Avvocato.it

Articolo 707 Codice di procedura civile — Comparizione personale delle parti

Articolo 707 Codice di procedura civile — Comparizione personale delle parti

I coniugi devono comparire personalmente davanti al presidente con l’assistenza del difensore [ 82 ss. ].

Se il ricorrente non si presenta o rinuncia, la domanda non ha effetto.

Se non si presenta il coniuge convenuto, il presidente può fissare un nuovo giorno per la comparizione, ordinando che la notificazione del ricorso e del decreto gli sia rinnovata.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 5291/1985

Il regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto esperibile in relazione a tutti i procedimenti di natura giurisdizionale, ivi inclusi quelli a cognizione sommaria, può essere proposto, nel giudizio di separazione personale dei coniugi, anche nella fase davanti al presidente del tribunale.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 4734/1981

In tema di separazione personale dei coniugi, la comparizione dell’istante all’udienza presidenziale, ai sensi dell’art. 707 c.p.c., consolida irretrattabilmente gli effetti della domanda, nel senso che l’eventuale successiva assenza dell’istante medesimo, in una seconda udienza di comparizione che il presidente ritenga di fissare per rinnovare il tentativo di conciliazione, non può più operare come condizione legale risolutiva degli indicati effetti, secondo la previsione del secondo comma della citata norma. Pertanto, qualora entrambi i coniugi abbiano richiesto allo stesso tribunale la separazione, e le relative domande siano state riunite con la fissazione di un’unica udienza di comparizione personale, la presenza dei due ricorrenti in detta udienza è di per sé sufficiente a legittimare il provvedimento di riunione, ed a rendere incontestabile, per ragioni di connessione, la competenza territoriale del giudice adito, restando a tal fine irrilevante che uno dei coniugi resti poi assente nella prosecuzione, in altra udienza, di quella fase presidenziale del procedimento.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2510/1980

Il decreto, con il quale il presidente del tribunale, in sede di separazione personale dei coniugi, anticipa l’udienza in precedenza fissata per la comparizione delle parti, così come ogni altro analogo provvedimento reso a norma dell’art. 163 bis terzo comma c.p.c., ha natura ordinatoria e non decisoria, in quanto è diretto al solo scopo di regolare lo svolgimento del processo, senza alcuna incidenza sulle posizioni soggettive delle parti, e, pertanto, non è impugnabile con il ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2798/1975

Anche nel caso di legittimo impedimento del coniuge convenuto a comparire personalmente all’udienza presidenziale che precede il giudizio di separazione personale, il presidente del tribunale non è tenuto a fissare un nuovo giorno per la comparizione, quando ritenga che ciò sia incompatibile con l’urgenza dei provvedimenti provvisori da adottare.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze