Art. 726 – Codice di procedura civile – Domanda per dichiarazione di morte presunta

[La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso [disp. att. 190], nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 1588/1962

A norma del combinato disposto degli artt. 48 e 58 c.c., competente a dichiarare la morte presunta è il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Poiché per «tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza» deve intendersi quello dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso nel territorio della repubblica, ove questi luoghi non siano conosciuti, la competenza a pronunziare la dichiarazione di morte presunta spetta, in analogia a quanto dispone l'art. 18 c.p.c., al tribunale del luogo in cui risiede colui che ha chiesto tale dichiarazione.

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