Art. 409 – Codice di procedura civile – Controversie individuali di lavoro

Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;
2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;
3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato. La collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente l'attività lavorativa;
4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;
5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, sempreché non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 5196/2024

Se con l'ordinanza che dispone il mutamento del rito deve essere assegnato un termine perentorio per l'eventuale integrazione degli atti mediante memorie o documenti (come nel caso di passaggio dal rito speciale cd. Fornero al rito ordinario del lavoro), la mancata assegnazione di detto termine, a cui faccia seguito l'immediata decisione della causa con motivazione contestuale, determina ex se la nullità della decisione per l'impedimento frapposto alla possibilità delle parti di svolgere con completezza il diritto di difesa, cosicché l'indicazione di uno specifico pregiudizio processuale in concreto derivato dal rito adottato non è necessaria per far valere tale invalidità, al cui accertamento il giudice di appello non può far seguire la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 c.p.c., essendo tenuto a deciderla nel merito previa assegnazione del predetto termine.

Cass. civ. n. 1909/2024

La nullità, prevista dall'art. 413, ult. comma, c.p.c., delle clausole derogative della competenza per territorio del giudice del lavoro non riguarda soltanto i rapporti elencati dall'art. 409 c.p.c., ma anche quelli ad essi avvinti da uno stretto collegamento negoziale. (Nella specie, la S.C. ha affermato la nullità della clausola di deroga alla competenza territoriale apposta al contratto di cessione del credito retributivo ai fini del pagamento, da parte del lavoratore, delle quote di associazione al sindacato).

Cass. civ. n. 13432/2023

In caso di sequestro dell'azienda disposto ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 (cd. "codice antimafia"), la competenza all'accertamento dei crediti da lavoro subordinato, anteriori al provvedimento di sequestro, spetta al giudice delegato del procedimento di prevenzione e non al giudice del lavoro.

Cass. civ. n. 14214/2022

In tema di misure di prevenzione patrimoniali, è competente il giudice del lavoro, e non quello della prevenzione, a decidere sulla domanda di ammissione al passivo avente ad oggetto un credito che presuppone l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato.

Cass. civ. n. 410/2018

L’azione di risarcimento proposta dal datore di lavoro nei confronti del terzo, in conseguenza delle lesioni personali subite da un proprio dipendente, per il danno derivante dalla mancata utilizzazione delle prestazioni lavorative dello stesso, non rientra nella competenza del giudice del lavoro, in quanto il rapporto di lavoro tra l’attore ed il danneggiato non è l'oggetto della relativa controversia.

Cass. civ. n. 12460/2017

In tema di controversie tra socio e cooperativa l’art. 5, comma 2, della l. n. 142 del 2001, come sostituito dall’art. 9 della l. n. 30 del 2003, contempla la competenza del tribunale in composizione ordinaria limitatamente alle “controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica”, senza che detto assetto normativo sia stato mutato dalla l. n. 27 del 2012, posto che il principio della forza di attrazione del rito del lavoro, di cui all’art. 40, comma 3, c.p.c., costituisce regola cui deve riconoscersi carattere generale e preminente, per gli interessi di rilevanza costituzionale che la norma processuale è preordinata a garantire. (Nella specie, la S.C. ha affermato la competenza del giudice del lavoro in una controversia ove il “petitum” era costituito dalla richiesta di condanna della società committente, reale datrice di lavoro, al pagamento dei corrispettivi in favore dei soci–lavoratori, anche se in solido con alcune società interposte, ritenendo irrilevante l’ulteriore domanda diretta all’accertamento della simulazione del rapporto di lavoro mediante lo schema cooperativistico).

Cass. civ. n. 2397/2014

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e costituisce controversia individuale di lavoro, ex art. 409 cod. proc. civ., la domanda proposta da un dipendente pubblico - il cui rapporto risulti, "ratione temporis", contrattualizzato - diretta a far valere, nei confronti del proprio datore di lavoro, il diritto di accedere a taluni documenti del proprio fascicolo personale, poiché mira a tutelare una situazione soggettiva che trova la sua fonte nel rapporto di lavoro e non la pretesa, spettante a qualsiasi interessato, di conseguire l'accesso a documenti amministrativi che lo riguardino, con la conseguenza che la stessa resta sottratta all'operatività sia dell'art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (che devolve al giudice amministrativo la cognizione delle controversie relative alla tutela del diritto di accesso da parte di chiunque vi abbia interesse), sia dell'art. 152, comma 13, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, secondo cui le controversie in materia di trattamento di dati personali sono definite dall'autorità giudiziaria ordinaria con sentenza ricorribile solo per cassazione.

Cass. civ. n. 10382/1990

Con riguardo all'attività professionale svolta da un legale in favore di una società, l'esistenza di un contratto di clientela costituisce un importante indizio dell'esistenza di un rapporto di parasubordinazione (art. 409 n. 3 c.p.c.) ma non anche una condizione essenziale per la configurabilità del medesimo rapporto, potendo questo desumersi alla stregua delle prospettazioni delle parti, anche dal concreto modo di svolgimento del rapporto in una valutazione ex post, dalla quale emerga che, pur in mancanza di un accordo preventivo, vi sia stata, in un arco temporale pluriennale, una reiterazione di incarichi professionali non volti solo a perseguire contingenti ed occasionali interessi della committente ma collegati con le finalità perseguite dalla sua organizzazione e riconducibili ad un più ampio rapporto di consulenza con la committente medesima.

Cass. civ. n. 1059/1990

Nell'ipotesi in cui la risoluzione della questione di competenza dipenda dalla qualificazione giuridica del rapporto controverso, la relativa decisione (non vincolante ai fini del successivo esame del merito) va adottata – salvo che la prospettazione dell'attore si riveli prima facie artificiosa e finalizzata ad una non consentita scelta del rito e del giudice – con riguardo al petitum della domanda ed alla stregua degli elementi di fatto posti a suo fondamento, senza necessità di alcuna ulteriore indagine. Pertanto, ove le pretese dell'attore concernano istituti tipici del lavoro subordinato, quali il lavoro straordinario o il trattamento di fine rapporto, la relativa controversia non può essere attribuita che alla competenza del giudice del lavoro, comportando l'eventuale qualificazione diversa del rapporto al termine dell'istruttoria il rigetto della domanda nel merito.

Cass. civ. n. 12226/1990

Con riguardo alla domanda volta a conseguire l'accertamento della natura subordinata del rapporto di lavoro e la condanna del datore di lavoro all'adempimento delle correlative obbligazioni economiche, la competenza del giudice del lavoro non è esclusa dalla deduzione del convenuto circa il carattere non subordinato del rapporto, discendendo dalla fondatezza di tale deduzione la pronuncia di rigetto della domanda nel merito e non la declinatoria d'incompetenza dell'adito giudice del lavoro.

Cass. civ. n. 1342/1990

La domanda volta al conseguimento di quanto dovuto per l'attività lavorativa svolta in favore del maso paterno fino all'espulsione dal medesimo, comportando la prospettazione a suo fondamento di un rapporto di collaborazione continuativa con l'impresa familiare, è devoluta, ai sensi dell'art. 409, n. 3, c.p.c., alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, attenendo non alla questione di competenza ma al merito della controversia le eccezioni del convenuto relative alla asserita gestione diretta e per proprio conto del maso da parte dell'attore ed all'inapplicabilità dell'art. 236 bis c.c.

Cass. civ. n. 158/1990

In tema di impresa familiare, la cognizione del giudice del lavoro, ex art. 409 c.p.c., non è circoscritta all'accertamento del diritto alla remunerazione dei soggetti indicati dall'art. 230 bis c.c., ma comprende la domanda con la quale un coniuge, previo accertamento della partecipazione all'impresa familiare con l'altro coniuge, chieda, ai sensi della disposizione citata, l'attribuzione di beni o di quote di beni, che assuma acquistati con i proventi dell'impresa stessa, posto che tali pretese trovano titolo nel rapporto di collaborazione personale, continuativa e coordinata, riconducibile nella previsione dell'art. 409, n. 3, c.p.c., il quale non diversifica le controversie in ragione del fatto che sia stata proposta una domanda di accertamento ovvero di condanna.

Cass. civ. n. 1400/1989

La controversia promossa dal preponente contro l'agente per la mancata restituzione di merci affidate in deposito in occasione del rapporto di agenzia appartiene alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, ancorché venga chiesto non la restituzione della merce ma il pagamento del relativo prezzo, trattandosi del mancato adempimento di un obbligo collaterale nascente dal suddetto rapporto di agenzia e come tale disciplinato dal combinato disposto degli artt. 409, n. 3 e 413, primo comma, c.p.c.

Cass. civ. n. 2698/1989

Qualora l'Inam, pur disponendo di un proprio ufficio legale interno, si avvalga in modo continuativo della collaborazione di avvocati e procuratori esterni, operanti in piena autonomia e senza vincolo di subordinazione, deve ravvisarsi un rapporto riconducibile fra quelli contemplati dall'art. 409, n. 3 c.p.c., e quindi devoluto alla cognizione del pretore in funzione di giudice del lavoro, ove risulti che l'attività di detti professionisti presenti caratteri, oltre che di continuità, anche di coordinazione, nel senso che, in relazione all'inserimento di essi nell'organizzazione dell'ente e collegamento con gli scopi dallo stesso perseguiti, siano assoggettati ad ingerenza e direttive dell'ente medesimo, compatibili con l'indicata autonomia professionale (cosiddetta parasubordinazione). In tale situazione, trova applicazione la disciplina dettata per le controversie individuali di lavoro, e, pertanto, anche il disposto dell'art. 429, terzo comma, c.p.c., circa la rivalutazione monetaria dei crediti di lavoro, tenuto conto che tale norma riguarda, in difetto di espresse limitazioni, tutti i rapporti elencati nel precedente art. 409 c.p.c. e che inoltre la sua legittimità costituzionale ne postula la operatività sia nel lavoro subordinato che in quello autonomo, quando abbia i requisiti del citato art. 409.

Cass. civ. n. 2880/1989

La domanda rivolta a far valere diritti patrimoniali, per attività personale svolta da un affine in secondo grado, nell'ambito della impresa familiare (art. 230 bis c.c.), con caratteri di continuità e coordinamento, ancorché senza vincolo di subordinazione, spetta alla competenza per materia del pretore in funzione di giudice del lavoro, in considerazione della riconducibilità del rapporto nell'ambito della previsione dell'art. 409 c.p.c.

Cass. civ. n. 3986/1989

Costituisce controversia individuale di lavoro (ai sensi dell'art. 409, n. 1, c.p.c.), come tale devoluta alla competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro (ai sensi dell'art. 413 c.p.c.), non solo quella in cui si discuta dell'esistenza, del contenuto, del modo di essere e degli effetti di un rapporto di lavoro subordinato fra le stesse parti di tale rapporto, o loro aventi causa, ma anche quella intercorrente fra soggetti diversi in cui si chieda la tutela di diritti sorti in dipendenza diretta — e non meramente occasionale — da quello stesso rapporto (come, nella specie, la controversia concernente la restituzione, da parte dell'Ina, di somme ricevute come premi di contratto di assicurazione dei dipendenti stipulato dal datore di lavoro, ai sensi dell'art. 4 del R.D.L. 8 gennaio 1942, n. 5, al fine dell'esonero dagli obblighi degli accantonamenti — necessari per la corresponsione di tale indennità — al fondo per l'indennità agli impiegati costituito dallo stesso R.D.L. e gestito dall'istituto predetto).

Cass. civ. n. 5813/1989

Con riguardo alle prestazioni di un socio di società cooperativa di produzione e lavoro, in conformità delle previsioni del patto sociale ed in correlazione con le finalità istituzionali della società, non è configurabile non solo un rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, ma nemmeno un rapporto di collaborazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 409, n. 3, c.p.c., poiché le prestazioni medesime, integrando adempimento del contratto di società, per l'esercizio in comune dell'impresa societaria, non sono riconducibili a due distinti centri di interessi (requisito indispensabile per la sussistenza di tale collaborazione). Da tanto consegue che la controversia inerente a dette prestazioni esula dalla competenza del giudice del lavoro e spetta alla cognizione del giudice in sede ordinaria (senza che ciò possa implicare un contrasto con gli artt. 3, 24, 45 e 46 della Costituzione, difettando una situazione di analogia con le cause contemplate dall'art. 409 c.p.c. e non verificandosi alcuna compromissione del diritto di difesa o dei principi in tema di riconoscimento della funzione sociale delle cooperative e di partecipazione del lavoratore alla gestione dell'azienda).

Cass. civ. n. 814/1989

Con riguardo al rapporto di agenzia, la distinzione fra «prestazione di opera continuativa e coordinata prevalentemente personale» e prestazione dello stesso tipo svolta con una organizzazione imprenditoriale, che assuma preminenza rispetto al contributo personale dell'agente, ha rilievo solo ai fini processuali, applicandosi le particolari regole del rito del lavoro soltanto alle controversie relative ai rapporti di cosiddetta parasubordinazione ex art. 409, n. 3, c.p.c. (cui è riconducibile la prima di dette ipotesi), ma non incide in alcun modo sulla natura giuridica del contratto intercorso fra le parti, al quale, in quanto conforme allo schema delineato dagli artt. 1742 e seguenti, c.c., si applica in entrambi i casi la disciplina propria del rapporto di agenzia, compreso l'art. 5 della L. 2 febbraio 1973, n. 12 relativo all'obbligo d'iscrizione al Fondo di previdenza dell'Enasarco.

Cass. civ. n. 921/1989

La controversia avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione tacita familiare in agricoltura ed il correlativo pagamento dei relativi utili rientra nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro preveduta dall'art. 409, n. 3, c.p.c., atteso che la riconducibilità della comunione tacita allo schema ed alla disciplina dell'impresa familiare (salva per questa parte l'applicabilità degli usi) non trova deroga con riguardo alla circostanza che il lavoro del componente della famiglia sia prestato in una comunione, cioè in un'impresa collettiva che persegue la finalità di realizzare il beneficio dei singoli componenti, non comportando l'esclusione della natura di impresa bensì, al tempo stesso, permettendo di individuare nella collaborazione personale fornita, in modo continuativo e coordinato, dai singoli appartenenti alla comunione familiare, quel rapporto associativo che costituisce il presupposto della indicata competenza del pretore.

Cass. civ. n. 1061/1986

Rientra tra i rapporti di collaborazione di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c. l'attività di un avvocato svolta con lavoro personale dello stesso professionista e con carattere di continuità, ove risulti coordinata con le finalità dell'impresa, come si verifica allorché la prestazione del professionista forense sia estesa ad una serie di affari, contenziosi o non, in forza di una investitura generale o di procure singole, per un periodo determinato o senza fissazione di scadenza, purché il rapporto non sia occasionale, senza che rilevi in senso contrario la circostanza che il professionista si sia avvalso di personale ausiliario.

Cass. civ. n. 766/1986

In tema di competenza per materia del giudice del lavoro, l'art. 409 c.p.c. contempla ogni controversia nella quale la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi ad un rapporto di lavoro in atto, ovvero estinto, oppure anche soltanto da costituirsi. Pertanto, deve ritenersi controversia individuale di lavoro, assegnata alla competenza per materia del pretore, ai sensi degli artt. 409 e 413 c.p.c., anche quella nella quale il lavoratore fa valere il proprio diritto all'assunzione al lavoro oppure altri diritti patrimoniali (risarcimento dei danni) nascenti dalla mancata assunzione stessa, in violazione di precisi obblighi negoziali o legali. (Nella specie la Suprema Corte ha ritenuto la competenza del giudice del lavoro in un'ipotesi in cui i lavoratori dipendenti di una società domandavano, nei confronti del socio di maggioranza, l'adempimento dell'obbligo sottoscritto personalmente da questo ultimo, di assumerli presso altra azienda da lui medesimo controllata).

Cass. civ. n. 955/1986

L'accertamento della consistenza del patrimonio aziendale e, quindi, l'attribuzione dei diritti su di esso spettanti ai singoli membri dell'impresa familiare – per la loro collaborazione continua e coordinata – appartengono alla competenza del pretore, quale giudice del lavoro (art. 409 n. 3 c.p.c.), non essendo di ostacolo a detta competenza l'estraneità dell'attore all'impresa familiare, ove l'attore medesimo agisca in qualità di erede di un componente l'impresa, per far valere in tali limiti i suoi diritti su questa.

Cass. civ. n. 981/1986

Ai fini dell'individuazione del giudice competente ratione materiae, la determinazione della materia del contendere va compiuta alla stregua del contenuto della domanda, e cioè in base alla sostanza della pretesa ed ai fatti dedotti a fondamento di questa, fermo restando il potere-dovere del giudice di darne la qualificazione sotto l'aspetto giuridico, mentre le contestazioni del convenuto in punto di fatto e di diritto alla richiesta dell'attore non possono importare l'esclusione di tale competenza ove essa sia ravvisabile sulla base del petitum sostanziale oggetto della domanda stessa. Detto principio trova applicazione anche al fine dell'affermazione o meno della competenza funzionale del pretore quale giudice del lavoro, in relazione alla riconducibilità della causa tra le controversie individuali di lavoro ex artt. 409 e 413 c.p.c.

Cass. civ. n. 1920/1985

È soggetta al rito del lavoro la controversia avente ad oggetto la corresponsione di compensi dovuti all'avvocato che – pur senza patto di esclusiva e pur autorizzato ad avvalersi dell'opera (marginale) di altri professionisti – abbia prestato la propria attività professionale in favore altrui, con i requisiti della continuità e del coordinamento, il quale ultimo si realizza allorché vi sia un collegamento funzionale di detta attività e di quella del destinatario della prestazione professionale, nel senso che l'una concorra alla realizzazione dei fini dell'altra in un sistema di distribuzione di funzioni attuato da quest'ultimo e di cui possono essere elementi rivelatori le direttive eventualmente impartite dal cosiddetto datore di lavoro all'avvocato circa le modalità di svolgimento dell'attività lavorativa ovvero la circostanza che il professionista assicuri la propria disponibilità in maniera vincolante ed a discapito della propria autonomia con conseguente necessità di limitare la propria clientela.

Cass. civ. n. 2888/1984

È soggetta al rito del lavoro la controversia relativa ai compensi spettanti all'avvocato che abbia, senza limiti di tempo e sulla base di un compenso unitario per ciascuna pratica, prestato la propria attività professionale, in veste di fiduciario del committente e secondo le direttive di massima di quest'ultimo, ricorrendo in tal caso, oltre il carattere essenzialmente personale dell'attività prestata, proprio dell'opera del professionista forense, anche gli estremi della continuità e del coordinamento e, quindi, tutti i requisiti della cosiddetta «parasubordinazione» di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c.

Cass. civ. n. 3444/1984

A gli effetti dell'art. 409 n. 3 c.p.c., la natura professionale dell'attività che il libero professionista, preposto ad un laboratorio di analisi cliniche, svolge, in qualità di «convenzionato esterno», a beneficio degli assistiti da un ente pubblico non è di per sé sufficiente per ritenere che tale prestazione continuativa e coordinata abbia altresì natura prevalentemente personale, ove l'attività di analisi pur sempre riferibile all'analista che sottoscrive i vari referti, sia svolta in una struttura organizzativa di rilevanti dimensioni e con la stabile collaborazione di una pluralità di operatori (nella specie, altri tre analisti, un medico e quattro dipendenti con compiti tecnici ed amministrativi), e non di soli ausiliari con funzioni soltanto esecutive.

Cass. civ. n. 4038/1984

L'art. 409 n. 3 c.p.c. include nella sua previsione anche i rapporti in genere di lavoro autonomo professionale aventi i requisiti in esso indicati, compresi, in particolare, i rapporti di assistenza e patrocinio legale, la cui specifica disciplina non osta all'operatività di tale norma, non derivandone mancanza di autonomia e posizione di subordinazione. Pertanto, è soggetta alla disciplina delle controversie individuali di lavoro la pretesa attinente all'attività professionale di avvocato nell'interesse di una società caratterizzata da continuità, per durata pluriennale e con assiduità di impegni, nonché da collaborazione, per la preordinazione al fine di assicurare il regolamento dei suoi rapporti con i terzi.

Cass. civ. n. 5694/1984

Appartiene alla competenza per materia del pretore quale giudice del lavoro, ai sensi dell'art. 409 n. 3 c.p.c., la domanda diretta a far valere il diritto di partecipazione agli utili dell'impresa familiare a norma dell'art. 230 bis c.c., senza che, ai fini della questione di competenza, abbia rilievo la contestazione del convenuto circa la mancanza di continuità delle prestazioni effettuate dall'attore, trattandosi di questione di merito attinente al fondamento in concreto della domanda stessa.

Cass. civ. n. 5811/1984

Ai fini della riconducibilità del rapporto d'opera professionale nell'ambito dell'art. 409 n. 3 c.p.c., con la conseguente competenza del pretore come giudice del lavoro in ordine alle controversie relative, il requisito della continuità, previsto dalle citate norme, non va inteso in senso meramente cronologico, dato che singoli incarichi professionali, anche se importanti e prolungati nel tempo, non possono realizzare le condizioni stabilite da detta disposizione, ma va ravvisato soltanto allorché si sia in presenza di un rapporto di durata, come quello implicante, in virtù di una convenzione normativa, attività di collaborazione per un certo periodo di tempo e numero indeterminato di prestazioni professionali in base alle direttive di un soggetto che organizza e coordina, per finalità istituzionali di più ampia portata, le prestazioni di vari collaboratori autonomi, assumendo nei loro riguardi una posizione di preminenza economica, paragonabile a quella del datore di lavoro.

Cass. civ. n. 1064/1983

L'art. 409 n. 3 c.p.c., il quale assoggetta al rito del lavoro le controversie inerenti a prestazioni «di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale», trova applicazione pure con riguardo a prestazioni d'opera intellettuale (nella specie: prestazioni di legale esterno in favore dell'Inam) aventi le suindicate caratteristiche, a nulla rilevando la previsione negoziale di compensi inferiori ai minimi stabiliti inderogabilmente dalla tariffa professionale, in quanto la convenzione tra le parti, epurata di siffatto elemento negoziale, contrario a norma imperativa (nella specie: all'art. 24 della L. 13 giugno 1942, n. 794), mediante l'automatica inserzione della corrispondente regolamentazione legale, conserva la sua efficacia vincolante).

Cass. civ. n. 2333/1983

A norma dell'art. 409 n. 3 c.p.c., la competenza del pretore come giudice del lavoro per le controversie nascenti dai rapporti di agenzia postula che questi si esplichino mediante prestazioni dell'agente a carattere prevalentemente personale, il quale non è escluso, di per sé, dall'uso di una ditta, da parte dell'agente, o dall'esistenza di una società di fatto tra costui e suoi collaboratori, ma, in tal caso, deve essere valutato in relazione all'opera dei collaboratori medesimi, che svolgono attività non meramente esecutiva e secondaria rispetto al titolare del rapporto, nonché in riferimento ai capitali impiegati, al fatturato e ad ogni altro elemento idoneo a determinare o negare il carattere stesso. (In applicazione del principio di cui alla massima, si è esclusa l'applicabilità dell'art. 409 n. 3 c.p.c. ad un rapporto di agenzia nel quale l'agente si era organizzato ad impresa autonoma, deputando al coniuge lo svolgimento preponderante dell'attività amministrativa e commerciale dell'azienda).

Cass. civ. n. 3198/1983

Tra i rapporti cosiddetti parasubordinati, soggetti al rito del lavoro, rientra qualsiasi attività che si concretizzi in prestazioni d'opera aventi i requisiti di cui all'art. 409 n. 3 c.p.c., cioè della natura personale, della continuazione (reiterazione nel tempo) e della coordinazione (programmazione delle prestazioni ab origine in funzione delle finalità del soggetto beneficiario di esse), non esclusa l'attività consistente nell'esercizio di una professione intellettuale, come quella effettuata da un legale in favore dell'Inam in base a convenzione stipulata a priori tra tale ente e professionista per il conferimento al secondo di un certo numero di incarichi professionali, a nulla rilevando l'eventuale incompatibilità di detta convenzione, quanto alle tariffe, con la normativa regolante la professione forense, poiché ciò attiene ad un accertamento di merito logicamente posteriore alla soluzione della questione di competenza.

Cass. civ. n. 5258/1983

Proposta dall'attore una domanda in relazione a rapporti caratterizzati dalla cosiddetta parasubordinazione a termini dell'art. 409 n. 3 c.p.c., incombe al convenuto la prova che il rapporto dedotto in giudizio si sia invece svolto con l'organizzazione del lavoro prevalente altrui e quindi con l'esclusione di quel carattere prevalentemente personale ed autonomo ipotizzato dall'articolo suddetto.

Cass. civ. n. 2906/1976

L'art. 409 c.p.c. contempla al n. 3, insieme con i rapporti di agenzia e con quelli di rappresentanza commerciale, altri rapporti, di lavoro autonomo indirizzati alla realizzazione di un risultato (l'opera), per mezzo di una fare (prestazione) caratterizzato dai seguenti requisiti: 1) reiterazione nel tempo (prestazione continuativa); 2) programmazione negoziale, anche degli interessi (prestazione coordinata); 3) preminenza, dal punto di vista sociale ed economico, del contributo di lavoro personale del contraente; dalla definizione discendono, fra altri, i seguenti corollari: a) la fattispecie di cui trattasi non è esclusa, ove concorra in ogni suo requisito, dalla eventuale istantaneità dell'opera, ossia del risultato del lavoro continuativo; b) la continuatività è un attributo di un elemento del rapporto (la prestazione lavorativa) nell'ipotesi fisiologica della normale sua esecuzione: la facoltà di recesso, attribuita ad una o entrambe le parti, non contrasta con quella caratteristica, perché oltre ad essere un elemento pressoché naturale nei rapporti di durata, è destinata ad operare, in via di possibile evenienza, non direttamente ed immediatamente sulla natura e sulle modalità del lavoro, ma sui presupposti negoziali della sua giuridicità, che può rescindere ex nunc; c) non rileva la circostanza che, in casi singoli, l'opus possa eziologicamente riferirsi al concorso di più persone, purché alla stregua delle valutazioni assunte in contratto, la prestazione personale del contraente abbia il cennato carattere di prevalenza nel coacervo delle cause produttive di quel risultato. (Nella vicenda di specie, si è ritenuto inquadrabile nella previsione della citata disposizione di legge il rapporto derivato dal contratto in base al quale un disegnatore si obbligava, verso corrispettivo, a consegnare ad un editore, committente, alcune «storie» da lui illustrate e per la cui realizzazione si avvaleva di collaboratori da lui coordinati e diretti).

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