Art. 676 – Codice di procedura civile – Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione [disp. att. 86].

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.

L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo[210] o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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