Art. 726 – Codice di procedura civile – Domanda per dichiarazione di morte presunta
[La domanda per dichiarazione di morte presunta si propone con ricorso [disp. att. 190], nel quale debbono essere indicati il nome, cognome e domicilio dei presunti successori legittimi dello scomparso e, se esistono, del suo procuratore o rappresentante legale e di tutte le altre persone, che, a notizia del ricorrente, perderebbero diritti o sarebbero gravate da obbligazioni, per effetto della morte dello scomparso.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5632/2024
In tema d'imposta di registro, la sentenza che, nel disporre la divisione della comunione, pone a carico di uno dei condividenti l'obbligo di pagamento di un somma di denaro a titolo di conguaglio è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura fissa, atteso che l'adempimento di tale prestazione, con cui si persegue l'obiettivo di perequare il valore delle rispettive quote, non ne costituisce condizione di efficacia e, in caso d'inadempimento, gli altri condividenti possono azionare i normali mezzi di soddisfazione del credito.
Cass. civ. n. 28536/2023
In tema di divisione, ai fini della determinazione dei lotti, la sussistenza del vincolo di inedificabilità su un'area situata in fascia di rispetto non ne comporta l'azzeramento del relativo valore, ben potendo la stessa essere oggetto di altre possibili utilizzazioni alternative a servizio e per la miglior fruibilità della porzione edificabile residua, essendo indubbio che anche la disponibilità di un'area libera può accrescere il valore della porzione adiacente.
Cass. civ. n. 1588/1962
A norma del combinato disposto degli artt. 48 e 58 c.c., competente a dichiarare la morte presunta è il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Poiché per «tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza» deve intendersi quello dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso nel territorio della repubblica, ove questi luoghi non siano conosciuti, la competenza a pronunziare la dichiarazione di morte presunta spetta, in analogia a quanto dispone l'art. 18 c.p.c., al tribunale del luogo in cui risiede colui che ha chiesto tale dichiarazione.