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Articolo 776 Codice di procedura civile — Consegna delle cose mobili inventariate

Articolo 776 Codice di procedura civile — Consegna delle cose mobili inventariate

Le cose mobili e le carte inventariate sono consegnate alla persona indicata dalle parti interessate, o, in mancanza, nominata con decreto dal giudice, su istanza di una delle parti, sentite le altre.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6997/1983

In ipotesi di inventario di asse ereditario in contestazione, avverso il provvedimento emesso dal tribunale in sede di reclamo contro il decreto pretorile che, a norma dell’art. 776 c.p.c., ha nominato la persona alla quale consegnare le cose mobili inventariate, è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione che non acquista autorità di cosa giudicata e che, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede, può essere in ogni tempo revocato e modificato.

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Cass. civ. n. 35/1976

Il provvedimento di nomina del curatore dei beni ereditari rilasciato ai creditori ed ai legatari delgi eredi accettanti con il beneficio dell’inventario, ha natura di provvedimento di volontaria giurisdizione, poiché non tende alla composizione di un contrasto di interessi, bensì a regolare l’interesse comune di tutte le parti alla prosecuzione della liquidazione della eredità accettata con il beneficio dell’inventario. Eguale natura hanno, in quanto provvedimenti di secondo grado, sia il provvedimento di sostituzione del curatore, sia il successivo decreto emesso dal tribunale in sede di reclamo a norma dell’art. 739 c.p.c.. Ne consegue che i suddetti provvedimenti non sono impugnabili con il ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

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