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Articolo 693 Codice di procedura civile — Istanza

Articolo 693 Codice di procedura civile — Istanza

L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.

In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza può anche proporsi al tribunale del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 2103/2012

La valutazione del requisito dell’urgenza e della rilevanza dell’accertamento tecnico preventivo è riservata al giudice del merito, il cui apprezzamento, concretandosi in una indagine di fatto, non è censurabile in sede di legittimità se adeguatamente motivato.

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Cass. civ. n. 1066/2006

Anche ai tribunali regionali delle acque pubbliche appartiene la competenza a disporre un accertamento tecnico preventivo nei giudizi agli stessi devoluti, con la conseguenza che l’accertamento tecnico preventivo disposto davanti ad altro giudice è affetto da nullità; nondimeno, gli elementi emersi dal procedimento di istruzione preventiva disposto dal giudice in sede ordinaria, pur non potendo formare oggetto di formale acquisizione nelle controversie sottratte alla cognizione del giudice in sede ordinaria e riservate alla competenza dei tribunali delle acque, possono, per converso, essere legittimamente allegati dalla parte interessata e valutati dal giudice specializzato come fatto storico, alla stregua di una mera constatazione di una situazione di fatto in essi rappresentata, specie se ad essa abbia poi fatto riferimento il consulente tecnico nominato dallo stesso tribunale delle acque.

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Cass. civ. n. 4940/1996

Con riguardo ai procedimenti di istruzione preventiva — ai quali è applicabile l’art. 693, comma primo c.p.c., che prevede che l’istanza si propone con ricorso da presentarsi al giudice che sarebbe competente per la causa di merito — deve intendersi con quest’ultima espressione la causa che ha ad oggetto le domande o le eccezioni (art. 693, comma terzo), i cui fatti costitutivi o, rispettivamente, impeditivi, modificativi od estintivi il ricorrente in istruzione preventiva intende far accertare per l’effettivo esercizio del suo diritto alla prova.

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Cass. civ. n. 2145/1989

Ai sensi dell’art. 26 della L. n. 11 del 1971, alla sezione specializzata agraria, sono riservati i provvedimenti di istruzione preventiva, in riferimento ai giudizi ad essa devoluti, anche nel caso dell’eccezionale urgenza di cui all’art. 693, secondo comma, c.p.c.: ne consegue che l’accertamento tecnico preventivo disposto dal pretore in violazione di tale inderogabile competenza per materia è affetto da nullità (rilevabile d’ufficio anche in cassazione) e, quindi, inefficace ai fini della decisione della causa, a nulla rilevando che il provvedimento, prima dell’inizio delle operazioni peritali, sia stato notificato alla controparte, consentendole di parteciparvi anche con l’assistenza di un consulente tecnico.

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Cass. civ. n. 486/1972

Nei procedimenti di istruzione preventiva, la deroga alla competenza del giudice che sarebbe competente per la causa di merito, nelle ipotesi di eccezionale urgenza, non è limitata alla sola assunzione di testimoni a futura memoria, ma si estende anche all’accertamento tecnico preventivo. Il requisito della eccezionale urgenza che, a norma del combinato disposto degli artt. 696, 692 e 693, secondo comma, c.p.c., giustifica la richiesta di consulenza tecnica preventiva al pretore del luogo in cui la consulenza deve essere espletata, anziché al giudice che sarebbe competente per la causa di merito, costituisce un particolare e più rilevante aspetto del requisito dell’urgenza che, di norma, deve ricorrere per poter far luogo al procedimento di istruzione preventiva, la cui sussistenza deve essere valutata non già «a posteriori», e cioè alla stregua della situazione che viene a delinearsi, in concreto, nel corso del successivo giudizio, ma con riferimento alle ipotesi e ai profili, necessariamente molteplici, che, in astratto, possono configurarsi nel momento in cui viene richiesta l’ammissione della consulenza tecnica preventiva.

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