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Articolo 769 Codice di procedura civile — Istanza

Articolo 769 Codice di procedura civile — Istanza

L’inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli [ 763 ] ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.

L’istanza si propone con ricorso [ 125 ], nel quale il richiedente deve dichiarare la residenza o eleggere domicilio [ c.c. 43, 47 ] nel comune in cui ha sede il tribunale.

Il tribunale provvede con decreto.

Quando non sono stati apposti i sigilli, l’inventario può essere chiesto dalla parte che ne assume l’iniziativa direttamente al notaio designato dal defunto nel testamento ovvero, in assenza di designazione, al notaio scelto dalla stessa parte.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 5407/2012

In tema di imposta sulle successioni, il chiamato all’eredità che abbia dichiarato di accettarla con il beneficio di inventario deve completare l’inventario stesso nei tre mesi successivi (sei nel caso di proroga) alla pronuncia del decreto con il quale il giudice, ex art. 769 c.p.c., nomina il soggetto (cancelliere o notaio) deputato alla redazione dell’inventario, e non alla data della dichiarazione, perché, altrimenti, il decorso del periodo necessario per l’adozione del provvedimento renderebbe obiettivamente incerta l’idoneità del lasso di tempo residuo ad assicurare l’espletamento delle operazioni. Ne consegue che, in caso di accettazione dell’eredità ex art. 484 c.c., il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre dalla scadenza di quello fissato nel decreto del giudice per la formazione dell’inventario.

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Cass. civ. n. 2721/2010

In tema di accettazione di eredità con beneficio di inventario, il decreto con il quale il tribunale rigetta l’istanza di proroga del termine per la redazione dell’inventario non è impugnabile con ricorso per cassazione a norma dell’art. 111 Cost., in quanto, pur riguardando posizioni di diritto soggettivo, esso chiude un procedimento di tipo non contenzioso privo di un vero e proprio contraddittorio e non statuisce in via decisoria e definitiva su dette posizioni, stante la sua revocabilità e modificabilità alla stregua dell’art. 742 c.p.c.

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Cass. civ. n. 922/2010

Il decreto che autorizza la formazione dell’inventario, ai sensi dell’art. 769 c.p.c., e quello che concede la proroga del termine per la redazione del medesimo sono provvedimenti emessi all’esito di un procedimento di cui è parte il solo istante e nel quale il giudice si limita ad accertare la riconducibilità del medesimo alle categorie di persone aventi diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell’art. 763 c.p.c.; ne consegue che tali provvedimenti, non contenendo alcuna decisione in merito alla capacità a succedere del soggetto richiedente, sono riconducibili alla giurisdizione volontaria, e quindi privi del carattere di decisorietà e inidonei a passare in giudicato, con la conseguenza che non sono impugnabili col ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 della Costituzione.

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Cass. civ. n. 10446/2002

La legittimazione a richiedere l’inventario dei beni del defunto ex art. 769 c.p.c., conseguente all’accettazione beneficiata dell’eredità, spetta alle persone che hanno diritto alla rimozione dei sigilli ai sensi dell’art. 763 c.p.c. anche quando l’apposizione dei sigilli ai sensi dell’art. 763 c.p.c., misura di natura tipicamente cautelare e che può quindi anche mancare, non sia stata in concreto disposta.

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