Art. 802 – Codice di procedura civile – Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri
[Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti, sentito il pubblico ministero. Se l'assunzione dei mezzi di prova è chiesta dalla parte interessata, l'istanza è proposta alla corte mediante ricorso [125], al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione è domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15715/2023
In materia fallimentare, il principio della "par condicio creditorum" costituisce la chiave di lettura di diversi istituti, ivi compresa la revocatoria fallimentare, la quale, essendo volta a contemperare l'interesse dei creditori al recupero, nel patrimonio del fallito, della maggiore quantità di beni, in vista dell'esecuzione concorsuale, con quello al normale svolgimento dell'attività economica e alla stabilità dei diritti, può essere derogata soltanto in presenza di specifiche disposizioni di legge che sottraggano ad essa determinati atti o pagamenti, senza che possa, tra queste, contemplarsi il disposto di cui all'art. 802 c.nav., nella versione antecedente all'art. 3-bis d.lgs. n. 96 del 2005, che impone al direttore dell'aeroporto di non autorizzare la partenza dell'aeromobile se l'esercente e il comandante non hanno provveduto alla corresponsione, tra gli altri, di tasse e diritti dovuti, essendo tale norma finalizzata a tutelare il diritto del gestore dei servizi aeroportuali di percepire il corrispettivo dei servizi resi e non ad esentarlo dal rischio di una futura revocatoria in deroga al precetto generale dell'art. 67, comma 2, l.fall..