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Articolo 684 Codice di procedura civile — Revoca del sequestro

Articolo 684 Codice di procedura civile — Revoca del sequestro

Il debitore può ottenere dal giudice istruttore, con ordinanza non impugnabile, la revoca del sequestro conservativo [ 669decies, 671 ] prestando idonea cauzione per l’ammontare del credito che ha dato causa al sequestro e per le spese, in ragione del valore delle cose sequestrate [ 688, 818; disp. att. 86 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9291/1999

In tema di procedimento di sequestro, secondo il regime normativo antecedente la riforma di cui alla legge n. 353 del 1990 e successive modifiche, l’accoglimento dell’istanza di revoca ex art. 684 c.p.c. di un sequestro conservativo autorizzato ante causam e la conseguente conversione del sequestro in un deposito cauzionale, non implicando il riconoscimento della legittimità del sequestro e concretandosi soltanto nell’adozione di una misura provvisoria diretta a consentire la disponibilità delle cose sequestrate senza perdita per il creditore della garanzia a tutela del suo credito, non comportava il venir meno delle incombenze successive alla concessione del sequestro, previste dall’art. 675 (a proposito dell’esecuzione del sequestro entro il termine ivi previsto) e dall’ora abrogato art. 680 c.p.c. (a proposito dell’instaurazione del giudizio di convalida).

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Cass. civ. n. 4536/1997

L’istanza di revoca del sequestro conservativo dietro cauzione, di cui all’art. 684 c.p.c., pur ricollegandosi alla misura cautelare in precedenza concessa, apre un autonomo procedimento, di modo che resta soggetta, ove presentata nel vigore della riforma introdotta dagli artt. 669 bis e seguenti c.p.c., alla relativa disciplina. Ne discende che l’ordinanza di accoglimento o reiezione di detta istanza, avendo la stessa natura e consistenza dell’originario provvedimento cautelare, con caratteristiche di provvisorietà e modificabilità necessariamente estese alla soluzione delle questioni pregiudiziali, quale quella sulla competenza, non può assumere natura sostanziale di sentenza sulla competenza medesima, e non è impugnabile con il ricorso per regolamento.

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Cass. civ. n. 520/1995

La norma dell’art. 684 c.p.c., nel prevedere la revoca del sequestro in conseguenza della prestazione di idonea cauzione e nel commisurare quest’ultima all’ammontare del credito e delle spese (anche se in ragione delle cose sequestrate), realizza pur sempre — mediante il trasferimento del vincolo dai beni assertivi alla cauzione — la funzione primaria di garantire l’adempimento del credito azionato.

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Cass. civ. n. 10254/1994

La revoca del sequestro conservativo dietro prestazione di idonea cauzione (nella specie il giudice istruttore, nel revocare il sequestro, ha imposto la prestazione di fidejussione assicurativa), costituendo un provvedimento di mera amministrazione della misura cautelare, non ha natura decisoria, e quindi non è impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. Perché tale caratteristica ricorra non è sufficiente, infatti, che il provvedimento incida su diritti soggettivi (ciò accadendo anche per la giurisdizione cautelare o esecutiva e anche per gli atti non giurisdizionali), ma occorre che esso decida una controversia su diritti soggettivi o status, con attitudine al giudicato o, quanto meno, con preclusione pro iudicato.

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Cass. civ. n. 951/1986

La revoca del sequestro conservativo sui beni del debitore, previa cauzione, ai sensi dell’art. 684 c.p.c., non comporta il venir meno della necessità del relativo accertamento della legittimità o meno del sequestro, e quindi del pertinente giudizio di convalida, il quale avrà effetto sulle sorti della misura cautelare sostitutiva (cauzione).

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Cass. civ. n. 4574/1979

Il provvedimento con il quale il giudice istruttore «revochi» il sequestro conservativo, richiamando l’art. 684 c.p.c., e disponga la prosecuzione dell’istruzione e del giudizio «anche per la convalida» del sequestro medesimo, non ha natura sostanziale di sentenza negativa di tale convalida, ma ha carattere meramente ordinatorio, pure se a contenuto abnorme per effetto della mancata fissazione di una cauzione (come prescritto dal citato art. 684), e, pertanto, è revocabile dallo stesso giudice che l’ha emesso e dal collegio.

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Cass. civ. n. 2440/1979

Il provvedimento di cui all’art. 684 c.p.c., — costituendo essenzialmente una conversione e non una revoca vera e propria del sequestro e non implicando il riconoscimento della legittimità di quest’ultimo, ma rappresentando soltanto una misura provvisoria diretta a consentire al debitore di ottenere la disponibilità delle cose sequestrate — lascia permanere la necessità dell’indagine sull’esistenza dei requisiti richiesti per il sequestro, e ciò anche al fine di determinare le conseguenze che possono derivare dall’illegittimità del sequestro. Nell’ipotesi che il debitore si avvalga della facoltà prevista dall’art. 684 c.p.c. e, prestando idonea cauzione, ottenga la revoca del sequestro, non cessa il suo interesse a far dichiarare illegittimo il sequestro e ad ottenere una pronuncia sulla convalida. La revoca del sequestro, ai sensi dell’art. 684 c.p.c., libera dal vincolo le cose sequestrate, ma un vincolo di eguale misura e con identica funzione si trasferisce sulla somma depositata come cauzione.

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