Art. 683 – Codice di procedura civile – Inefficacia del sequestro

[Il sequestro perde la sua efficacia se il sequestrante non osserva le disposizioni degli articoli 680 e 681, se l'istanza di convalida è rigettata con sentenza passata in giudicato, o se il giudizio sul merito si estingue per qualunque causa. Il sequestro perde inoltre la sua efficacia se con sentenza passata in giudicato è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In questi casi il giudice, su ricorso del sequestrato, dichiara con decreto l'inefficacia del sequestro e, quando occorre, ordina la cancellazione della trascrizione.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE