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Articolo 708 Codice di procedura civile — Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

Articolo 708 Codice di procedura civile — Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente

All’udienza di comparizione il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, tentandone la conciliazione.

Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere il processo verbale della conciliazione.

Se la conciliazione non riesce, il presidente, anche d’ufficio, sentiti i coniugi ed i rispettivi difensori, dà con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell’interesse della prole e dei coniugi, nomina il giudice istruttore e fissa udienza di comparizione e trattazione davanti a questi. Nello stesso modo il presidente provvede, se il coniuge convenuto non compare, sentiti il ricorrente ed il suo difensore.

Contro i provvedimenti di cui al terzo comma si può proporre reclamo con ricorso alla corte d’appello che si pronuncia in camera di consiglio. Il reclamo deve essere proposto nel termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione del provvedimento.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 13912/2017

Il decreto presidenziale assunto in sede di modifica della separazione personale dei coniugi che, nel fissare la comparizione delle parti anche al fine dell’assunzione dei necessari provvedimenti istruttori, formuli rilievi di carattere meramente incidentale in ordine alla questione di giurisdizione sollevata dalla parte convenuta (la cui decisione, peraltro, è di competenza del collegio), non osta alla proponibilità del regolamento di giurisdizione, non esorbitando dalla funzione attribuita ai provvedimenti assunti ex art. 708 c.p.c., che è meramente provvisoria ed interinale e, dunque, priva del carattere della decisorietà.

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Cass. civ. n. 4860/2017

In tema di separazione personale dei coniugi, le dichiarazioni rese da questi ultimi in sede di udienza presidenziale non hanno valore probatorio di confessione giudiziale e, pertanto, la loro omessa valutazione non integra il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. in quanto elementi di fatto concorrenti alla complessiva valutazione finale da parte del giudice di merito.

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Cass. civ. n. 19309/2013

In tema di separazione personale dei coniugi, i provvedimenti adottati in sede presidenziale, a norma dell’art. 708 c.p.c., hanno carattere interinale, sicché la sentenza può integrare, con effetto “ex tunc” decorrente dalla domanda, l’importo dell’assegno di mantenimento stabilito in quella sede provvisoria.

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Cass. civ. n. 324/2012

Lo scioglimento della comunione legale dei beni fra coniugi si verifica, con effetto “ex nunc”, dal momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione ovvero dell’omologazione degli accordi di separazione consensuale, non spiegando, per converso, alcun effetto, al riguardo, il provvedimento presidenziale di cui all’art. 708 del codice di rito autorizzativo dell’interruzione della convivenza tra i coniugi, attesone il contenuto del tutto limitato e la funzione meramente provvisoria.

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Cass. civ. n. 4543/2011

L’ordinanza con la quale il presidente del tribunale pronunci, ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., i provvedimenti temporanei ed urgenti di contenuto economico nell’interesse dei coniugi e della prole non costituisce titolo per la emanazione di una successiva ingiunzione di pagamento ai sensi dell’art. 633 cod. proc. civ., trattandosi di provvedimento (esaminabile soltanto nel contesto del procedimento cui accede) autonomamente presidiato da efficacia esecutiva con riguardo alle somme che risultino determinate ovvero determinabili con un semplice calcolo aritmetico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva revocato il decreto ingiuntivo relativo sia a crediti per spese straordinarie della prole non quantificate, per le quali era necessario acquisire il titolo esecutivo, sia a crediti per i quali avrebbe già potuto procedersi esecutivamente).

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Cass. civ. n. 1841/2011

Avverso l’ordinanza emessa dalla corte d’appello sul reclamo contro il provvedimento adottato, ai sensi dell’art. 708 cod. proc. civ., dal presidente del tribunale all’esito dell’udienza di comparizione dei coniugi, non è ammesso il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., essendo essa priva del carattere della definitività in senso sostanziale; infatti, il predetto provvedimento presidenziale, anche dopo la previsione normativa della sua impugnabilità con reclamo in appello, pur se confermato o modificato in tale sede ex art. 708, quarto comma, cod. proc. civ., continua ad avere carattere interinale e provvisorio, essendo modificabile e revocabile dal giudice istruttore ed essendo destinato ad essere trasfuso nella sentenza che decide il processo, impugnabile per ogni profilo di merito e di legittimità.

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Cass. civ. n. 23402/2008

La pronunzia di nullità del matrimonio ecclesiastico sopravvenuta in pendenza del procedimento di separazione personale dei coniugi non comporta la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di accertamento del diritto al mantenimento e/o agli alimenti, la quale ha la sua causa nel matrimonio e conserva la sua attualità anche a seguito della dichiarazione di nullità del matrimonio ecclesiastico, trovando applicazione la disciplina del matrimonio putativo. Tuttavia, nel caso in cui il giudice investito della delibazione della sentenza ecclesiastica abbia provveduto, seppure in via provvisoria, in ordine al mantenimento, ai sensi dell’art. 8 della legge 25 marzo 1985, n. 121, nel procedimento di separazione non vi è più spazio per una pronunzia in ordine alla corresponsione dell’assegno di cui all’art. 129 cod. civ. al coniuge in buona fede.

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Cass. civ. n. 11488/2008

In materia di assegno di mantenimento, i «giustificati motivi», la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.

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Cass. civ. n. 5441/2008

La morte di uno dei coniugi sopravvenuta nel corso del giudizio di separazione personale comporta non l’estinzione del processo, bensì il venir meno della materia del contendere, travolgendo tutte le pronunce, emesse nel corso del procedimento, e non ancora passate in giudicato, comprese quelle relative alle istanze accessorie, comunque connesse alla separazione. (La Corte, nella specie, ha ritenuto non ostativa all’applicazione del principio di cui alla massima, l’istanza del coniuge volta al conseguimento della pensione di reversibilità di quello defunto).

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Cass. civ. n. 20419/2006

I provvedimenti di carattere ordinatorio, in quanto retrattabili o comunque inidonei a pregiudicare la decisione della causa, non hanno natura di sentenze implicite sulla competenza, per la cui configurabilità si richiede che il provvedimento (a prescindere dalla forma adottata) presupponga necessariamente l’affermazione o la negazione della propria competenza da parte del giudice che lo ha pronunziato. Pertanto, non è suscettibile di impugnazione con regolamento di competenza l’ordinanza con la quale il giudice dell’esecuzione, investito della decisione circa le modalità di esecuzione dell’ordinanza presidenziale emessa ai sensi dell’art. 708 c.p.c., in sede di separazione giudiziale attributiva della casa coniugale, abbia disposto la nomina di un Ctu, reputando, allo stato, sussistente la propria competenza, poichè detta pronuncia rappresenta mera delibazione sommaria ed incidentale della questione di competenza

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Cass. civ. n. 13593/2006

L’interesse ad agire, necessario anche ai fini dell’impugnazione del provvedimento giudiziale, va apprezzato in relazione alla utilità concreta derivabile alla parte dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi pratici sulla decisione adottata. Pertanto, nel giudizio di separazione personale tra coniugi, stante, da un lato, l’irripetibilità delle somme riscosse a titolo di assegno di mantenimento per effetto del provvedimento presidenziale, emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708 c.p.c., e, dall’altro, l’esclusione dell’ultrattività degli effetti scaturenti dal medesimo provvedimento presidenziale una volta che sia passata in giudicato la statuizione escludente la sussistenza dei presupposti del diritto all’assegno definitivo di mantenimento, deve ritenersi inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione con il quale il coniuge, già beneficiario dell’assegno in via provvisoria, censuri esclusivamente la data a partire dalla quale avrebbe perduto efficacia il provvedimento presidenziale di fissazione di detto assegno, ove non risulti che, per il periodo successivo a tale data, vi sia stata percezione dell’assegno. Difatti, l’accoglimento dell’impugnazione non permetterebbe al coniuge di munirsi di un titolo per ottenere il pagamento degli importi non riscossi dalla suddetta data, essendo ormai passata in giudicato la statuizione escludente il diritto all’assegno di mantenimento, mentre la relativa pronuncia neppure sarebbe necessaria allo scopo di evitare la ripetizione delle somme incassate, non risultando che esse siano state percepite.

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Cass. civ. n. 15165/2004

Qualora, nel corso del giudizio di separazione personale dei coniugi, venga resa esecutiva la sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio, cessa la materia del contendere in ordine alla domanda di separazione personale, ma non viene meno il provvedimento presidenziale adottato in precedenza dal giudice della separazione ex art. 708 c.p.c. relativo al contributo al mantenimento dei figli, che conserva la sua efficacia finché non viene sostituito.

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Cass. civ. n. 3390/2001

In tema di separazione personale tra coniugi, il decreto omologativo di detta separazione non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost. per mancanza dei richiesti caratteri di definitività e decisorietà. Esso, infatti, pur incidendo su diritti soggettivi, non decide sugli stessi, e non ha, pertanto, attitudine ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale. Ne consegue altresì la inammissibilità del ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso il provvedimento della Corte d’appello che pronuncia sul reclamo avverso il decreto in questione.

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Cass. civ. n. 3388/2001

In tema di separazione personale tra coniugi, l’ordinanza del tribunale con la quale le parti vengono rimesse all’udienza presidenziale per l’esperimento del tentativo di conciliazione, non effettuato in precedenza, non è impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., essendo sprovvista dei richiesti caratteri della definitività e decisorietà. Essa, infatti, si sostanzia in un provvedimento ordinatorio di mero rinvio delle parti innanzi al Presidente del tribunale.

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Cass. civ. n. 11029/1999

Nel procedimento di separazione personale dei coniugi, il provvedimento presidenziale di fissazione di un assegno di mantenimento, emesso in via provvisoria ai sensi dell’art. 708, c.p.c., ha natura cautelare e tende ad assicurare il diritto al mantenimento del coniuge fino all’eventuale esclusione o al suo affievolimento in un diritto meramente alimentare, che può derivare solo dal giudicato: conseguentemente, gli effetti della decisione che esclude il diritto del coniuge al mantenimento ovvero ne riduce la misura non possono comportare la ripetibilità delle somme — o maggiori somme — a quel titolo corrispostegli, sino al formarsi del giudicato, anche in relazione alla norma dell’art. 189 disp. att. c.p.c., la quale, nel disporre che il provvedimento presidenziale conserva i suoi effetti pure nel caso di estinzione del processo, implicitamente stabilisce che questi possono essere modificati solo da un provvedimento di carattere sostanziale e definitivo. Tuttavia, l’esclusione o la diminuzione dell’assegno per effetto del giudicato, se determina l’irripetibilità delle somme già versate, non comporta l’ultrattività del provvedimento temporaneo, sì da legittimare l’esecuzione coattiva per la parte di assegno non pagato, non potendosi agire in executivis sulla base di un presupposto divenuto insussistente.

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Cass. civ. n. 3374/1998

I provvedimenti temporanei ed urgenti adottati, a norma dell’art. 708 c.p.c., dal presidente del tribunale in tema di affidamento della prole sono soggetti, in assenza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata, previa notifica alla controparte del titolo e dell’intimazione ad adempiere. Nella prima ipotesi, giudice competente per l’esecuzione è quello stesso che ha emesso il provvedimento (o quello competente per il merito, se risulti già instaurato il relativo giudizio), mentre, nella seconda ipotesi, è competente il giudice dell’esecuzione, secondo le regole ordinarie, non potendo condurre a diversa soluzione nemmeno il testo dell’art. 669 duodecies (come introdotto con la novella del 1990), non direttamente applicabile ai provvedimenti emessi ai sensi dell’art. 708 c.p.c., e, oltretutto, riferibile all’ipotesi in cui il beneficiario del provvedimento cautelare abbia proceduto alla «esecuzione diretta» e non all’ordinaria procedura di esecuzione.

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Cass. civ. n. 8495/1997

I provvedimenti di modifica delle condizioni della separazione riguardante l’affidamento e i rapporti tra il figlio e il genitore non affidatario in quanto privi dei caratteri della decisorietà e della definitività, non sono soggetti al ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.

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Cass. civ. n. 8317/1997

In tema di provvedimenti temporanei ed urgenti, l’ordinanza del presidente del tribunale o del giudice istruttore in un processo di separazione personale tra coniugi attributiva, ad uno di essi, del diritto di abitare la casa familiare deve ritenersi soggetta, in mancanza di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve (a mezzo del competente ufficiale giudiziario), ovvero alla normale procedura di esecuzione forzata, con la conseguenza che, nella prima ipotesi, giudice competente per l’esecuzione sarà quello che ha emesso il provvedimento (ovvero quello competente per il merito, se risulti iniziato il relativo giudizio), mentre, nella seconda, la competenza si radica in capo al giudice dell’esecuzione, secondo le regole ordinarie.

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Cass. civ. n. 2652/1995

Lo scioglimento della comunione legale di beni fra i coniugi si verifica ex nunc, solo con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione o con l’omologa degli accordi di separazione consensuale, ai sensi dell’art. 191 c.c., mentre non spiega alcun effetto al riguardo il provvedimento presidenziale ex art. 708 c.p.c., che autorizza i coniugi ad interrompere la convivenza, stante il limitato contenuto e la funzione meramente provvisoria del provvedimento medesimo

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Cass. civ. n. 8871/1993

In tema di separazione di coniugi, mentre spetta al tribunale, quale giudice di cognizione, di provvedere all’ordine di pagamento a terzi che una parte della somma da essi dovuta «all’obbligato» all’assegno di mantenimento, sia versata direttamente agli aventi diritto (art. 156, sesto comma, c.c.), sempre che sia stata pronunciata la separazione tra i coniugi e sia stato accertato l’inadempimento del debitore agli obblighi derivanti dalla pronuncia della separazione, la procedura esecutiva, promossa nelle forme del pignoramento presso terzi, in forza del provvedimento emesso dal presidente del tribunale nel procedimento di separazione personale tra coniugi a norma dell’art. 708, terzo comma, c.p.c., appartiene alla competenza del giudice dell’esecuzione.

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Cass. civ. n. 8712/1990

Non è impugnabile per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., il decreto della Corte di appello che abbia deciso sul reclamo avverso il decreto del tribunale di omologazione della separazione consensuale tra coniugi, costituendo questo provvedimento un atto privo di contenuto decisorio, e quindi inidoneo ad acquistare l’efficacia del giudicato sostanziale, che è impugnabile con reclamo ai sensi dell’art. 739 c.p.c. e revocabile ai sensi dell’art. 742 c.p.c., per vizi di legittimità che non si convertono in motivi di gravame, ma sono in ogni tempo deducibili nell’ambito della giurisdizione camerale.

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Cass. civ. n. 4613/1990

In causa di separazione personale dei coniugi, il provvedimento del presidente del tribunale, il quale rimetta gli atti al collegio per la «omologazione della separazione consensuale», ritenendo formato un irretrattabile accordo dei contendenti circa il mutamento del titolo della separazione medesima, e disponga inoltre in ordine all’affidamento della prole minore, non è impugnabile, per difetto di decisorietà, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 della Costituzione, considerando, quanto alla prima statuizione, che la natura ordinatoria della rimessione delle parti al collegio giudicante non resta esclusa per il fatto che in essa si indichi la pronuncia adottanda, alla stregua della provenienza di tale indicazione da organo istituzionalmente privo della potestas iudicandi (e del conseguente suo carattere non vincolante), e, quanto alla seconda statuizione, che si tratta di determinazione provvisoria e cautelare, revocabile e modificabile dal tribunale anche in esito alla rivalutazione degli stessi elementi sulla cui base è stata emessa.

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Cass. civ. n. 5696/1984

I provvedimenti temporanei ed urgenti, adottati dal presidente del tribunale o dal giudice istruttore nel procedimento di separazione personale a norma dell’art. 708 c.p.c., sono soggetti, in difetto di spontaneo adempimento, ad esecuzione coattiva in via breve, a mezzo dell’ufficiale giudiziario, salvo che il beneficiario del provvedimento preferisca avvalersi, come gli è alternativamente consentito, della normale procedura di esecuzione forzata, notificando alla controparte il titolo e l’intimazione ad adempiere; nella prima ipotesi giudice competente per l’esecuzione è quello che ha emesso il provvedimento o quello competente per il merito se risulta già instaurato il relativo giudizio, mentre nella seconda ipotesi competente è il giudice dell’esecuzione secondo le regole ordinarie.

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Cass. civ. n. 1199/1984

La cessazione della materia del contendere nel giudizio di separazione personale per la sopravvenuta morte di uno dei coniugi va dichiarata anche quando, pronunziata la separazione con addebito nei confronti di entrambi i coniugi, solo uno abbia impugnato la relativa decisione attesa l’impossibilità di un giudicato sostanziale sulla separazione ove sia controversa l’addebitabilità della medesima, giacché la pronunzia di separazione acquista efficacia e realizza la corrispondente modifica dello stato coniugale, solo quando anche detto accertamento, qualificativo del titolo, diventa irretrattabile. La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del ricorso per cassazione avverso pronuncia di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado in ordine alle reciproche domande di separazione e alle istanze accessorie circa la regolamentazione dei rapporti patrimoniali attinenti alla cessazione della convivenza, quali i provvedimenti riflettenti l’assegnazione della casa coniugale e l’obbligo alimentare, mentre restano salve le domande autonome che, proposte nello stesso giudizio, riguardano diritti e rapporti patrimoniali indipendenti dalla modificazione soggettiva dello status, già acquisiti al patrimonio dei coniugi, e nei quali subentrano gli eredi, con la conseguenza che rispetto a tali domande il processo può proseguire ad istanza o nei confronti di costoro, e nel giudizio di cassazione, in cui non trova applicazione l’istituto della interruzione del processo con effetto nei riguardi dei medesimi.

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Cass. civ. n. 6389/1983

Il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost. è esperibile esclusivamente avverso i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere di definitività e che non siano soggetti ad alcuno specifico mezzo di impugnazione; conseguentemente non è proponibile detto ricorso nei confronti dei provvedimenti temporanei ed urgenti emessi nel corso del procedimento di separazione personale dei coniugi (art. 708 ultimo comma c.p.c.), trattandosi di provvedimenti modificabili e revocabili in corso di causa e comunque idonei a produrre effetti soltanto provvisori fino alla sentenza che conclude il giudizio, mentre la potenziale definitività di tali provvedimenti, in ipotesi di estinzione del processo, è irrilevante ai fini dell’acquisizione iure del carattere definitivo in senso giuridico.

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Cass. civ. n. 4889/1981

Nella fase presidenziale del giudizio di separazione, l’udienza di prima comparizione dei coniugi che sia stata tenuta innanzi al presidente capo del tribunale anziché innanzi al presidente da lui delegato è pienamente valida, anche se della sostituzione non è stata data comunicazione alle parti, in quanto la stessa non incide né sulla costituzione del giudice, né comporta violazione del principio del contraddittorio.

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Cass. civ. n. 3129/1981

La morte di uno dei coniugi, sopravvenuta in pendenza del ricorso per cassazione avverso pronuncia di separazione personale, comporta la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con la cassazione senza rinvio delle sentenze di primo e di secondo grado mentre gli eredi del defunto possono continuare a far valere nel processo soltanto quei diritti di natura patrimoniale, che, già acquisiti al patrimonio del loro dante causa, o derivanti da presupposti diversi dalla pronuncia di separazione personale, siano stati eventualmente dedotti in giudizio insieme con la domanda di separazione.

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Cass. civ. n. 3532/1980

Il giudice istruttore, in mancanza di delega da parte del presidente del tribunale, cui appartiene in materia la competenza funzionale, non può rinnovare il tentativo di conciliazione delle cause di separazione tra coniugi, neppure a norma dell’art. 185 c.p.c.: ne consegue che il verbale della conciliazione avvenuta davanti a lui e il relativo provvedimento di omologazione, sono nulli, ma tuttavia, agli effetti del successivo giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio, tale nullità non è opponibile dalla parte che vi abbia dato causa e da quella che abbia tacitamente rinunziato a farla valere.

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Cass. civ. n. 2510/1980

Il decreto, con il quale il presidente del tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, anticipa l’udienza in precedenza fissata per la comparizione delle parti, così come ogni altro analogo provvedimento reso a norma dell’art. 163 bis terzo comma c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, in quanto è diretto al solo scopo di regolare lo svolgimento del processo, senza alcuna incidenza sulle posizioni soggettive delle parti, e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione.

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Cass. civ. n. 2411/1980

La sentenza che pronuncia sulla domanda di separazione dei coniugi può modificare senza alcun limite i provvedimenti presidenziali emanati, in via temporanea ed urgente, nell’interesse dei coniugi e della prole, in quanto la condizione, che si verifichino mutamenti nelle circostanze, opera come limite soltanto per il giudice istruttore il quale, a norma dell’art. 708, quarto comma, c.p.c., non può revocare o modificare con ordinanza i provvedimenti presidenziali se non per un sopravvenuto mutamento delle circostanze. Anche dopo la riforma del diritto di famiglia l’attribuzione e la determinazione quantitativa dell’assegno di mantenimento all’uno o all’altro dei coniugi nella sentenza di separazione restano autonomi rispetto ai provvedimenti del presidente del tribunale o del giudice istruttore, con conseguente piena libertà del giudice in quella sede.

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Cass. civ. n. 2025/1977

La separazione personale dei coniugi in via contenziosa è materia sottratta alla disponibilità delle parti, e, pertanto, i fatti dedotti non possono formare oggetto di confessione, ma devono essere accertati e controllati attraverso risultanze processuali che abbiano carattere di certezza. È tuttavia consentito al giudice trarre argomenti presuntivi dal comportamento processuale delle parti.

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Cass. civ. n. 1435/1975

Le risposte date dai coniugi nella fase presidenziale del procedimento di separazione personale, non hanno valore di confessione e da esse il giudice può trarre solo elementi presuntivi che corroborino le altre prove acquisite al processo. Esse, tuttavia, possono costituire l’unico fondamento del convincimento del giudice allorquando i fatti da provare siano di tale natura riservata da essere conosciuti soltanto dalle parti in causa, e sempre che le dichiarazioni stesse presentino caratteri di certezza e univocità e l’interpretazione da parte del giudice sia immune da vizi logici e giuridici.

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Cass. civ. n. 1050/1974

Per effetto della sentenza n. 151 del 30 giugno 1971 della Corte costituzionale (dichiarativa dell’illegittimità costituzionale e degli artt. 707, primo comma, e 708 c.p.c., nella parte in cui disponevano che ai coniugi comparsi personalmente dinanzi al presidente del tribunale in seguito a ricorso per separazione personale era inibito, pur dopo il fallimento del tentativo di conciliazione, di farsi assistere dai rispettivi difensori nella fase successiva di adozione dei provvedimenti temporanei da parte dello stesso presidente) è venuto meno soltanto il divieto dell’assistenza dei difensori, ma questa non è stata resa necessaria od obbligatoria.

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Cass. civ. n. 2302/1971

L’omissione del tentativo di conciliazione dei coniugi, che deve essere ripetuto in appello, non importa nullità del procedimento, non incidendo sull’attuazione del processo, ed essendo rimesso all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità.

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Cass. civ. n. 453/1969

Il presidente del tribunale, esaurita la fase preliminare del giudizio di separazione personale dei coniugi con l’emissione dei provvedimenti provvisori e la nomina del giudice istruttore, non può, con successivo provvedimento, modificare la precedente ordinanza. I motivi di impugnazione dell’ordinanza presidenziale con cui sono adottati i provvedimenti urgenti ex art. 708 c.p.c. debbono essere proposti nel giudizio di cognizione in corso, non nel processo esecutivo come motivi di opposizione all’esecuzione. Tuttavia, i vizi che importano la nullità del provvedimento stesso, (nella specie, trattandosi di provvedimento modificativo di quello originario emesso dal presidente dopo l’esaurimento della fase preliminare e la nomina del giudice istruttore), con esclusione di ogni sindacato nel merito della decisione, possono condurre all’invalidazione del provvedimento attraverso l’opposizione all’esecuzione.

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Cass. civ. n. 2564/1960

In applicazione del disposto dell’art. 2818 c.c. non può riconoscersi all’ordinanza del presidente del tribunale, emanata ai sensi dell’art. 708 c.p.c., in procedimento di separazione personale di coniugi, valore di titolo idoneo alla iscrizione di ipoteca giudiziale, e ciò sebbene detto provvedimento contenga condanna al pagamento di una somma ed abbia, per legge, efficacia di titolo esecutivo. Infatti, trattandosi di provvedimento qualificato dalla legge espressamente come ordinanza, lo stesso non può ritenersi compreso nella previsione normativa della prima parte dell’art. 2818 c.c.; ed inoltre neppure può ad esso estendersi l’applicazione della norma dettata nel secondo comma della medesima disposizione (che prevede la possibilità di iscrizione di ipoteca giudiziale sulla base di «altri provvedimenti giudiziali ai quali la legge attribuisce tale effetto») poiché non vi è alcuna norma di legge che attribuisca alla detta ordinanza l’effetto di costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca.

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