Art. 752 – Codice di procedura civile – Giudice competente

All'apposizione dei sigilli procede il tribunale [c.c. 361, 705].

Nei comuni in cui non ha sede il tribunale, i sigilli possono essere apposti, in caso d'urgenza, dal giudice di pace. Il processo verbale è trasmesso immediatamente al tribunale.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 400/2000

Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 2, 24 e 101 della Costituzione, della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 752, 755, 757 e 759 del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico, a procedere all'apposizione di sigilli e alle relative operazioni. È, infatti, palesemente contraddittoria la prospettazione dell'ordinanza di rimessione, stante l'incompatibilità logica tra le premesse - nelle quali si lamenta la carenza di terzietà del giudice, la mancata previsione di adeguate garanzie a tutela dei diritti della personalità e la violazione del diritto di difesa - e le conclusioni, nelle quali si invoca, invece, una pronuncia modificativa della competenza a favore dell'Autorità amministrativa. Ed è comunque errata l'interpretazione della normativa denunciata presupposta dal giudice "a quo" - secondo la quale nel procedimento in esame, assimilabile ad una attività di natura amministrativa, resterebbe esclusa ogni preventiva valutazione in ordine al "fumus boni iuris" o al "periculum in mora" e non sarebbe prevista alcuna cautela per il rispetto dei diritti della personalità dei soggetti che devono subire la sigillazione - poiché, viceversa, l'istituto in esame non differisce da altri procedimenti di volontaria giurisdizione, con finalità "lato sensu" cautelari.

Cass. civ. n. 3058/1969

I provvedimenti di apposizione e rimozione dei sigilli, previsti dagli artt. 752 e seguenti c.p.c. non hanno contenuto decisorio, in quanto sono tipicamente diretti a tutelare l'interesse generale alla conservazione del patrimonio ereditario in mancanza di un erede certo che si immetta nel possesso dei beni, e non già le contrastanti pretese di uno od altro pretendente all'eredità, tutelabili in sede cautelare con i procedimenti contenziosi di sequestro giudiziario o conservativo. Tali provvedimenti, pertanto, non sono impugnabili col rimedio del regolamento di competenza.

Cass. civ. n. 1044/1968

Il procedimento per l'apposizione e la rimozione dei sigilli ha natura cautelare e provvisoria, a volte strumentale rispetto al procedimento per la formazione dell'inventario. La sua finalità è quella di identificare e conservare dei beni facenti parte di un patrimonio, in vista dell'eventuale futuro riconoscimento e della realizzazione dei diritti che li hanno per oggetto. Sono di competenza del pretore i provvedimenti di apposizione dei sigilli, di rimozione degli stessi, l'ordinanza di vendita delle cose rinvenute nelle suddette operazioni e riconosciute come deteriorabili, nonché la decisione delle opposizioni alla rimozione dei sigilli. Nel procedimento di opposizione alla rimozione dei sigilli si inserisce la risoluzione delle contrastanti pretese sulle cose oggetto della procedura, ma di esse il pretore può compiere solo una sommaria delibazione ai fini dell'apposizione. L'ordinanza non impugnabile che chiude tale procedimento, costituisce il provvedimento ultimo e definitivo, ma le parti possono fare valere le loro pretese sostanziali sulle cose per le quali siano stati apposti e rimossi i sigilli, dinanzi al giudice competente secondo le regole ordinarie.

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