Art. 771 – Codice di procedura civile – Persone che hanno diritto di assistere all’inventario

Hanno diritto di assistere alla formazione dell'inventario:

1) il coniuge superstite;
2) gli eredi legittimi presunti [c.c. 565 ss.];
3) l'esecutore testamentario [c.c. 700 ss. ], gli eredi istituiti e i legatari [c.c. 588];
4) i creditori che hanno fatto opposizione alla rimozione dei sigilli [764].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

La norma fornisce solo il quadro generale

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