Art. 694 – Codice di procedura civile – Ordine di comparizione
Il presidente del tribunale, [il pretore] o il giudice di pace.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 1384/1981
A norma dell'art. 157 terzo comma c.p.c., la nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Pertanto, la violazione dell'art. 694 c.p.c. — sotto il profilo che il giudice ha disposto una istruzione tecnica preventiva eccedente i limiti di una semplice verifica dello stato dei luoghi o della qualità o condizione delle cose — non può essere fatta valere dalla parte che, nel procedimento celebrato a norma degli artt. 604 e 695 c.p.c., ha concorso con istanze o con atteggiamento processuale adesivo o acquiescente a quello della controparte, a provocare tale eccedenza. (Nella specie, è stato ritenuto ammissibile l'accertamento tecnico preventivo, avente per oggetto le cause del sinistro automobilistico, in quanto la parte che aveva dedotto la nullità di esso, non si era opposta al suo espletamento, ma aveva chiesto che l'accertamento medesimo fosse diretto anche a rilevare le tracce dell'urto e i suoi effetti.