità.
Cass. civ. n. 32593/2023
In tema di impugnazioni, la definizione con pronuncia meramente formale o procedurale di un primo giudizio (nella specie, declaratoria di inammissibilità del reclamo al Tribunale di sorveglianza, non firmato digitalmente) non preclude la proposizione, nel rispetto del termine stabilito dalla legge, di un secondo atto di impugnazione.
Cass. civ. n. 26994/2023
La decisione del giudice di appello che, anziché rilevare la tardività dell'impugnativa, pronunci sul merito di essa, non è inesistente e i suoi effetti prevalgono, risolvendolo "ex tunc", sul giudicato anteriormente formatosi in conseguenza dell'impugnazione intempestiva.(In motivazione, la Corte ha precisato che la fattispecie non rientra nella disciplina di cui all'art. 669, comma 4, cod. proc. pen. in tema di contrasto di giudicati, risolvendosi in una violazione di legge processuale, denunciabile dalla parte interessata con ricorso per cassazione).
Cass. civ. n. 24964/2023
In tema di esecuzione, il conflitto di giudicati determinato dalla coesistenza, nei confronti dello stesso soggetto e per il medesimo fatto, di una sentenza di condanna e di una sentenza di proscioglimento che abbia dichiarato la prescrizione del reato verificatasi dopo l'irrevocabilità della prima decisione, deve essere risolto con la prevalenza della sentenza di condanna, la cui irrevocabilità preclude la formazione della causa estintiva per il principio di consumazione del potere di esercizio dell'azione penale. (In motivazione, la Corte ha precisato che deve trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 669, comma 8, cod. proc. pen. e non quella diversa di cui all'art. 649 cod. proc. pen., avente la finalità di prevenire il contrasto di giudicati nella fase di cognizione).
Cass. civ. n. 20045/2023
In tema di "bis in idem" cautelare, dopo che il giudice della cognizione del procedimento principale asseritamente preclusivo abbia consentito al pubblico ministero di "chiudere" la contestazione "aperta" del reato associativo, così accettando la delimitazione temporale del "thema decidendum", il giudice del subprocedimento cautelare non può sindacare quella decisione - allo stato esistente ed efficace, ancorché non irrevocabile - né eventualmente disapplicarla in via incidentale per affermare che il primo processo abbraccia un ulteriore periodo di tempo rispetto a quello ritenuto dal giudice della cognizione, poiché compete a quest'ultimo evitare eventuali abusi e verificare che la perimetrazione dell'imputazione non si traduca in un'inammissibile ritrattazione dell'azione penale.
Cass. civ. n. 19712/2023
Nell'ambito del fallimento (liquidazione giudiziale), nel caso in cui il curatore preveda all'interno del programma di liquidazione che le vendite vengano effettuate secondo le disposizioni del codice di procedura civile, con delega delle operazioni di vendita, la disciplina di cui agli artt. 591 bis e 591 ter c.p.c. - quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. cc-bis, del d.l. n. 83 del 2015, convertito con modificazioni nella l. n. 132 del 2015 e non ancora modificato, per i procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, dall'art. 3, comma 42, lett. b), del d.lgs. n. 149 del 2022 - si applica nella sua interezza, con la conseguenza che: 1) l'ordinanza emessa dal g.d. ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. è impugnabile col reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c.; 2) l'ordinanza collegiale pronunciata all'esito di tale reclamo non ha natura decisoria, né definitiva; 3) la medesima ordinanza, in ragione di una simile natura, non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost.; 4) eventuali nullità verificatesi nel corso delle operazioni delegate al professionista si trasmetteranno agli atti successivi riservati al g.d., i quali soltanto potranno essere impugnati ai sensi dell'art. 26 l. fall.
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 13841/2023
In tema di acque pubbliche, ai sensi dell'art. 669-ter c.p.c., la competenza a conoscere delle domande cautelari proposte ex art. 700 c.p.c., nelle materie di cui all'art. 140 del r.d. n. 1775 del 1933 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici), spetta al Tribunale Regionale delle acque pubbliche competente per territorio, che provvede con ordinanza reclamabile davanti al Tribunale Superiore delle acque pubbliche. (Principio enunciato nell'interesse della legge ex art. 363, comma 3, c.p.c.).
Cass. civ. n. 10350/2023
L'ordinanza collegiale pronunciata all'esito del reclamo ai sensi dell'art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell'esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura né decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, né ordinario, né straordinario ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost..
Cass. civ. n. 10285/2023
In tema di impugnativa del licenziamento, il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto ai sensi degli artt. 669 bis e 669 ter c.p.c., è idoneo ad impedire la decadenza prevista dall'art. 6, comma 2, secondo periodo, della l. n. 604 del 1966, come modificato dall'art. 32, comma 1, della l. n. 183 del 2010, poiché il procedimento d'urgenza, in tal caso, al pari di quello ordinario, assolve alla primaria funzione di emersione tempestiva del contenzioso e alla connessa finalità di superare l'incertezza suscettibile di incidere in modo significativo sull'organizzazione e sulla gestione dell'impresa, avuto anche riguardo alla particolare affinità sussistente tra i due procedimenti, in ragione della definitività - seppur condizionata ad una differente ed eventuale decisione assunta nel giudizio ordinario - che caratterizza il provvedimento conclusivo del procedimento cautelare d'urgenza.
Cass. civ. n. 18264/2017
Nel rito del lavoro la scelta del foro competente operata dal ricorrente che agisce in sede cautelare "ante causam", in caso di esplicito accertamento della correttezza della scelta da parte del giudice o di mancata formulazione dell’eccezione o del rilievo d’ufficio, determina il definitivo radicamento della competenza anche per il giudizio di merito, stante il principio di auto responsabilità e affidamento processuale e il sistema di individuazione della competenza cautelare che, in presenza di fori alternativi ex art. 413 c.p.c., è a maggior ragione incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito.
Cass. civ. n. 18002/2010
Ai sensi dell'art. 43 bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, i giudici onorari chiamati ad integrare i collegi nei tribunali ordinari, mentre possono svolgere anche funzioni di appello, non possono, invece, trattare i procedimenti cautelari "ante causam" e quelli possessori, altrimenti derivandone un vizio di costituzione del giudice e la conseguente nullità, ai sensi degli artt. 158 e 161, primo comma, c.p.c., del provvedimento pronunciato.
Cass. civ. n. 2505/2010
L'omessa rilevazione dell'incompetenza (derogabile od inderogabile) da parte del giudice o l'omessa proposizione della relativa eccezione ad opera delle parti nel procedimento cautelare "ante causam" non determina il definitivo consolidamento della competenza in capo all'ufficio adìto anche ai fini del successivo giudizio di merito, non operando nel giudizio cautelare il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, stabilito dall'art. 38 c.p.c., in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena. Ne consegue che il giudizio proposto ai sensi degli artt. 669 octies e novies c.p.c., all'esito della fase cautelare "ante causam", può essere validamente instaurato davanti al giudice competente, ancorché diverso da quello della cautela.
Cass. civ. n. 5335/2007
In tema di procedimento cautelare, ai sensi dell'art. 669 ter c.p.c., prima dell'inizio del giudizio di merito la domanda si propone al giudice competente, in base agli ordinari criteri, a conoscere del merito; in mancanza di proposizione, nel corso del procedimento cautelare, di eccezioni in ordine alla competenza del giudice adito, questa si radica in capo allo stesso e vi permane anche con riferimento al giudizio di merito; atteso che quest'ultimo è diretto alla conferma o alla riforma del provvedimento adottato in sede cautelare, in un rapporto di strumentalità tra i due procedimenti che, con riferimento alla materia societaria, non viene meno neppure a seguito della riforma di cui al D.L.vo n. 5 del 2003, che ha previsto la stabilità del provvedimento cautelare in caso di mancata instaurazione del giudizio di merito.
Cass. civ. n. 6603/1996
La competenza funzionale sulle controversie di attuazione di provvedimenti cautelari che hanno per oggetto obblighi di fare o di non fare — instaurate a far data dal 16 febbraio 1994 — è attribuita, anche per i provvedimenti pronunciati in un procedimento iniziato prima della entrata in vigore della legge 26 novembre 1990, n. 353, che ha modificato le norme del codice di procedura civile introducendo, tra l'altro, la c.d. procedura cautelare uniforme (art. 74), al giudice competente a conoscere il merito della causa ai sensi degli artt. 669 ter comma primo, 669 quater comma primo c.p.c., nelle forme e con le modalità previste dal successivo art. 669 duodecies, perché i decreti legge n. 105 del 1994 (in vigore dal 16 febbraio 1994), n. 235 del 1994 (in vigore dal 18 aprile 1994), n. 380 del 1994 (in vigore dal 18 giugno 1994) ed il decreto legge n. 571 del 1994 (in vigore dall'11 ottobre 1994), finalmente convertito, con modifiche, a differenza degli altri, con legge n. 673 del 1994, espressamente hanno disposto l'anticipata applicazione della nuova disciplina sui procedimenti cautelari in generale ai giudizi pendenti e, anche quando dipendono dai decreti legge non convertiti, gli effetti di questa disposizione sono stati conservati dalla norma transitoria contenuta nell'art. 1 comma secondo della legge 6 dicembre 1994, n. 673 di conversione dell'ultimo decreto legge della serie. (Nella specie l'esecuzione era stata iniziata dinnanzi al pretore ritenuto funzionalmente competente, ai sensi degli art. 26 comma 3 e 28 c.p.c., il 6 giugno 1994 e riguardava un provvedimento di urgenza pronunciato il 25 gennaio 1994, in seguito ad istanza presentata il 27 ottobre 1992 dinnanzi al giudice della causa di merito già pendente dalla data del 27 novembre 1990).
Cass. civ. n. 4482/1995
Ai sensi dell'art. 24 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 — resa esecutiva in Italia con L. 21 giugno 1971, n. 804 — i provvedimenti provvisori o cautelari (nella specie, il sequestro conservativo richiesto al giudice italiano) previsti dalle legge di uno Stato contraente possono essere chiesti all'autorità giudiziaria di tale Stato, quand'anche la competenza a conoscere del merito debba riconoscersi, in forza della convenzione medesima, al giudice di altro Stato contraente.
Cass. civ. n. 3160/1995
Con riguardo a provvedimenti cautelari a carico degli amministratori o sindaci di società fallita, soggetti ad azione di responsabilità, la questione dell'applicabilità dell'art. 146 ultimo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267, ovvero dell'art. 669 ter c.p.c., che contemplano, rispettivamente, l'intervento del giudice delegato, ovvero del pretore o del giudice designato dal presidente del tribunale, integra un problema di competenza, deducibile con istanza di regolamento, nel rapporto fra pretore e giudice designato o delegato del tribunale, oppure fra giudici designati o delegati di tribunali diversi, non anche nel rapporto fra giudici dello stesso tribunale, restandosi in tal caso nell'ambito della ripartizione di compiti all'interno del medesimo ufficio giudiziario, fra componenti di esso con pari funzioni.
Cass. civ. n. 20/1991
La domanda di provvedimento di urgenza proposta ante causam, al pretore territorialmente competente, ai sensi dell'art. 701 c.p.c., radica la competenza dello stesso per tutta la fase cautelare, fino all'ordinanza che la conclude, sicché, nell'ipotesi in cui il procedimento cautelare si svolga in due tempi, per avere il pretore provveduto immediatamente con decreto, la successiva fase in contraddittorio compete in ogni caso allo stesso pretore, a nulla rilevando che nel frattempo sia stato iniziato il giudizio di merito.
Cass. civ. n. 37/1990
Nell'ipotesi in cui il lavoratore subordinato — trovatosi in stato di malattia fuori della sede di lavoro e giudicato idoneo, dalla struttura medica di controllo del luogo ove era in malattia, a riprendere servizio in una certa data — abbia chiesto, ex art. 700 c.p.c., l'accertamento della precarietà del suo stato di salute e dell'esistenza di condizioni tali da non consentirgli di presentarsi nel posto di lavoro, competente a provvedere, ai sensi dell'art. 701 dello stesso codice, è il giudice del luogo dell'attività lavorativa, nel quale potrebbe verificarsi l'evento dannoso costituito dalla lesione del bene della salute, in correlazione alla ripresa del servizio, o, in caso di mancata ripresa del lavoro, l'adozione di una misura disciplinare a carico del dipendente.
Cass. civ. n. 4050/1983
Il foro di cui all'art. 701 c.p.c. per la pronuncia dei provvedimenti d'urgenza, attendendo ad un procedimento avente funzione cautelare, sia pure atipica e sussidiaria, è inderogabile dalle parti, sicché per esso non operano le preclusioni stabilite dall'art. 38, comma terzo, c.p.c.
Cass. civ. n. 5947/1982
Al fine dell'individuazione del giudice competente per l'attuazione di un provvedimento cautelare e d'urgenza occorre distinguere a seconda che il beneficiario del provvedimento stesso abbia preferito ricorrere alla forma coattiva diretta o, invece, si sia avvalso — come gli è alternativamente consentito — della normale procedura di esecuzione forzata notificando alla controparte il titolo e l'intimazione ad adempiere. Nella prima ipotesi, infatti, giudice competente è quello che ha emesso il provvedimento o quello competente per il merito, se risulta già instaurato il relativo giudizio; nella seconda, invece, competente è il giudice dell'esecuzione secondo le regole ordinarie e così quello del luogo ove il provvedimento deve essere eseguito.