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Articolo 771 Codice di procedura civile — Persone che hanno diritto di assistere all’inventario

Articolo 771 Codice di procedura civile — Persone che hanno diritto di assistere all’inventario

Hanno diritto di assistere alla formazione dell‘inventario:

  1. 1) il coniuge superstite;
  2. 2) gli eredi legittimi presunti [ c.c. 565 ss. ];
  3. 3) l’esecutore testamentario [ c.c. 700 ss. ], gli eredi istituiti e i legatari [ c.c. 588 ];
  4. 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [ 764 ] .
  1. 1) il coniuge superstite;
  2. 2) gli eredi legittimi presunti [ c.c. 565 ss. ];
  3. 3) l’esecutore testamentario [ c.c. 700 ss. ], gli eredi istituiti e i legatari [ c.c. 588 ];
  4. 4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [ 764 ] .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.

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