Art. 692 – Codice di procedura civile – Assunzione di testimoni
Chi ha fondato motivo di temere che siano per mancare uno o più testimoni le cui deposizioni possono essere necessarie in una causa da proporre, può chiedere che ne sia ordinata l'audizione a futura memoria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 496/1986
Il riscontro del requisito dell'urgenza, che condiziona l'assunzione in via preventiva di mezzi di prova, secondo la procedura contemplata dagli artt. 692 e ss. c.p.c., nonché la loro successiva ammissione nel procedimento ordinario, si traduce in un apprezzamento di fatto, correlato ad una valutazione del pericolo di dispersione delle prove medesime non legata da specifiche regole, e come tale è demandato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato.