Art. 675 – Codice di procedura civile – Termine d’efficacia del provvedimento
Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 825/2025
Il compenso spettante al difensore del fallimento per l'esecuzione del sequestro conservativo rientra in quello dovuto per la fase decisionale del procedimento cautelare, poiché, a differenza del pignoramento, il sequestro si attua con la mera consegna materiale del provvedimento autorizzativo al conservatore dei registri immobiliari per la relativa trascrizione, senza necessità della sua comunicazione al debitore.
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 13775/2007
Ai fini dell'osservanza del termine perentorio di trenta giorni, stabilito nell'art. 675 cod. proc. civ. entro il quale deve essere iniziata l'esecuzione del sequestro giudiziario di bene immobile, non può ritenersi primo atto esecutivo la notificazione dell'avviso di rilascio, essendo tale formalità espressamente omessa, ai sensi dell'art. 677 primo comma cod. proc. civ., quando il custode non sia persona diversa dal detentore; conseguentemente la misura cautelare diviene inefficace se, decorsi trenta giorni dall'emissione o dal deposito del provvedimento si sia provveduto solo alla notificazione dell'avviso, trattandosi di un adempimento non richiesto dalla legge. (Rigetta, App. Messina, 17 aprile 2002).
Cass. civ. n. 4187/2004
Al provvedimento di sequestro giudiziario emesso dal commissario liquidatore degli usi civici devono considerarsi applicabili, non dettando le norme in tema di esercizio di funzioni giurisdizionali da parte di tale organo (artt. 29, 30, 31 legge n. 1766 del 1927) una disciplina specifica delle misure cautelari, le disposizioni al riguardo poste dal c.p.c.. Ne consegue che, ove il provvedimento di sequestro giudiziario non sia stato attuato entro i 30 giorni dalla pronunzia, l'interessato può chiedere al Commissario di emettere (con decreto) declaratoria di relativa perdita di efficacia, venendo a tale stregua meno l'ostacolo all'esecuzione forzata della sentenza di condanna al rilascio del medesimo immobile, costituito dal detto provvedimento di sequestro giudiziario (in ragione del conflitto che si instaura tra la situazione determinata dal sequestro, con affidamento del bene ad un custode, e lo spossessamento del detentore - nel caso coincidente con il custode - cui tende l'esercizio di rilascio avente ad oggetto il medesimo bene), atteso che l'affermata prevalenza dell'applicazione ne postula l'effettiva e concreta attuazione; con possibilità di farsi quindi luogo all'esecuzione forzata prima impedita.
Cass. civ. n. 1998/1976
Ai sensi dell'art. 675 c.p.c., il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non viene eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia. Per indagare sul rispetto o meno di detto termine, nel caso di sequestro giudiziario di bene immobile, deve prendersi in considerazione il giorno dell'accesso «in loco» dell'ufficiale giudiziario procedente, quale momento iniziale delle operazioni esecutive, anche se l'immissione in possesso del custode si verifichi in epoca successiva. Al fine indicato, non può darsi rilievo alla data di notificazione di un eventuale preavviso di rilascio, perché l'art. 677 c.p.c., nel richiamare per l'esecuzione del sequestro giudiziario le norme dettate per l'esecuzione per consegna di rilascio, esclude l'obbligo di preavviso di cui all'art. 608 primo comma c.p.c., e perché comunque, anche nell'ordinaria esecuzione per rilascio, il predetto preavviso non costituisce il primo atto di esecuzione.
Cass. civ. n. 710/1971
Il termine di trenta giorni, previsto dall'art. 675 c.p.c., per la esecuzione del sequestro decorre dalla emissione del provvedimento (decreto o ordinanza) col quale il sequestro medesimo è stato autorizzato e non già dalla sua comunicazione alla parte interessata.
Cass. civ. n. 3054/1962
L'ordinanza di sequestro può essere compresa tra i titoli esecutivi di cui all'art. 474 c.p.c., non va, però, munita di formula esecutiva. Legittimato ad agire per l'esecuzione del sequestro è il custode della cosa sequestrata. L'esecuzione del sequestro, già iniziata entro il termine dell'art. 675 c.p.c., può essere continuata anche dopo la scadenza di detto termine.