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Art. 361 — Provvedimenti urgenti

Art. 361 — Provvedimenti urgenti

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [ 344 ] di dare, sia d’ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine [ 78 ] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [ 369 ss. c.c. ]. Il giudice può procedere, occorrendo, alla apposizione dei sigilli [ 752 c.p.c. ], nonostante qualsiasi dispensa.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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