Art. 361 – Codice civile – Provvedimenti urgenti

Prima che il tutore o il protutore abbia assunto le proprie funzioni, spetta al giudice tutelare [344] di dare, sia d'ufficio sia su richiesta del pubblico ministero, di un parente o di un affine [78] del minore, i provvedimenti urgenti che possono occorrere per la cura del minore o per conservare e amministrare il patrimonio [369 ss. c.c.]. Il giudice può procedere, occorrendo, alla apposizione dei sigilli [752 c.p.c.], nonostante qualsiasi dispensa.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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