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Articolo 676 Codice di procedura civile — Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Articolo 676 Codice di procedura civile — Custodia nel caso di sequestro giudiziario

Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell’amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione [ disp. att. 86 ].

Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi del precetto per consegna o rilascio nonché la comunicazione di cui all’articolo 608, primo comma.

L’articolo 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.

Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo[ 210 ] o di consentire l’immediata immissione in possesso del custode.

Al terzo si applica la disposizione dell’articolo 211.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 22860/2007

Nel caso in cui i beni pignorati detenuti dal creditore terzo costituiscono oggetto di sequestro giudiziario va applicata, ai fini della sua esecuzione, la disciplina di cui agli artt. 677, 605 e 211 c.p.c. Ne consegue che, laddove il giudice abbia disposto l’immissione in possesso del custode sequestratario nominato con lo stesso provvedimento di sequestro, il terzo detentore può fare direttamente opposizione ai sensi dell’art. 211, comma secondo, c.p.c.; se il terzo creditore pignoratizio detentore del bene oggetto del provvedimento di sequestro giudiziario non acconsente a consegnarlo spontaneamente all’ufficiale giudiziario procedente, si rende necessario l’intervento del giudice, che può ordinare al terzo di esibire il bene o di consentire la relativa immediata immissione in possesso in favore del custode sequestratario, con le garanzie di cui all’art. 211 c.p.c., atteso che, in presenza di una tale opposizione, l’ufficiale giudiziario non ha il potere di vincere con la forza il rifiuto del terzo di consegnare il bene, essendo necessario un apposito ordine del giudice, ai sensi dell’art. 677, secondo e terzo comma, c.p.c., che, se si applicasse l’art. 605 c.p.c., sarebbe peraltro inutile.

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Cass. civ. n. 9729/1993

Gli artt. 672 (Rectius: 677 – N.d.R.) e 680 c.p.c. non prescrivono ai fini dell’esecuzione del sequestro giudiziario la specificazione nel provvedimento dei beni da sottoporre alla misura cautelare, essendo sufficiente la semplice indicazione che consenta di identificarli.

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Cass. civ. n. 8679/1990

Il divieto di esecuzione nei giorni festivi, previsto per il sequestro conservativo sui mobili dall’art. 678 c.p.c. che dichiara applicabile le norme del pignoramento (art. 519, contenente il divieto), non è previsto dall’art. 677 per l’esecuzione del sequestro giudiziario che rinvia alle disposizioni degli artt. 605 e ss. c.p.c.

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Cass. civ. n. 28/1988

L’esecuzione delle misure cautelari, pur avvenendo nelle forme previste per l’esecuzione per consegna o rilascio (sequestro giudiziario) od in quelle previste per il pignoramento (sequestro conservativo), non trasforma i provvedimenti stessi in atti di esecuzione forzata, né li assoggetta alla specifica competenza del giudice dell’esecuzione, trattandosi di mero richiamo della legge alle operazioni esecutive e non all’intero sistema di tutela giurisdizionale stabilito in materia; ne consegue che la competenza a decidere sulle regolarità e validità del sequestro, con riguardo sia alla mancanza dei presupposti processuali che all’inefficacia ed alla illegittimità dell’esecuzione, appartiene al giudice investito del giudizio sulla convalida e sul merito, e non al giudice dell’esecuzione. Né tale disciplina appare in contrasto con l’art. 24 Cost., atteso che il diritto di difesa viene garantito, dopo la concessione del sequestro, dall’ulteriore fase processuale del giudizio di convalida, a contraddittorio pieno, nella quale possono essere fatte valere tutte le ragioni delle parti al fine di verificare la legittimità della misura cautelare e degli atti successivamente posti in essere per eseguirla.

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Cass. civ. n. 1447/1976

L’obbligo di cui al capoverso dell’art. 677 c.p.c. — secondo cui, nell’esecuzione del sequestro giudiziario, alla parte tenuta a rilasciare l’immobile va effettuata la comunicazione di cui all’art. 608 c.p.c. (comunicazione, da parte dell’ufficiale giudiziario, e con almeno tre giorni d’anticipo, del giorno e dell’ora in cui si procederà) solo se il custode sia persona diversa dal detentore — è posto nell’esclusivo interesse del detentore dell’immobile, e perciò solo questi è legittimato a far valere l’omissione della comunicazione.

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