Art. 785 – Codice di procedura civile – Pronuncia sulla domanda di divisione

Se non sorgono contestazioni sul diritto alla divisione, essa è disposta con ordinanza del giudice istruttore ; altrimenti questi provvede a norma dell'articolo 187.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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