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Articolo 765 Codice di procedura civile — Ufficiale procedente

Articolo 765 Codice di procedura civile — Ufficiale procedente

La rimozione dei sigilli è eseguita dall’ufficiale che può procedere all’inventario a norma dell’articolo 769.

Se non occorre l’inventario, la rimozione è eseguita dal cancelliere del tribunale . Nei comuni in cui non ha sede il tribunale la rimozione può essere eseguita dal cancelliere del giudice di pace.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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