Art. 695 – Codice di procedura civile – Ammissione del mezzo di prova

Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace, assunte, quando occorre, sommarie informazioni, provvede con ordinanza non impugnabile e, se ammette l'esame testimoniale, fissa l'udienza per l'assunzione e designa il giudice che deve procedervi.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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