Art. 678 – Codice di procedura civile – Esecuzione del sequestro conservativo sui mobili
Il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi [669duodecies]. In quest'ultimo caso il sequestrante deve, con l'atto di sequestro, citare il terzo a comparire davanti al tribunale del luogo di residenza del terzo stesso per rendere la dichiarazione di cui all'articolo 547. Il giudizio sulle controversie relative all'accertamento dell'obbligo del terzo è sospeso fino all'esito di quello sul merito, a meno che il terzo non chieda l'immediato accertamento dei propri obblighi.
Se il credito è munito di privilegio sugli oggetti da sequestrare, il giudice può provvedere nei confronti del terzo detentore, a norma del secondo comma dell'articolo precedente.
Si applica l'articolo 610 se nel corso dell'esecuzione del sequestro sorgono difficoltà che non ammettono dilazione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 32394/2024
In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto ex art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la ragionevolezza dei limiti alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'idoneità degli stessi ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale.
Cass. civ. n. 20040/2024
Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le informazioni sulla personalità e sullo stile di vita del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazioni della équipe di osservazione, pur presenti in atti).
Cass. civ. n. 16514/2024
In tema di esecuzione, il rigetto della richiesta - corredata da adeguata certificazione sanitaria - di disporre una perizia sulla capacità dell'esecutato di partecipare coscientemente al procedimento è causa di nullità, in quanto, pur potendo il giudizio di esecuzione svolgersi senza la presenza dell'interessato, detta verifica è funzionale all'eventuale nomina di un curatore speciale che ne assicuri la necessaria tutela processuale, ai sensi dell'art. 666, comma 8, cod. proc. pen. (Conf.: n. 1643 del 1993,
Cass. civ. n. 647/2024
Il giudizio di esecuzione relativo alle statuizioni che applicano misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza.
Cass. civ. n. 31908/2023
Il termine per proporre ricorso per cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla magistratura di sorveglianza con la procedura di cui all'art. 666 cod. proc. pen., richiamata dall'art. 678, comma 1, cod. proc. pen., è quello di quindici giorni, previsto per tutti i provvedimenti in camera di consiglio.
Cass. civ. n. 26336/2023
Esula dalla competenza del magistrato di sorveglianza l'accertamento dell'eventuale prescrizione della pena, trattandosi di questione che rientra nelle attribuzioni esclusive del giudice dell'esecuzione.
Cass. civ. n. 25375/2023
Il provvedimento con cui la corte di appello decide - "de plano" o all'esito di irrituale anticipazione del contraddittorio in udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. - sull'istanza di riabilitazione relativa a misure di prevenzione personali ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile mediante opposizione. (In applicazione del principio, la Corte, riqualificato come opposizione il ricorso presentato avverso detto provvedimento, ha disposto la trasmissione degli atti al giudice "a quo").
Cass. civ. n. 21375/2023
L'omessa notificazione all'interessato dell'avviso di fissazione dell'udienza dinanzi al tribunale di sorveglianza dà luogo a nullità assoluta del provvedimento conclusivo del procedimento, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 17072/2023
In tema di misure alternative alla detenzione, la revoca della misura provvisoriamente concessa dal magistrato di sorveglianza non è idonea a produrre gli effetti preclusivi di cui all'art. 58-quater, ord. pen., che conseguono esclusivamente alla revoca di una misura alternativa concessa in via definitiva dal tribunale di sorveglianza.
Cass. civ. n. 16830/2023
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 678, comma 1-ter, cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 111 Cost., nella parte in cui prevede che il magistrato di sorveglianza delegato all'adozione dell'ordinanza di applicazione provvisoria della detenzione domiciliare componga il collegio del Tribunale di sorveglianza nell'eventuale giudizio di opposizione, non avendo quest'ultimo natura impugnatoria e risolvendosi nella valutazione dell'istanza di ammissione alla misura alternativa, all'esito del pieno contraddittorio, nella seconda fase del procedimento di primo grado.
Cass. civ. n. 8773/2023
In tema di competenza per territorio, appartiene al magistrato di sorveglianza avente giurisdizione sull'istituto di prevenzione o di pena in cui è ristretto il detenuto al momento della richiesta, la competenza a decidere sull'istanza di permesso premio, in quanto i criteri di ripartizione di cui all'art. 677 cod. proc. pen. hanno carattere generale e non sono limitati alle materie disciplinate dall'art. 678 cod. proc. pen. (Conf.: n. 1733 del 1992,
Cass. civ. n. 437/2023
In tema di impedimento a comparire, l'onere della prova grava sull'imputato che, ove alleghi un certificato di ricovero privo di indicazioni circa la patologia e la durata della malattia, non può dedurre ragioni di "privacy", la cui normativa tutela la riservatezza del privato e non può essere invocata da chi abbia interesse a documentare un impedimento, sicché è legittimo il provvedimento con cui il giudice rigetti la richiesta di rinvio. (Fattispecie relativa a udienza di sorveglianza, alla quale il condannato aveva chiesto di presenziare).
Cass. civ. n. 363/2023
In tema di contraddittorio nel procedimento di esecuzione, l'interessato che sia detenuto in un luogo posto fuori dalla circoscrizione del giudice che procede non ha diritto di essere tradotto in udienza, ma soltanto, su sua richiesta, di essere sentito mediante collegamento a distanza, ovvero, qualora non vi consenta, di essere sentito, prima del giorno fissato per l'udienza, dal magistrato di sorveglianza del luogo in cui si trova, con la conseguenza che la sua omessa audizione non è causa di nullità assoluta, ma integra una nullità del procedimento di ordine generale e a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Cass. civ. n. 21255/2014
In tema di esecuzione di sequestro conservativo di crediti, regolata dalle norme sul pignoramento presso terzi, l'ordinanza del giudice che dichiara la propria competenza e raccoglie la dichiarazione positiva del terzo non assume valore di sentenza sulla competenza, sicché non è impugnabile con il regolamento di competenza ma solo con l'opposizione agli atti esecutivi.
Cass. civ. n. 13903/2014
Il sequestro conservativo, a norma dell'art. 678 cod. proc. civ., a sua volta richiamato dall'art. 669 duodecies, cod. proc. civ., si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento dei beni che ne sono oggetto. Ne consegue che, nel caso di quote di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2471, primo comma, cod. civ., nel testo modificato dal d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6, il sequestro si esegue non già nelle forme del pignoramento presso terzi, ma a mezzo dell'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese, senza che sia assolutamente necessaria la notifica al debitore o alla società, quando quest'ultima sia stata parte del procedimento cautelare.
Cass. civ. n. 17471/2009
In tema di esecuzione di sequestro conservativo dei crediti, ove il provvedimento sia stato autorizzato dal Presidente della Sezione regionale della Corte dei conti, sussiste la giurisdizione del tribunale ordinario a ricevere la dichiarazione del terzo "debitor debitoris", dovendosi applicare, ai sensi dell'art. 678 c.p.c., per l'esecuzione della suddetta misura cautelare le norme stabilite per il pignoramento presso terzi.
Cass. civ. n. 10841/2007
In caso di sequestro conservativo presso terzi ricadente su un credito, che si esegue nelle forme del pignoramento presso terzi, nel giudizio di cognizione che segue alla mancata o contrastata dichiarazione del terzo pignorato, unico soggetto legittimato a contestare la sufficienza della somma pagata dal terzo al suo creditore prima del pignoramento ad estinguere la sua obbligazione è il creditore sequestrato.(Nella specie, la S.C. ha confermato sul punto la sentenza di merito secondo la quale il sequestrante un credito assicurativo, quale terzo estraneo al contratto di assicurazione, non poteva sindacare l'efficacia esaustiva del pagamento effettuato in favore della parte assicurata, unico soggetto legittimato a contestare la somma offerta a titolo indennizzatorio in base al rischio assicurato).
Cass. civ. n. 8391/2003
In tema di esecuzione del sequestro conservativo dei crediti, la previsione di cui all'art. 678 c.p.c. — secondo la quale il giudizio relativo all'accertamento dell'obbligo del terzo resta sospeso sino all'esito di quello sulla convalida del sequestro e sul merito, a meno che il terzo non abbia richiesto l'immediato accertamento dei propri obblighi — è improntata allo scopo di evitare, non la contraddittorietà o il conflitto di giudicati, ma l'eventualità che il processo ex art. 548 c.p.c. si svolga inutilmente, sicché l'esito positivo del giudizio sulla convalida del sequestro e sul merito creditorio realizza una condizione di procedibilità della domanda incidentale di accertamento dell'obbligo del terzo. Ne consegue che, quando a fronte della dichiarazione negativa di quantità il sequestrante abbia formulato istanza di accertamento dell'obbligo del terzo, ricorre un'ipotesi di sospensione ex lege dell'azione e non occorre alcun apposito provvedimento da parte del giudice al quale il terzo abbia reso la sua dichiarazione.
Cass. civ. n. 12225/1995
Sia nell'espropriazione presso terzi che nel sequestro conservativo presso terzi (art. 678 c.p.c., che richiama implicitamente il precedente art. 548), l'ambito del giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo è circoscritto rigorosamente all'accertamento dell'esistenza e dell'ammontare del credito oggetto dell'esecuzione o del sequestro, restando esclusa ogni diversa questione, come quella concernente il diritto o la situazione del creditore esecutante o sequestrante.
Cass. civ. n. 7307/1993
Il disposto dell'art. 678 c.p.c. — secondo cui, in caso di sequestro di crediti, il giudice della convalida e dell'accertamento dell'obbligo del terzo è unico e decide con la stessa sentenza — non esclude che, in base ai principi generali in tema di decisione su alcune soltanto delle più domande cumulate (artt. 277 e 279 n. 4 c.p.c.) e di interesse ad agire (art. 100 stesso codice), il terzo possa vantare un interesse siffatto, con riguardo allo accertamento negativo del proprio obbligo, anche nel caso in cui sia stata dichiarata l'inefficacia del sequestro per violazione delle norme processuali che presiedono alla sua esecuzione, in quanto, in relazione alla concreta posizione definitiva assunta dal terzo stesso nell'escludere la sussistenza del suo debito, il motivo soltanto formale della pronunzia sulla misura cautelare non esaurisce tutti gli aspetti delle questioni controverse e non può, di conseguenza, precludere l'esame dell'istanza del presunto debitore, diretto alla cognizione su di un rapporto che assume autonoma rilevanza rispetto all'azione cautelare.
Cass. civ. n. 2425/1981
Per il combinato disposto degli artt. 678 e 543 c.p.c., ancorché quest'ultimo si riferisca genericamente alle cose, senza la specificazione della loro natura mobiliare, la forma del pignoramento e del sequestro conservativo presso terzi può essere adottata solo quando l'esecuzione forzata o la misura cautelare abbiano per oggetto crediti del debitore nei confronti di terzi ovvero cose mobili in possesso di terzi, e non pure le aspettative di una prestazione a favore del debitore esecutato, in quanto il pignoramento e il sequestro, nelle rispettive procedure, debbono realizzarsi su beni determinati che si assumono sicuramente acquisiti al patrimonio del debitore. (Nella specie, sulla considerazione che il debitore esecutato aveva acquistato due appartamenti in corso di costruzione, versando acconti in danaro, il creditore, dopo avere ottenuto sequestro anche presso terzi, aveva convenuto davanti al pretore il venditore perché rendesse la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., sull'assunto che nel concetto di «credito», contemplato all'art. 671 c.p.c., dovessero intendersi compresi tutti i beni suscettibili di valutazione economica e, quindi, anche la posizione giuridica attiva derivante dalla stipulazione di un contratto. La S.C., sulla base del principio che precede, ha confermato la statuizione del giudice del merito che aveva disatteso tale disposizione).
Cass. civ. n. 3629/1979
L'assoggettamento del sequestro conservativo di beni mobili alle norme che regolano il pignoramento in forza del rinvio dell'art. 678 c.p.c., implica, in ipotesi di sequestro di cose rinvenute presso la casa del debitore, che l'opposizione del terzo, diretta a rivendicare la proprietà delle cose medesime, resta disciplinata dalle disposizioni dell'art. 621 c.p.c. sui limiti della prova testimoniale.