Art. 744 – Codice di procedura civile – Copie o estratti da pubblici registri
I cancellieri e i depositari di pubblici registri sono tenuti, eccettuati i casi determinati dalla legge [476, 698 3], a spedire a chiunque ne faccia istanza le copie e gli estratti degli atti giudiziali da essi detenuti, sotto pena dei danni e delle spese [60].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
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Cass. civ. n. 297/1979
La consultazione od estrazione di copie di atti del fascicolo fallimentare, che non siano per loro natura destinati alla pubblicazione, e sempreché non ricorrano specifiche posizioni tutelate nell'ambito della procedura concorsuale, non integra un diritto di ogni soggetto interessato, ma postula una specifica autorizzazione del giudice delegato (o del tribunale fallimentare in sede di reclamo), alla stregua della sua discrezionale valutazione degli interessi del procedimento fallimentare. Questo principio non soffre deroga con riguardo alla relazione del curatore, atto di natura riservata, per il caso in cui una copia sia richiesta da un terzo, estraneo al fallimento, sottoposto a procedimento penale per fatti evidenziati da detta relazione, atteso che i diritti di tale terzo, ivi compreso quello di difesa, sussistono e sono tutelabili solo nell'ambito del processo penale a suo carico.