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Articolo 806 Codice di procedura civile — Controversie arbitrabili

Articolo 806 Codice di procedura civile — Controversie arbitrabili

Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

Le controversie di cui all’articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 3887/2014

L’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di una persona giuridica privata è compromettibile in arbitri, concernendo essa, pur se posta a tutela di un interesse “collettivo”, diritti patrimoniali disponibili all’interno di un rapporto contrattuale, senza coinvolgere interessi di terzi estranei, se non in modo eventuale ed indiretto, ferma l’inapplicabilità dell’art. 34 del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, alla relativa clausola statutarie, trattandosi di disposizione dettata per l’arbitrato societario.

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Cass. civ. n. 2126/2014

In tema di arbitrato, è preclusa la compromettibilità in arbitri delle controversie relative ad interessi legittimi, con riferimento alle posizioni soggettive dei privati su cui incidono gli atti autoritativi della P.A., in quanto sottratte alla disponibilità delle parti.

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Cass. civ. n. 6284/2013

Il divieto di compromettibilità in arbitri, stabilito con riferimento alle controversie relative alla determinazione del canone dall’art. 54 della legge 27 luglio 1978, n. 392, non preclude agli arbitri – investiti della domanda di rescissione per eccessiva sproporzione tra il corrispettivo dovuto al locatore ed il godimento dell’immobile – di confrontare il canone corrisposto in forza di un precedente contratto di locazione e quello della cui sproporzione si controverte, atteso che tale valutazione incidentale non ha alcuna incidenza sulla determinazione del canone precedentemente pattuito, il quale viene in rilievo solo come parametro indiziario della dedotta lesione “ultra dimidium”.

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Cass. civ. n. 15890/2012

La controversia sulla nullità della delibera assembleare di una società a responsabilità limitata, in relazione all’omessa convocazione del socio, quale soggetta al regime di sanatoria previsto dall’art. 2379 bis c.c., è compromettibile in arbitri, atteso che l’area della non compromettibilità è ristretta all’assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili.

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Cass. civ. n. 30519/2011

Le controversie associative possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili. (Nel caso di specie, la C.S. ha ritenuto assoggettabile ad arbitrato l’impugnazione della deliberazione assembleare, censurata dall’associato per la convocazione tardiva, l’omessa considerazione di una richiesta di rinvio, l’erroneo calcolo delle maggioranze, l’esclusione dello scopo di lucro del sodalizio, la limitazione dell’attività del medesimo entro la regione e la previsione dell’approvazione di un bilancio preventivo entro il 30 novembre di ciascun anno).

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Cass. civ. n. 2611/1985

Le controversie concernenti diritti disponibili possono essere oggetto tanto di arbitrato rituale, quanto di arbitrato irrituale o libero, indipendentemente dalla circostanza che la legge ne contempli la risoluzione in via giudiziaria mediante azione tipica. Pertanto, la clausola dello statuto di una società cooperativa edilizia, che devolva ad arbitri le questioni che insorgano sulla legittimità della delibera di esclusione del socio, può integrare, investendo posizioni soggettive disponibili (all’infuori della ipotesi della società composta da due soci, nella quale l’esclusione coinvolge gli interessi generali relativi alla vita della società stessa), sia l’uno che l’altro tipo di arbitrato, a secondo che la volontà delle parti sia rivolta ad ottenere dagli arbitri una pronuncia di tipo giurisdizionale, in esito allo specifico procedimento all’uopo contemplato dal codice di rito, ovvero a conferire agli stessi mandato per una soluzione negoziale della contesa, che si impegnano preventivamente a far propria.

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Cass. civ. n. 3406/1984

L’art. 1137, secondo comma, c.c., nel riconoscere ad ogni condomino dissenziente la facoltà di ricorrere all’autorità giudiziaria avverso le deliberazioni dell’assemblea del condominio, non pone una riserva di competenza assoluta ed esclusiva del giudice ordinario e, quindi, non esclude la compromettibilità in arbitri di tali controversie, le quali, d’altronde, non rientrano in alcuno dei divieti sanciti dagli artt. 806 e 808 c.c. Conseguentemente, è valida la norma del regolamento condominiale relativa al deferimento ad arbitri del ricorso contro le deliberazioni assembleari viziate da nullità o annullabilità, senza che rilevi in contrario, in relazione alla tutela assicurata dall’art. 1137 citato, l’impossibilità per gli arbitri di sospendere l’esecuzione della delibera impugnata, sempre invocabile dinanzi al giudice ordinario ai sensi dell’art. 700 c.p.c., né la prevista rimessione della nomina di uno degli arbitri al condominio, la cui inerzia è superabile con ricorso al presidente del tribunale competente ex art. 810, secondo comma, c.p.c.

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Cass. civ. n. 2084/1984

La clausola compromissoria, con cui nel contratto sociale i soci (nella specie: di una società in nome collettivo) rimettano ad arbitri le controversie in ordine all’esclusione di soci dalla società, è giuridicamente valida, alla luce dell’art. 806 c.p.c., e, comporta, con il sostituire al giudizio di opposizione previsto dall’art. 2287 c.c., un giudizio arbitrale, il venir meno, senza possibilità di reviviscenza del termine di decadenza (trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione) fissato da quest’ultima norma per l’inizio dell’azione davanti al tribunale, trattandosi di termine disponibile, ed incompatibile con la struttura del procedimento arbitrale. Tale termine, pertanto, ove vi sia stata concorde rinunzia al procedimento arbitrale, non può trovare più applicazione per l’opposizione ex art. 2287 citato, che sia stata successivamente proposta.

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