Avvocato.it

Articolo 775 Codice di procedura civile — Processo verbale d’inventario

Articolo 775 Codice di procedura civile — Processo verbale d’inventario

Il processo verbale d’inventario contiene:

  1. 1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie ;
  2. 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento ;
  3. 3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
  4. 4) l’indicazione delle altre attività e passività;
  5. 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio [ c.c. 221 ], firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.

Se alcuno degli interessati contesta l’opportunità d’inventariare qualche oggetto, l’ufficiale lo descrive nel processo verbale, facendo menzione delle osservazioni e istanze delle parti [ disp. att. 192 ].

  1. 1) la descrizione degli immobili, mediante l’indicazione della loro natura, della loro situazione, dei loro confini, e dei numeri del catasto e delle mappe censuarie ;
  2. 2) la descrizione e la stima dei mobili, con la specificazione del peso e del marchio per gli oggetti d’oro e d’argento ;
  3. 3) l’indicazione della quantità e specie delle monete per il danaro contante;
  4. 4) l’indicazione delle altre attività e passività;
  5. 5) la descrizione delle carte, scritture e note relative allo stato attivo e passivo, le quali debbono essere firmate in principio e in fine dall’ufficiale procedente. Lo stesso ufficiale deve accertare sommariamente lo stato dei libri e dei registri di commercio [ c.c. 221 ], firmarne i fogli, e lineare gli intervalli.
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

[adrotate group=”14″]

Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
[adrotate group=”16″]

Massime correlate

Cass. civ. n. 3837/1984

La presunzione di esistenza nell’asse ereditario di gioielli, denari e mobilia in una percentuale predeterminata rispetto al valore dell’asse ereditario medesimo non è vinta ai sensi dell’art. 31, comma primo R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270 (legge tributaria sulle successioni) [ v. ora art. 5 26 ottobre 1972, n. 637 ], da un verbale di inventario redatto nello studio del notaio rogante da cui risulti l’inesistenza di tali beni, ove siffatto verbale non rechi l’indicazione che il notaio si è recato nell’abitazione del de cuius per effettuare la ricognizione diretta dei beniiviesistenti, atteso che l’incompletezza, quantunque non ascrivibile a colpa dell’erede, concerne proprio gli elementi afferenti alla presunzione. Peraltro ai predetti fini è irrilevante una successiva attestazione rilasciata dallo stesso notaio e certificante che egli si era recato nell’abitazione del de cuius, prima di procedere alla relazione, trattandosi di una semplice scrittura privata al di fuori dell’ambito della funzione documentativa pubblica. Un verbale d’inventario anche se inidoneo a superare la presunzione di esistenza nell’asse ereditario di gioielli, denari e mobilia in una percentuale predeterminata rispetto al valore dell’asse ereditario medesimo, in quanto non recante l’attestazione della ricerca direttamente effettuata nell’abitazione del de cuius per accertare l’inesistenza di tali beni, è però valido ad evitare la decadenza degli eredi dal beneficio dello spostamento del termine per la presentazione della denuncia di successione ai sensi dell’art. 56, comma secondo, R.D. n. 3270 del 1923.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2048/1979

La presunzione di esistenza nell’eredità di gioielli, denaro e mobilia, in percentuale predeterminata rispetto al valore dell’asse, ai sensi e sotto il vigore del primo comma dell’art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, [ v. ora art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ], può essere vinta dalle risultanze di un inventario di eredità beneficiata, di tutela, di fallimento, od effettuato in seguito ad apposizione di sigilli, secondo la previsione del terzo comma della citata norma, solo alla duplice condizione che l’inventario stesso risulti completo di tutte le indicazioni prescritte dall’art. 775 c.p.c. e che sia stato tempestivamente redatto nei termini all’uopo fissati dalla legge, o dal giudice a titolo di proroga. Gli indicati effetti, pertanto, vanno esclusi con riguardo ad un inventario, redatto in sede di accettazione dell’eredità devoluta a un minore, il quale sia stato completato ed integrato, dopo la scadenza dei termini, con l’esclusione di beni del de cuius originariamente pretermessi, ancorché per fatto non ascrivibile a colpa dell’erede.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 1293/1973

La questione di legittimità costituzionale dell’art. 775 n. 5. c.p.c., secondo cui vanno incluse nel contenuto del processo verbale di inventario le carte, le scritture e le note relative allo stato passivo, è manifestamente infondata in relazione all’art. 15 della Costituzione, giacché la corrispondenza alla quale si riferisce la norma costituzionale è soltanto quella che rappresenta mezzo di comunicazione in atto, con esclusione dei mezzi di comunicazione non più attuali.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 474/1973

Perché gli inventari di tutela, di eredità beneficiata o fallimentare o fatti in seguito ad apposizione di suggelli, disposta dall’autorità giudiziaria immediatamente dopo l’apertura della successione, possano ritenersi idonei a vincere la presunzione di cui al primo comma dell’art. 31 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270, [ v. ora art. 5 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 ], (con le conseguenze previste nei successivi commi della stessa norma), è necessario che i detti inventari siano redatti secondo le tassative disposizioni dell’art. 775 c.p.c. e che contengano — in ogni caso — o la certificazione della inesistenza di gioielli, denari e mobilia, ovvero l’indicazione del loro valore (minore rispetto a quello risultante dall’applicazione del criterio presuntivo), sul quale possa essere concretamente computata l’aliquota dell’imposta. In particolare, non è idoneo a vincere la suindicata presunzione l’inventario per accettazione di eredità beneficiata che, di fronte alla contestata opportunità, da parte degli interessati, di inventariare alcuni oggetti (nella specie, mobili), contenga la semplice descrizione di essi e non anche la stima, giacché in questa ipotesi, pur producendo l’inventario effetti civili, difetta di un dato essenziale per i calcoli richiesti dalla norma tributaria.

[adrotate group=”16″]

Cass. civ. n. 2683/1972

Un inventario di eredità beneficiata non costituisce di per sé, ossia automaticamente, strumento idoneo a vincere la presunzione di esistenza di gioielli e mobilia di cui all’art. 31 della legge sulle successioni (R.D. 30 dicembre 1923, n. 3270), ancorché non impugnato agli effetti civilistici del beneficiario. Tale articolo fa riferimento agli inventari (di tutela o di eredità beneficiata o fallimentare, o compiuti in seguito ad apposizione di sigilli), in quanto essi rappresentano utili mezzi di prova dell’effettiva entità dei beni mobili del de cuius, sempre però che dagli stessi risulti incontestabilmente provato un valore minore, o maggiore di quello presunto, ovvero l’inesistenza assoluta di gioielli, denaro, mobili. L’amministrazione finanziaria, pertanto, ad evitare evasioni fiscali, può sempre contestare la regolarità, la completezza e la veridicità dell’inventario. (Nella specie, quasi tutti i beni mobili esistenti nell’abitazione del de cuius erano stati esclusi senza descriverli dall’inventario, in quanto ritenuti di proprietà della vedova, in violazione del precetto dell’art. 775 ultimo comma, c.p.c.; la Cassazione ha rilevato che, stante la presunzione di proprietà dei mobili rinvenuti nell’abitazione del defunto, con conseguente inclusione nell’asse ereditario, la mancata completa elencazione di quanto in essa si trovava rendeva impossibile il controllo sul numero, natura, appartenenza dei beni relitti, sicché esattamente la corte del merito aveva ritenuto di dover far capo alla presunzione di cui all’art. 31 cit. nonostante la redazione dell’irrituale inventario).

[adrotate group=”16″]

[adrotate group=”15″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze