Cass. civ. n. 1588 del 20 giugno 1962
Testo massima n. 1
A norma del combinato disposto degli artt. 48 e 58 c.c., competente a dichiarare la morte presunta è il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Poiché per «tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza» deve intendersi quello dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso nel territorio della repubblica, ove questi luoghi non siano conosciuti, la competenza a pronunziare la dichiarazione di morte presunta spetta, in analogia a quanto dispone l'art. 18 c.p.c., al tribunale del luogo in cui risiede colui che ha chiesto tale dichiarazione.
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