Art. 676 – Codice di procedura civile – Custodia nel caso di sequestro giudiziario
Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione [disp. att. 86].
Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all'articolo 608, primo comma.
L'articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.
Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo[210] o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.
Al terzo si applica la disposizione dell'articolo 211.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 16441/2023
Il provvedimento volto ad attuare il sequestro giudiziario già autorizzato non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, in quanto, non avendo natura decisoria, ha solo la funzione strumentale di regolare l'attuazione della misura cautelare concessa ed è inidoneo ad assumere efficacia di cosa giudicata formale e sostanziale.
Cass. civ. n. 15308/2019
Nel caso di sequestro conservativo o di pignoramento di crediti, il terzo sequestratario o pignorato, costituito "ex lege" custode delle somme pignorate, è tenuto alla corresponsione degli interessi nella misura e con le decorrenze previste dal rapporto da cui origina il credito pignorato, accrescendosi gli interessi così maturati al compendio sequestrato o pignorato ai sensi dell'art. 2912 c.c. quali frutti civili.
Cass. civ. n. 16057/2019
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in tale veste, anche se in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 c.p.c., ed è pertanto legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati. (Rigetta, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 02/04/2014).
Cass. civ. n. 8483/2013
Il custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, in quanto rappresentante di ufficio, nella sua qualità di ausiliario del giudice, di un patrimonio separato, costituente centro di imputazione di rapporti giuridici attivi e passivi, risponde direttamente degli atti compiuti in siffatta veste, quand'anche in esecuzione di provvedimenti del giudice ai sensi dell'art. 676 cod. proc. civ., e, pertanto, è legittimato a stare in giudizio, attivamente e passivamente, limitatamente alle azioni relative a tali rapporti, attinenti alla custodia ed amministrazione dei beni sequestrati.
Cass. civ. n. 11377/2011
Il custode dei beni oggetto di sequestro giudiziario è legittimato ad agire o resistere nei soli giudizi concernenti l'amministrazione di tali beni o la loro conservazione in relazione ai rapporti da lui posti in essere o che attengano a circostanze verificatesi in pendenza della custodia cautelare; pertanto, non è legittimato ad agire per l'annullamento di un contratto di locazione delle cose sequestrate (nella specie, perché concluso dal rappresentante in conflitto di interessi), stipulato prima del sequestro, trattandosi di azione preesistente alla custodia.
Cass. civ. n. 7693/2006
La posizione processuale del custode dei beni sottoposti a sequestro giudiziario, il quale agisca a tutela della conservazione del valore del patrimonio affidatogli, equivale a quella di un sostituto processuale; pertanto, l'eventuale cessazione del suo potere di stare in giudizio per conto di altri non fa venir meno automaticamente la legittimazione sostitutiva, né, conseguentemente, i relativi poteri d'impulso processuale conferiti al suo difensore, ove (come accade nel giudizio di cassazione) non sia possibile attuare un idoneo meccanismo d'interruzione e riassunzione del giudizio in capo al nuovo legittimato processuale.
Cass. civ. n. 9692/2001
Nel sequestro giudiziario, il custode — anche se non è legittimato a chiedere l'accertamento della titolarità di un diritto reale sul bene sequestrato, essendo la sua legittimazione correlata a situazioni sorte nel corso della sua amministrazione e ricollegabili ad atti da lui posti in essere in tale qualità — può stare in giudizio come attore e come convenuto a tutela della conservazione del bene e per preservare la funzione strumentale del provvedimento cautelare; in particolare il custode è legittimato all'azione diretta ad assicurarsi la disponibilità del bene funzionale all'incarico da assolvere nell'ipotesi in cui l'atto contestato, per le modalità con cui è attuato, sia suscettibile di pregiudicare l'esercizio delle funzioni e gli interessi alla cui tutela è preposto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, non avendo il giudice, innanzi al quale il custode aveva proposto azione di accertamento della inefficacia o nullità della cessione delle quote di una Srl sequestrate intervenuta dopo la sua nomina, verificato se ne sussistesse la legittimazione in correlazione all'esercizio dei poteri in concreto conferitigli ed al contenuto ed alle finalità della misura cautelare disposta).
Cass. civ. n. 15373/2000
Il potere, previsto dall'art. 560 c.p.c., richiamato dall'art. 676 c.p.c., del giudice di autorizzare il custode di un bene sottoposto a sequestro alla locazione del medesimo è assolutamente discrezionale, sì che l'opposizione di parte al riguardo non ha alcun rilievo e perciò esclude possa costituire causa idonea per i danni che la controparte assume di avere conseguentemente subito.
Cass. civ. n. 6812/1996
È inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. contro l'ordinanza con cui sia stato nominato un custode di beni sottoposti a sequestro giudiziario, trattandosi di un provvedimento privo del requisito della decisorietà, che non incide su diritti soggettivi, con efficacia di giudicato, ma esplica effetti solo sul piano processuale ed è, comunque, sempre revocabile e modificabile.
Cass. civ. n. 870/1996
In tema di sequestro giudiziario, non sono impugnabili ex art. 111 comma secondo Cost., difettando del requisito della decisorietà, i provvedimenti con cui il giudice istruttore approva i rendiconti, parziali e finale, presentati dal custode, rispettivamente, nel corso ed al termine della gestione, ai sensi dell'art. 593 c.p.c. (applicabile in virtù del rinvio disposto dagli artt. 676 e 560 stesso codice), atteso che tali provvedimenti, anche se risolutivi delle contestazioni insorte in merito alle partite del conto, non contengono statuizioni dirette alle parti, volte a dirimere un contenzioso tra le stesse, ma si pongono come atti di amministrazione, nell'ambito dei poteri di verifica e di controllo del giudice sullo svolgimento dell'operato del custode. La responsabilità del custode per comportamento doloso o colposo, contrario ai doveri dell'ufficio, può eventualmente essere fatta valere in altra sede, mediante apposito autonomo giudizio, dalla parte che risulterà in definitiva titolare del diritto controverso, nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta.
Cass. civ. n. 4699/1991
Poiché le ipotesi nelle quali un soggetto risponde degli atti illeciti compiuti da un altro soggetto col quale esista un rapporto giuridico sono eccezionali, il proprietario dei beni posti sotto sequestro non risponde degli atti illeciti compiuti dal custode giudiziario dei beni stessi in mancanza di una espressa disposizione in tal senso.
Cass. civ. n. 2429/1988
Il custode sequestratario assume la qualità di amministratore dei beni sequestrati per conto di colui il quale, in definitiva, ne sia dichiarato proprietario o possessore, cosicché solo quest'ultimo resta vincolato per i negozi giuridici posti in essere dal sequestratario durante l'amministrazione; ne consegue che mentre le spese di custodia ed il compenso dovuto al custode vanno posti a carico della parte soccombente, le passività della gestione gravano sul proprietario (o possessore), nel cui interesse l'amministrazione è stata tenuta e nei cui confronti il custode sarebbe stato responsabile per comportamento, doloso o colposo, contrario ai doveri dell'ufficio.
Cass. civ. n. 2935/1974
Il custode sequestratario, qualora ecceda dai limiti dei poteri conferitegli, va assimilato al falsus procurator ne consegue che il negozio invalido vincola l'interessato qualora questi lo abbia espressamente o tacitamente riconosciuto e ratificato.
Cass. civ. n. 1406/1971
Il custode del sequestro esercita una pubblica funzione in quanto ausiliario del giudice ed è tenuto a giustificare al giudice il suo operato. I doveri del custode cessano con la realizzazione dello scopo per cui il vincolo fu imposto, come nel caso in cui le parti abbiano rinunziato al sequestro. L'interesse al rendiconto giudiziale, relativo all'amministrazione delle cose sequestrate viene meno se, con accordo, concluso con la controparte, custode dei beni sequestrati, il proprietario dei detti beni accetti convenzionalmente un rendiconto fornitogli stragiudizialmente dal custode medesimo, e riceva il pagamento delle somme dovutegli in seguito al detto rendiconto. L'accertamento della responsabilità del custode rientra nel potere del giudice di merito ed il suo apprezzamento motivato è incensurabile in cassazione.
Cass. civ. n. 2417/1970
Poiché l'art. 676, c.p.c. dichiara non impugnabile l'ordinanza con la quale il giudice, di ufficio o su istanza di parte, dispone la sostituzione del custode, ugualmente non impugnabile deve ritenersi l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione del custode stesso. In entrambe le ipotesi identica è la ratio legis, consistente nella considerazione che i detti provvedimenti attengono esclusivamente all'amministrazione dei beni sequestrati e sono privi di qualsiasi carattere decisorio o di efficacia definitiva, potendo sempre essere modificati ad opera dello stesso giudice. Pertanto, i provvedimenti in esame, anche se contenuti in sentenza, non assumono natura diversa, e contro di essi non è proponibile ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 della Costituzione.