Art. 772 – Codice di procedura civile – Avviso dell’inizio dell’inventario
L'ufficiale che procede all'inventario deve dare avviso, almeno tre giorni prima, alle persone indicate nell'articolo precedente del luogo, giorno ed ora in cui darà inizio alle operazioni.
L'avviso non è necessario per le persone che non hanno residenza o non hanno eletto domicilio nella circoscrizione del tribunale, nella quale si procede all'inventario; ma in loro vece deve essere avvertito il notaio che, su istanza di chi ha chiesto l'inventario, è nominato con decreto del giudice per rappresentarli [766].
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate. Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Può riguarda anche te
- Nel processo civile, il rispetto delle regole procedurali può essere decisivo quanto il merito della causa.
- I termini processuali sono spesso perentori: un'azione tardiva può rendere inutilizzabile anche una pretesa fondata.
- La gestione della procedura — atti, prove, impugnazioni — incide direttamente sulle possibilità di successo.
- Un errore processuale può essere decisivo: anche una domanda fondata può essere respinta per vizi di forma o di procedura.
- L'onere della prova non è una formalità: chi non dimostra i fatti su cui basa la propria domanda rischia di perdere la causa.
- La scelta del rito e degli strumenti processuali incide sui tempi e sull’efficacia della tutela: un’impostazione errata può compromettere l’intero giudizio.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi