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Articolo 678 Codice di procedura civile — Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Articolo 678 Codice di procedura civile — Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili

Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi [ 669duodecies ] . In quest’ultimo caso il sequestrante deve, con l’atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all’articolo 547 . Il giudizio sulle controversie relative all’accertamento dell’obbligo del terzo è sospeso fino all’esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l’immediato accertamento dei propri obblighi.

Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell’articolo precedente.

Si applica l’articolo 610 se nel corso dell’esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 17471/2009

In tema di esecuzione di sequestro conservativo dei crediti, ove il provvedimento sia stato autorizzato dal Presidente della Sezione regionale della Corte dei conti, sussiste la giurisdizione del tribunale ordinario a ricevere la dichiarazione del terzo “debitor debitoris”, dovendosi applicare, ai sensi dell’art. 678 c.p.c., per l’esecuzione della suddetta misura cautelare le norme stabilite per il pignoramento presso terzi.

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Cass. civ. n. 10841/2007

In caso di sequestro conservativo presso terzi ricadente su un credito, che si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato, unico soggetto legittimato a contestare la sufficienza della somma pagata dal terzo al suo creditore prima del pignoramento ad estinguere la sua obbligazione è il creditore sequestrato.(Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito secondo la quale il sequestrante un credito assicurativo, quale terzo estraneo al contratto di assicurazione, non poteva sindacare l’efficacia esaustiva del pagamento effettuato in favore della parte assicurata, unico soggetto legittimato a contestare la somma offerta a titolo indennizzatorio in base al rischio assicurato).

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Cass. civ. n. 8391/2003

In tema di esecuzione del sequestro conservativo dei crediti, la previsione di cui all’art. 678 c.p.c. — secondo la quale il giudizio relativo all’accertamento dell’obbligo del terzo resta sospeso sino all’esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non abbia richiesto l’immediato accertamento dei propri obblighi — è improntata allo scopo di evitare, non la contraddittorietà o il conflitto di giudicati, ma l’eventualità che il processo ex art. 548 c.p.c. si svolga inutilmente, sicché l’esito positivo del giudizio sulla convalida del sequestro e sul merito creditorio realizza una condizione di procedibilità della domanda incidentale di accertamento dell’obbligo del terzo. Ne consegue che, quando a fronte della dichiarazione negativa di quantità il sequestrante abbia formulato istanza di accertamento dell’obbligo del terzo, ricorre un’ipotesi di sospensione ex lege dell’azione e non occorre alcun apposito provvedimento da parte del giudice al quale il terzo abbia reso la sua dichiarazione.

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Cass. civ. n. 12225/1995

Sia nell’espropriazione presso terzi che nel sequestro conservativo presso terzi (art. 678 c.p.c., che richiama implicitamente il precedente art. 548), l’ambito del giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo è circoscritto rigorosamente all’accertamento dell’esistenza e dell’ammontare del credito oggetto dell’esecuzione o del sequestro, restando esclusa ogni diversa questione, come quella concernente il diritto o la situazione del creditore esecutante o sequestrante.

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Cass. civ. n. 7307/1993

Il disposto dell’art. 678 c.p.c. — secondo cui, in caso di sequestro di crediti, il giudice della convalida e dell’accertamento dell’obbligo del terzo è unico e decide con la stessa sentenza — non esclude che, in base ai principi generali in tema di decisione su alcune soltanto delle più domande cumulate (artt. 277 e 279 n. 4 c.p.c.) e di interesse ad agire (art. 100 stesso codice), il terzo possa vantare un interesse siffatto, con riguardo allo accertamento negativo del proprio obbligo, anche nel caso in cui sia stata dichiarata l’inefficacia del sequestro per violazione delle norme processuali che presiedono alla sua esecuzione, in quanto, in relazione alla concreta posizione definitiva assunta dal terzo stesso nell’escludere la sussistenza del suo debito, il motivo soltanto formale della pronunzia sulla misura cautelare non esaurisce tutti gli aspetti delle questioni controverse e non può, di conseguenza, precludere l’esame dell’istanza del presunto debitore, diretto alla cognizione su di un rapporto che assume autonoma rilevanza rispetto all’azione cautelare.

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Cass. civ. n. 2425/1981

Per il combinato disposto degli artt. 678 e 543 c.p.c., ancorché quest’ultimo si riferisca genericamente alle cose, senza la specificazione della loro natura mobiliare, la forma del pignoramento e del sequestro conservativo presso terzi può essere adottata solo quando l’esecuzione forzata o la misura cautelare abbiano per oggetto crediti del debitore nei confronti di terzi ovvero cose mobili in possesso di terzi, e non pure le aspettative di una prestazione a favore del debitore esecutato, in quanto il pignoramento e il sequestro, nelle rispettive procedure, debbono realizzarsi su beni determinati che si assumono sicuramente acquisiti al patrimonio del debitore. (Nella specie, sulla considerazione che il debitore esecutato aveva acquistato due appartamenti in corso di costruzione, versando acconti in danaro, il creditore, dopo avere ottenuto sequestro anche presso terzi, aveva convenuto davanti al pretore il venditore perché rendesse la dichiarazione di cui all’art. 547 c.p.c., sull’assunto che nel concetto di «credito», contemplato all’art. 671 c.p.c., dovessero intendersi compresi tutti i beni suscettibili di valutazione economica e, quindi, anche la posizione giuridica attiva derivante dalla stipulazione di un contratto. La S.C., sulla base del principio che precede, ha confermato la statuizione del giudice del merito che aveva disatteso tale disposizione).

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Cass. civ. n. 3629/1979

L’assoggettamento del sequestro conservativo di beni mobili alle norme che regolano il pignoramento in forza del rinvio dell’art. 678 c.p.c., implica, in ipotesi di sequestro di cose rinvenute presso la casa del debitore, che l’opposizione del terzo, diretta a rivendicare la proprietà delle cose medesime, resta disciplinata dalle disposizioni dell’art. 621 c.p.c. sui limiti della prova testimoniale.

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