Art. 409 – Codice di procedura civile – Controversie individuali di lavoro
Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:
1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 5196/2024
Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.
Cass. civ. n. 1909/2024
La nullità, prevista dall'art. 413, ult. comma, c.p.c., delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro non riguarda soltanto i rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale apposta al contratto di cessione del credito retributivo ai fini del pagamento, da parte del lavoratore, delle quote di associazione al sindacato).
Cass. civ. n. 13432/2023
In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro.
Cass. civ. n. 14214/2022
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è competente il giudice del lavoro, e non quello della prevenzione, a decidere sulla domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito che presuppone l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.
Cass. civ. n. 36430/2021
Le controversie sulla determinazione del compenso dell'amministratore di condominio rientrano nella competenza del giudice ordinario e non in quella del giudice del lavoro, giacché il rapporto tra quello ed il condominio non solo è qualificabile in termini di mandato (le cui disposizioni sono applicabili ex art. 1129, comma 15, c.c., per quanto non disciplinato in modo specifico da detta norma), ma è, altresì, privo del requisito della coordinazione ed ingerenza caratterizzante la parasubordinazione ex art. 409, comma 1, n. 3., c.p.c., stante la particolare natura del condominio (soggetto sostanzialmente privo di organizzazione ed avente come unico fine la gestione dei beni comuni in funzione del godimento della proprietà esclusiva), la quale esclude sia qualsiasi inserimento dell'amministratore in una qualche organizzazione esterna, che un potere continuo e diffuso di intervento ed intromissione del preponente, tanto più considerato che la l. n. 220 del 2012 ha ulteriormente delineato l'attività dell'amministratore in termini di professionalità e autonomia. (Rigetta, TRIBUNALE PESCARA, 28/01/2016).
Cass. civ. n. 12308/2019
Il giudice del lavoro è competente funzionalmente a decidere in merito alla domanda di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato o d'opera, presentata dall'amministratore unico di una società, che abbia ad oggetto l'accertamento e l'esecuzione di un rapporto di lavoro che si sostanzia in attività estranee alle funzioni inerenti il rapporto organico.
Cass. civ. n. 285/2019
Il rapporto intercorrente tra la società di capitali ed il suo amministratore è di immedesimazione organica e ad esso non si applicano né l'art. 36 Cost. né l'art. 409, comma 1, n. 3) c.p.c.. Ne consegue che è legittima la previsione statutaria di gratuità delle relative funzioni.
Cass. civ. n. 410/2018
L’azione di risarcimento proposta dal datore di lavoro nei confronti del terzo, in conseguenza delle lesioni personali subite da un proprio dipendente, per il danno derivante dalla mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative dello stesso, non rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto di lavoro tra l’attore ed il danneggiato non è l'oggetto della relativa controversia.
Cass. civ. n. 12460/2017
In tema di controversie tra socio e cooperativa l’art. 5, comma 2, della l. n. 142 del 2001, come sostituito dall’art. 9 della l. n. 30 del 2003, contempla la competenza del tribunale in composizione ordinaria limitatamente alle “controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica”, senza che detto assetto normativo sia stato mutato dalla l. n. 27 del 2012, posto che il principio della forza di attrazione del rito del lavoro, di cui all’art. 40, comma 3, c.p.c., costituisce regola cui deve riconoscersi carattere generale e preminente, per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del giudice del lavoro in una controversia ove il “petitum” era costituito dalla richiesta di condanna della società committente, reale datrice di lavoro, al pagamento dei corrispettivi in favore dei soci–lavoratori, anche se in solido con alcune società interposte, ritenendo irrilevante l’ulteriore domanda diretta all’accertamento della simulazione del rapporto di lavoro mediante lo schema cooperativistico).
Cass. civ. n. 16626/2016
Il singolo lavoratore non è titolare di un interesse ad agire in prevenzione rispetto a provvedimenti organizzativi datoriali solo potenzialmente lesivi della sua posizione giuridica, in quanto il datore di lavoro, nell'esplicazione della libera iniziativa economica garantita dall'art. 41 Cost., non è vincolato nei confronti della generalità dei dipendenti, né dagli obblighi generali di correttezza e buona fede derivano obbligazioni autonome nei suoi confronti. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello ed escluso l'interesse ad agire di singoli lavoratori avverso un provvedimento datoriale che negava l'autorizzazione per cambio turno, ed ad altri fini, per i dipendenti già assenti per malattia in periodi di massima concentrazione delle ferie o assenti al controllo fiscale o in altre condizioni specificamente elencate, nessuna delle quali in concreto sussistente in capo ad essi).
Cass. civ. n. 18110/2015
La domanda di risarcimento per danno da "mobbing", avanzata dal socio di una società cooperativa nei confronti della compagine sociale in relazione a prestazioni lavorative ricomprese nell'oggetto sociale, rientra nella competenza funzionale del giudice del lavoro anche quando i rapporti di lavoro instaurati siano temporanei, permanendo la distinzione con il rapporto sociale, sicché, in forza dell'art. 806 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 40 del 2006, "ratione temporis" applicabile), la clausola compromissoria, contenuta nello statuto della cooperativa e non prevista da accordi o contratti collettivi, non è idonea a impedire la valida adizione dell'autorità giudiziaria.
Cass. civ. n. 15619/2015
Qualora la responsabilità del direttore generale di una società per azioni sia stata dedotta sotto il profilo delle inadempienze poste in essere nello svolgimento delle sue mansioni, ossia nell'ambito del rapporto di lavoro (nella specie, in relazione alle scelte operative adottate, asseritamente in violazione degli obblighi di diligenza, fedeltà e lealtà, che avevano comportato l'errato investimento di titoli della società), l'azione non va proposta alla sezione specializzata di cui al d.lgs. n. 168 del 2003 ma al giudice del lavoro, attesa l'espressa salvezza stabilita dall'art. 2396 c.c.
Cass. civ. n. 7007/2015
In tema d'impresa familiare, la cognizione del giudice del lavoro, ex art. 409 cod. proc. civ., non è circoscritta all'accertamento del diritto alla remunerazione dei soggetti indicati dall'art. 230 bis cod. civ., ma comprende la domanda con la quale un coniuge, previo accertamento della partecipazione all'impresa familiare con l'altro coniuge, chieda, ai sensi della disposizione citata, l'attribuzione di beni o di quote di beni, che assuma acquistati con i proventi dell'impresa stessa, posto che tali pretese trovano titolo nel rapporto di collaborazione personale, continuativa e coordinata, riconducibile nella previsione dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., il quale non diversifica le controversie in ragione del fatto che sia stata proposta una domanda di accertamento ovvero di condanna.
Cass. civ. n. 3029/2015
In materia di rapporti di agenzia, ove l'agente abbia organizzato la propria attività di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non è ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell'art. 409, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., sicché non può essere riconosciuta in via automatica la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore dell'agente.
Cass. civ. n. 17869/2014
In materia di lavoro dei detenuti, trattandosi di rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria ed interessi poiché non ricorre la medesima "ratio" di cui alla pronuncia di accoglimento della Corte costituzionale n. 459 del 2000 - che ha escluso il divieto per i crediti dei lavoratori privati - ma sussistono ragioni di contenimento della spesa pubblica, che giustificano la differenziazione della disciplina.
Cass. civ. n. 14373/2014
Il rapporto di lavoro degli addetti ad una ferrovia in concessione, in seguito alla revoca della concessione ed al suo affidamento ad una gestione governativa, integra un rapporto di pubblico impiego, in quanto di nuovo riferibile allo Stato e non ad un'impresa distinta dalla sua organizzazione pubblicistica, atteso che l'azienda in gestione commissariale sopravvive all'affidamento della gestione del servizio alle Ferrovie dello Stato s.p.a. e la titolarità dei rapporti di lavoro continua ad intercorrere tra la gestione governativa ed i suoi dipendenti.
Cass. civ. n. 2397/2014
Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e costituisce controversia individuale di lavoro, ex art. 409 cod. proc. civ., la domanda proposta da un dipendente pubblico - il cui rapporto risulti, "ratione temporis", contrattualizzato - diretta a far valere, nei confronti del proprio datore di lavoro, il diritto di accedere a taluni documenti del proprio fascicolo personale, poiché mira a tutelare una situazione soggettiva che trova la sua fonte nel rapporto di lavoro e non la pretesa, spettante a qualsiasi interessato, di conseguire l'accesso a documenti amministrativi che lo riguardino, con la conseguenza che la stessa resta sottratta all'operatività sia dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (che devolve al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla tutela del diritto di accesso da parte di chiunque vi abbia interesse), sia dell'art. 152, comma 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo cui le controversie in materia di trattamento di dati personali sono definite dall'autorità giudiziaria ordinaria con sentenza ricorribile solo per cassazione.
Cass. civ. n. 20358/2013
Le controversie fra enti locali e loro dipendenti relative a trattamenti supplementari di fine servizio, dovuti da tali enti in virtù di un'obbligazione autonomamente assunta (nell'ambito di una previdenza interna di carattere aziendale) e fatti salvi - per il personale in servizio alla data del 1 marzo 1966 - dall'art. 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, attenendo a prestazioni, di contenuto genericamente previdenziale, che ineriscono strettamente al rapporto di pubblico impiego e che non hanno la medesima natura del trattamento di fine servizio corrisposto dall'I.N.A.D.E.L., tenuto anche conto che la riduzione dei predetti trattamenti supplementari prevista dallo stesso art. 17 della citata legge (in misura pari all'ammontare dell'aumento da questa apportato al trattamento corrisposto dall'I.N.A.D.E.L.) deriva dal carattere integrativo proprio di tali trattamenti. (Fattispecie relativa a rapporti di lavoro cessati anteriormente al 30 giugno 1998).
Cass. civ. n. 12188/2013
La controversia relativa al compenso da corrispondere per un rapporto di lavoro nella quale non vi sia accordo tra le parti in merito alla natura autonoma o subordinata, alla sua esatta qualificazione come rapporto di agenzia o di procacciamento di affari e, quindi, all'individuazione del giudice competente, deve essere attribuita alla competenza del giudice del lavoro, in quanto le suddette questioni relative alla qualificazione del rapporto, così come le questioni attinenti alla mancata iscrizione del lavoratore nell'albo degli agenti, riguardando il merito della controversia, non rilevano ai fini processuali.
Cass. civ. n. 9415/2012
Qualora il lavoratore, danneggiato da un sinistro stradale occorso mentre si trovava a bordo di un'autovettura di servizio, agisca per il risarcimento nei confronti del datore di lavoro, proprietario del mezzo, senza far riferimento al rapporto di lavoro, ma a titolo di responsabilità extracontrattuale da circolazione di veicoli, la competenza non appartiene al giudice del lavoro, ma al giudice ordinario.
Cass. civ. n. 15535/2011
La società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d'imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l'impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente.
Cass. civ. n. 12907/2011
In tema di rapporto di lavoro, sorto ed eseguito all'estero, assume rilevanza, quale criterio generale di radicamento della competenza giurisdizionale del giudice italiano, il dato oggettivo del domicilio o della residenza in Italia del convenuto, a prescindere dalla nazionalità.
Cass. civ. n. 1877/2011
La domanda dell'ex pubblico dipendente che agisca in giudizio per la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'errore, da quest'ultima commesso, nel calcolo della sua posizione contributiva, trova fondamento nel rapporto di lavoro e va devoluta al giudice ordinario od a quello amministrativo sulla base della regola fissata dall'art. 69, comma 7, del d.l.vo 30 marzo 2001, n. 165, e, nel caso di dipendente cessato dal servizio anteriormente al 30 giugno 1998 (privatizzazione del pubblico impiego), va sempre dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo.
Cass. civ. n. 24692/2010
In tema di lavoro del socio di cooperativa, nel regime successivo all'entrata in vigore della legge 14 febbraio 2003, n. 30, la controversia sul licenziamento intimato in dipendenza o contestualmente all'esclusione del socio non spetta alla competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro, ma compete al tribunale ordinario (nella specie, con il rito societario di cui al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 5, "ratione temporis" applicabile), avendo la legge richiamata valorizzato la dipendenza del rapporto di lavoro da quello societario, l'accertamento della cui legittima cessazione è pregiudiziale a quello della legittimità del licenziamento.
Cass. civ. n. 10974/2010
La prestazione di volontariato, per sua natura gratuita e spontanea, non è soggetta alla disciplina sul volontariato, ma alla disciplina giuslavoristica del rapporto di lavoro, se, indipendentemente dal "nomen juris", il volontario sia assunto e retribuito con un compenso che superi il mero rimborso spese. (Nella specie, relativa a prestazioni di assistenza svolte da un lavoratore a favore del SUNIA, la S.C. nel rigettare il ricorso, ha ritenuto correttamente motivata la sentenza di merito attesa la piena autonomia delle modalità della prestazione offerta dal prestatore, i cui comportamenti si erano sviluppati anche in termini configgenti con la linea dell'organizzazione sindacale fino a determinare la cessazione del rapporto, in alcuna misura imputabile a violazioni di obblighi di lavoro; anche con riguardo agli indici cosiddetti sussidiari, inoltre, la corte di merito aveva sottolineato il carattere non fisso e meramente eventuale del compenso in quanto costituito dagli importi, provenienti dal tesseramento, residuati dalla quota attribuita al sindacato e da quella al medesimo trattenuta per rimborso spese).
Cass. civ. n. 8214/2009
In materia di rapporti di agenzia e di procacciamento d'affari si applicano le disposizioni relative alle controversie individuali di lavoro, ai sensi dell'art. 409, comma primo, n. 3, c.p.c., ove il rapporto presenti le caratteristiche del coordinamento, della continuità e della prevalente personalità della prestazione. Ne consegue che, dovendo la determinazione della competenza essere effettuata in base al contenuto della domanda giudiziale, va esclusa la competenza del giudice del lavoro allorché si prospetti che l'attività viene realizzata attraverso una struttura organizzativa piramidale. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha ritenuto la correttezza della decisione del giudice di pace, il quale, alla stregua delle indicazioni contenute nell'atto di citazione, che delineavano una organizzazione con diversi livelli di operatività e la presenza di collaboratori in posizione subalterna al ricorrente, aveva disatteso l'eccezione di incompetenza).
Cass. civ. n. 3192/2009
In materia di pubblico impiego privatizzato, la sottoposizione delle controversie di lavoro dei pubblici dipendenti al giudice del lavoro determina l'applicazione delle relative norme processuali. Ne consegue che, dovendo l'impugnazione di un provvedimento giurisdizionale essere proposta, in applicazione del principio cosiddetto dell'apparenza, nelle forme ed entro i termini previsti dalla legge rispetto alla domanda così come qualificata dal giudice, le cui determinazioni sul rito adottato assumono, indipendentemente dall'esattezza della relativa valutazione, funzione enunciativa della natura della vertenza così da assicurare il massimo grado di certezza al regime dei termini di impugnazione, alla relativa controversia non si applica la sospensione feriale dei termini ai sensi dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969. (Fattispecie in tema di ricorso contro un provvedimento disciplinare inflitto dal Ministero delle Finanze, deciso in primo grado dal giudice del lavoro e impugnato innanzi alla Corte d'appello, sezione lavoro, oltre il termine lungo ex art. 327 cod. proc. civ.; la S.C., in applicazione del principio di cui alla massima, ha dichiarato inammissibile il ricorso).
Cass. civ. n. 3052/2009
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale (e del relativo contratto di lavoro), previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti organizzativi, attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici e i modi di conferimento della titolarità degli stessi. Non può infatti operare in tal caso il potere di disapplicazione previsto dall'art. 63, comma 1, del D.lgs. n. 165 del 2001, il quale presuppone che sia dedotto in causa un diritto soggettivo, su cui incide il provvedimento amministrativo, e non (come nella specie) una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto devoluta al giudice amministrativo la controversia nella quale alcuni funzionari comunali - deducendo la lesione delle aspettative di avanzamento nella carriera e il relativo danno - chiedevano la rimozione del provvedimento sindacale di conferimento di incarico dirigenziale a persona esterna, adottato sulla base di un atto organizzativo della Giunta che, modificando il regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e servizi, aveva consentito l'attribuzione di incarichi dirigenziali fuori dalla dotazione organica, invece che la scelta nell'ambito dei dipendenti).
Cass. civ. n. 24361/2008
Perché sia configurabile un rapporto di cosiddetta parasubordinazione ai sensi dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., devoluto alla competenza del giudice del lavoro, è necessario che la prestazione d'opera del collaboratore autonomo con l'ente preponente sia continuativa e personale, o prevalentemente personale, e che l'attività si svolga in connessione o collegamento con il preponente stesso, per contribuire al conseguimento delle finalità cui esso mira. Ne consegue che, ove la prestazione (avente ad oggetto l'accertamento e la descrizione dei nuovi beni aziendali) sia quella di un ingegnere, assume rilievo il momento della continuità collaborativa e del coordinamento con la struttura dell'ente, che prevale sulla specificità e professionalità dei singoli incarichi. (Nella specie, la S.C., nel rigettare il ricorso, ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato il rapporto in termini di parasubordinazione attesa la durata, decennale, della collaborazione, la cadenza mensile degli incarichi, la natura del compenso percepito, rapportata al valore di stima del bene e con un "minimo garantito", nonché per il persistente e continuativo collegamento con i capi progetto, i capi servizio e gli impiegati della società, a cui il prestatore, nell'espletamento della sua attività, doveva rapportarsi, ritenendo quindi ininfluente accertare che il medesimo effettuasse anche perizie sommarie di stima dei beni ).
Cass. civ. n. 18618/2008
Qualora sia configurabile un rapporto di funzionario (come, nella specie il rapporto che lega il Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica della Valle Telesina all'ente) per le relative controversie la giurisdizione va determinata in applicazione dei criteri generali, tenendo conto delle situazioni giuridiche sostanziali di diritto soggettivo o di interesse legittimo fatte valere in giudizio ed individuabili alla stregua del "petitum" sostanziale. Ne consegue che rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo la domanda proposta (dall'anzidetto Commissario) per la corresponsione di compensi legati all'esercizio di tale funzione, giacché il trattamento economico del funzionario onorario, in mancanza di specifiche previsioni di legge, ha natura indennitaria e non retributiva, con esclusione di qualsiasi nesso di sinallagmaticità, restando affidato, quindi, alle libere e discrezionali determinazioni dell'autorità che procede all'investitura, di fronte alle quali il funzionario ha un mero interesse legittimo.
Cass. civ. n. 12348/2007
La disposizione del quarto comma dell'art. 63 del D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, che attribuisce alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti si riferisce solo al reclutamento basato su prove di concorso, caratterizzato da una fase di individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione e da una successiva fase di svolgimento delle prove e di confronto delle capacità, diretta ad operare la selezione in modo obiettivo e dominata da una discrezionalità (non solo tecnica, ma anche) amministrativa nella valutazione dei candidati; detta disposizione non riguarda, pertanto, le controversie nelle quali si intenda far valere il diritto al lavoro, in relazione al quale la P.A. è dotata unicamente di un potere di accertamento e di valutazione tecnica. Ne consegue che la controversia con la quale si chieda il risarcimento dei danni, per non avere la P.A. – ai fini della formazione della graduatoria definitiva relativa ad una procedura concorsuale – valutato il titolo di riserva spettante agli invalidi civili ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482 (ora legge 12 marzo 1999, n. 68), è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, atteso che la relativa disciplina non lascia alla P.A. alcun criterio di discrezionalità in relazione alla posizione soggettiva dell'invalido, che si configura come diritto al posto riservato quale appartenente a categoria protetta.
Cass. civ. n. 27576/2006
Le controversie inerenti ad un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sono soggette al rito del lavoro soltanto qualora l'attività del collaboratore sia caratterizzata da prestazioni di natura prevalentemente personale; tale requisito manca, con conseguente insussistenza della competenza del giudice del lavoro, nel caso in cui la controversia riguardi un siffatto rapporto di collaborazione nel quale, però, l'attività del collaboratore sia esercitata da una società, anche se di persone o irregolare ovvero di fatto, poiché, in tal caso, l'attività medesima non è riferibile a persone fisiche e, quindi, non riveste – così come richiesto dall'art. 409 n. 3 c.p.c. – carattere prevalentemente personale. (Nella specie, la S.C., alla luce dell'enunciato principio, ha affermato, in sede di regolamento, la competenza del tribunale ordinario, anziché quella del giudice del lavoro come ravvisata nella sentenza impugnata, con riferimento alla cognizione di una controversia proposta da una società di capitali nei confronti di una Srl per il pagamento di somme relative a credito derivante da differenze tariffarie per trasporti effettuati dalla prima nell'interesse della seconda).
Cass. civ. n. 21028/2006
L'elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale, mentre altri elementi, quali l'assenza di rischio, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario e la forma della retribuzione assumono natura meramente sussidiaria e di per se non decisiva; sicché qualora vi sia una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice deve ritenere che l'onere della prova a carico dell'attore non sia stato assolto e non già propendere per la natura subordinata del rapporto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio, per contraddittorietà della motivazione, la sentenza di merito che, in un giudizio di opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'I.N.P.S. per il pagamento di oneri contributivi omessi in relazione a rapporti di lavoro non regolarizzati con riguardo ad alcune operatrici telefoniche dell'associazione «S.O.S. Infanzia. Il Telefono Azzurro» aveva valorizzato, onde ritenere la natura subordinata dei rapporti di lavoro, meri elementi di contorno, di per se non decisivi, quali la misura dell'orario, la modalità di determinazione del compenso, i limiti dell'autonomia delle collaboratrici e la circostanza che il presidente dell'associazione impartisse delle direttive e desse delle regole, senza tener conto dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa e della volontà di costituire rapporti di lavoro autonomo espressa dalle parti negli accordi negoziali).
Cass. civ. n. 7039/2006
In materia di rapporti di pubblico impiego, il giudice ordinario che dichiari il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo non può disporre la rimessione delle parti davanti a detto giudice, con gli effetti ricollegabili alla translatio iudicii.