Art. 784 – Codice di procedura civile – Litisconsorzio necessario

Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono [12 3, 22, 23, 102; c.c. 713 ss., 1111ss., 2646].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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