Art. 361 – Codice civile – Provvedimenti urgenti
Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [344] di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine [78] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [369 ss. c.c.]. Il giudice può procedere, occorrendo, alla apposizione dei sigilli [752 c.p.c.], nonostante qualsiasi dispensa.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 14113/2024
L'impugnazione immediata di una sentenza non definitiva di cui la parte si sia riservata l'impugnazione differita è inammissibile, ma non preclude, dopo la sentenza definitiva, l'esercizio del potere di impugnare anche quella non definitiva.
Cass. civ. n. 3067/2024
In tema di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale, la necessità che, ai fini dell'integrazione del delitto, la notizia di reato sia acquisita dal pubblico ufficiale "nell'esercizio o a causa delle sue funzioni" è riferibile anche all'omissione posta in essere da un ufficiale o agente di polizia giudiziaria prevista dall'art. 361, comma secondo, cod. pen., trattandosi di ipotesi aggravata rispetto a quella di cui al comma primo della medesima disposizione.