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Articolo 763 Codice di procedura civile — Provvedimento di rimozione

Articolo 763 Codice di procedura civile — Provvedimento di rimozione

La rimozione dei sigilli è ordinata con decreto dal giudice su istanza di alcuna delle persone indicate nell’articolo 753 nn. 1, 2 e 4.

Nei casi previsti nell’articolo 754 può essere ordinata anche d’ufficio e, se ricorrano le ipotesi di cui ai nn. 2 e 3, la rimozione deve essere seguita dall’inventario [ 769 ].

L’istanza e il decreto sono stesi di seguito al processo verbale di apposizione.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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