Avvocato.it

Articolo 743 Codice di procedura civile — Copie degli atti

Articolo 743 Codice di procedura civile — Copie degli atti

Qualunque depositario pubblico, autorizzato a spedire copia degli atti che detiene, deve rilasciarne copia autentica [ 2714, 2715 ], ancorché l’istante o i suoi autori non siano stati parte nell’atto, sotto pena dei danni e delle spese, salve le disposizioni speciali della legge sulle tasse di registro e bollo.

La copia d’un testamento pubblico [ c.c. 603 ] non può essere spedita durante la vita del testatore, tranne che a sua istanza, della quale si fa menzione nella copia [ 745 2, 746 ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 1973/1986

Il provvedimento, con il quale il presidente del tribunale, nell’ambito della procedura contemplata dagli artt. 743 e ss. c.p.c. in tema di copie di atti pubblici, ordini all’autorità comunale di rilasciare copia legale di una domanda di concessione edilizia presentata dal privato, ravvisando la ricorrenza dei requisiti dall’art. 8 del D.L. 23 gennaio 1982, n. 9 (convertito, con modificazioni, in L. 25 marzo 1982, n. 94) per la configurabilità di un «silenzio-assenso» della amministrazione equiparabile all’accoglimento di detta domanda, comporta l’esercizio di funzioni esorbitanti dalle attribuzioni del predetto giudice, sia per l’applicabilità di detta procedura ai soli atti tenuti da pubblici funzionari a disposizione del pubblico, non anche quindi a quelli tenuti per ragioni del loro ufficio, sia per il tradursi di quell’ordine in una condanna dell’amministrazione ad un facere in un settore affidato ai suoi poteri autoritativi, con conseguente violazione del divieto posto dall’art. 4 della L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E, e gli indicati vizi devono ritenersi denunciabili con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 della Costituzione, in considerazione della portata sostanzialmente decisoria del provvedimento medesimo).

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2547/1972

Nel processo fallimentare i terzi non hanno un diritto alla libera consultazione del fascicolo fallimentare e — fuori dei casi degli atti dichiarati consultabili da chiunque (come, ad esempio, la sentenza dichiarativa di fallimento) o dai particolari soggetti destinatari degli effetti dell’atto — possono esaminare (ed, eventualmente, estrarne copia) soltanto quegli specifici atti e documenti contenuti nel fascicolo fallimentare, per i quali sussista un loro interesse diretto, concreto ed attuale. Tale interesse non sussiste nei confronti dell’ex amministratore giudiziario della società fallita, convenuto in giudizio dal curatore del fallimento per fatti dannosi commessi nell’esercizio delle sue funzioni.

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze