Art. 808 – Codice di procedura civile – Clausola compromissoria

Le parti, nel contratto che stipulano o in un atto separato, possono stabilire che le controversie nascenti dal contratto medesimo siano decise da arbitri, purché si tratti di controversie che possono formare oggetto di convenzione d'arbitrato. La clausola compromissoria deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso ai sensi dell'articolo 807.

La validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce; tuttavia, il potere di stipulare il contratto comprende il potere di convenire la clausola compromissoria.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 23124/2025

In caso di fallimento di una società, la clausola compromissoria contenuta nel suo statuto non è applicabile all'azione di responsabilità proposta dal curatore nei confronti degli amministratori ai sensi dell'art. 146 l.fall., in ragione del contenuto unitario e inscindibile di questa azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali, nel quale confluiscono, con connotati di autonomia e con la modifica della legittimazione attiva, sia l'azione prevista dall'art. 2393 c.c. che quella di cui all'art. 2394 c.c., in riferimento alla quale detta clausola non opera per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.

Cass. civ. n. 19248/2025

arbitri, la natura dell'arbitrato, il regolamento arbitrale nè il ricorso al presidente del tribunale, in caso di disaccordo sulla nomina degli arbitri.

Cass. civ. n. 8863/2024

In tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, la clausola compromissoria di cui all'art. 15 della convenzione-tipo approvata con d.m. 20 aprile 1999, che attribuisce al solo concessionario la facoltà declinatoria, non vincola ad un arbitrato obbligatorio la parte pubblica che ha manifestato preventivamente la volontà di assoggettarsi al giudizio arbitrale con la predisposizione a monte dello schema di convenzione senza, tuttavia, alcuna forzata coercizione a rinunciare alla giurisdizione ordinaria.

Cass. civ. n. 5936/2024

In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.

Cass. civ. n. 4035/2017

La clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso di specie in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, gli attori hanno proposto azione di responsabilità extracontrattuale, ex art. 1669 c.c., deducendo gravi difetti dell'immobile da loro acquistato.

Cass. civ. n. 21550/2017

In presenza di una clausola compromissoria di arbitrato estero avente ad oggetto tutte le controversie nascenti dal contratto ad esclusione dei procedimenti sommari o conservativi, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non potendo essere ricompreso in tali procedimenti, rimane soggetto ad arbitrato.

Cass. civ. n. 941/2017

In tema di deroga alla competenza dell'autorità giurisdizionale ordinaria, la clausola compromissoria contenuta in un determinato contratto (nella specie, di locazione) non estende i propri effetti alle controversie relative ad altro contratto (nella specie, di sublocazione), ancorché collegato a quello principale.

Cass. civ. n. 3665/2014

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società di persone, che preveda la nomina di un arbitro unico ad opera dei soci e, nel caso di disaccordo, ad opera del presidente del tribunale su ricorso della parte più diligente, è affetta, sin dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5, da nullità sopravvenuta rilevabile d'ufficio - ove non fatta valere altra e diversa causa di illegittimità in via d'azione - con la conseguenza che la clausola non produce effetti e la controversia può essere introdotta solo davanti al giudice ordinario.

Cass. civ. n. 1090/2014

La clausola compromissoria binaria, che devolva determinate controversie alla decisione di tre arbitri, due dei quali da nominare da ciascuna delle parti, può trovare applicazione in una lite con pluralità di parti quando, in base ad una valutazione da compiersi "a posteriori" - in relazione al "petitum" e alla "causa petendi" - risulti il raggruppamento degli interessi in gioco in due soli gruppi omogenei e contrapposti, sempre che tale raggruppamento sia compatibile con il tipo di pretesa fatta valere. (In applicazione di tale principio la S.C. ha riconosciuto la validità della clausola individuando un unico centro di interesse, pure in presenza di una pluralità di società obbligate alla liberazione di una stessa fideiussione, in quanto fra tali società si erano verificati fenomeni successori tali per cui la pluralità di parti risultava solo apparente).

Cass. civ. n. 11218/2000

Con riguardo ad appalto di opera pubblica stipulato da ente pubblico diverso dalle amministrazioni dello Stato, l'eventuale clausola del capitolato speciale che preveda in via obbligatoria la devoluzione agli arbitri delle controversie inerenti all'esecuzione del contratto prevale sul richiamo alle disposizioni del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici di cui al D.P.R. n. 1063 del 1962 (prevedente, all'art. 47, la facoltatività dell'arbitrato), ove il richiamo sia effettuato in via residuale e solo in quanto le disposizioni richiamate non risultino in contrasto con quelle fissate nel capitolato speciale, con la conseguenza che le suddette controversie devono ritenersi devolute in via esclusiva ed inderogabile alla cognizione degli arbitri.

Cass. civ. n. 4842/2000

La cosiddetta clausola compromissoria costituisce un contratto, ad effetti processuali, a sé stante, anche quando – come prevalentemente accade – è inserita nell'atto contenente il contratto cui ineriscono le controversie oggetto della clausola; né, data la loro autonoma funzione, tra i due contratti sussiste tecnicamente un rapporto di accessorietà, come è espressamente riconosciuto dall'art. 808, terzo comma, c.c. (come novellato dalla L. n. 25 del 1994), secondo cui la validità della clausola compromissoria deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale essa si riferisce. Ne consegue che la clausola compromissoria contenuta in una proposta contrattuale può ritenersi operante anche se l'accettazione contiene modifiche riguardanti la sola parte sostanziale del contratto, perché la relativa causa di nullità del contratto (mancanza di accordo delle parti) non incide sulla validità della clausola compromissoria. (Fattispecie relativa a clausola compromissoria contenuta in una proposta di acquisto immobiliare formulata tramite un intermediario e letteralmente formulata con riferimento alle controversie insorgenti in merito alla proposta stessa; la S.C. ha ritenuto la competenza arbitrale per la domanda di restituzione del deposito cauzionale nella parte in cui era diretta nei confronti del virtuale venditore – che detta clausola aveva accettato –, esclusa la rilevanza della proposizione della stessa domanda davanti al giudice ordinario anche contro altri soggetti, stante la non incidenza della connessione sulla competenza arbitrale, a norma dell'art. 819 bis c.p.c.).

Cass. civ. n. 4802/2000

In materia di locazione di immobili urbani, la clausola compromissoria, con la quale le controversie inerenti al rapporto di locazione vengano deferite ad arbitri amichevoli compositori, è nulla ai sensi dell'art. 79 della legge n. 392 del 1978 in quanto, svincolando la soluzione della controversia dalla disciplina legale, è attributiva al locatore di vantaggi in contrasto con le disposizioni di detta legge; è pertanto nulla la clausola con cui le parti di un contratto di locazione di immobile adibito ad uso commerciale deferiscano al giudizio equitativo di un arbitro la determinazione dell'indennità di avviamento.

Cass. civ. n. 1328/2000

La sottoscrizione della polizza di carico (ovvero, come nella specie, la mera firma per girata della polizza stessa, avente la sola funzione di trasferire ad altro soggetto i diritti nascenti dal contratto), pur implicando adesione del destinatario al contratto di trasporto marittimo, non può assumere, ex se, il valore di accettazione di una clausola compromissoria per arbitrato estero in mancanza di espresso e specifico richiamo a quest'ultima – mercé espressioni che rivelino il consenso alla deroga alla giurisdizione del giudice italiano –, trattandosi di pattuizione da stipularsi per iscritto e, quindi, in una forma che condiziona la possibilità di delibazione del lodo eventualmente ottenuto dalla parte interessata, secondo le previsioni in tal senso desumibili dagli artt. V e II della Convenzione di New York 10 giugno 1958, resa esecutiva in Italia con legge n. 62 del 1968. (Nella specie, la polizza di carico rilasciata dal vettore al caricatore, e poi girata al ricorrente, conteneva un generico richiamo alle condizioni, termini ed eccezioni della convenzione di trasporto marittimo, ritenuta del tutto insufficiente a giustificare la deroga alla giurisdizione dalla S.C. che ha, nell'occasione, enunciato il principio di diritto di cui in massima).

Cass. civ. n. 1476/1999

In tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il permanere di una situazione di incertezza in ordine alla natura dell'arbitrato impone come corretta opzione interpretativa la dichiarazione di irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere pur sempre eccezionale dell'arbitrato rituale introduttivo di una deroga alla competenza del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 11357/1998

È valida la clausola che attribuisce ad un collegio arbitrale la competenza a decidere la controversia tra un comune ed un privato, avente ad oggetto la concessione della gestione di uno stabilimento balneare appartenente al patrimonio disponibile del detto ente, perché in tal caso non sussiste la giurisdizione amministrativa, né la finalità di soddisfare le esigenze dei turisti e dei residenti, prevista per caratterizzare l'obbligazione del gestore di tale esercizio commerciale pubblico, può esser idonea a elevarlo a pubblico servizio, con conseguente inclusione dell'immobile nel patrimonio indisponibile dell'ente stesso.

Cass. civ. n. 6248/1998

In tema di interpretazione di una clausola compromissoria, il carattere rituale ovvero irrituale dell'arbitrato in essa previsto va desunto con riguardo alla volontà delle parti ricostruita secondo le ordinarie regole di ermeneutica contrattuale, ricorrendo la fattispecie dell'arbitrato rituale quando sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, integrandosi, per converso, l'ipotesi dell'arbitrato libero quando il collegio arbitrale sia stato investito della soluzione di determinate controversie in via negoziale, mediante un negozio di accertamento ovvero strumenti conciliativi o transattivi. Tale attività ermeneutica circa la natura dell'arbitrato presuppone, in sede di legittimità, l'esame e la valutazione diretta del patto compromissorio da parte della Corte, che non può limitarsi al mero controllo formale della decisione del giudice di merito, incidendo la soluzione della questione dedotta sul problema processuale dell'ammissibilità stessa dell'impugnazione del lodo per nullità dinanzi al giudice di appello, ovvero della sua eventuale impugnabilità dinanzi al tribunale per vizi negoziali. Il permanere del dubbio interpretativo circa la effettiva volontà dei contraenti impone, come corretta opzione interpretativa, la dichiarazione della irritualità dell'arbitrato, tenuto conto del carattere del tutto eccezionale dell'arbitrato rituale, introduttivo, pur sempre, di una deroga alla competenza del giudice ordinario.

Cass. civ. n. 5717/1998

Il dubbio sulla comune intenzione delle parti di deferire ad arbitri le controversie insorte dal contratto deve essere risolto nel senso della competenza del giudice naturale quale giudice ordinario.

Cass. civ. n. 10086/1998

L'eccezione di arbitrato irrituale, che non è vincolata ai limiti dell'eccezione d'incompetenza, ma può essere fatta valere in ogni momento del giudizio, dev'essere proposta sempre secondo le regole proprie delle eccezioni di natura sostanziale, pertanto non è rilevabile d'ufficio, ma dalla parte interessata, la quale, vertendosi in materia di diritti disponibili, può rinunziare ad essa, anche tacitamente ponendo in essere comportamenti incompatibili con la volontà di avvalersi del compromesso (nel caso di specie la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso fondato sull'indicata eccezione, poiché attinente a questione nuova non dedotta con i motivi d'appello, ma solo introdotta con la memoria di replica dell'appellante).

Cass. civ. n. 3001/1997

Nell'ipotesi in cui al giudice ordinario venga richiesta, dopo l'instaurazione del giudizio arbitrale, una decisione sulla questione di competenza, il giudice deve limitarsi a prendere atto della circostanza che l'accordo derogatorio della competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria ha già trovato concreta attuazione, indipendentemente dal fatto che la contestazione in ordine alla legittima investitura del collegio arbitrale sia successiva alla concorde instaurazione del giudizio arbitrale, ovvero se essa sorga ancor prima, a seguito della mera notificazione dell'atto di accesso agli arbitri per iniziativa di una delle parti, essendo sufficiente che il giudizio arbitrale abbia comunque avuto inizio e che gli arbitri abbiano risolto la questione affermando la propria competenza a decidere la controversia insorta fra le parti compromittenti. Ne consegue che, ove rilevi la pendenza del giudizio arbitrale, il giudice adito deve limitarsi a dichiarare improponibile o improseguibile l'azione, astenendosi da ogni accertamento in ordine all'esistenza ed alla validità dell'accordo compromissorio che ha conferito agli arbitri la potestas iudicandi in ordine alla controversia sottoposta al loro esame, atteso che solo a questi ultimi è riservata, in via esclusiva, la preventiva verifica dei propri poteri, salva restando la possibilità di proporre impugnazione per nullità del lodo che si assuma pronunciato da arbitri privi di ogni potere al riguardo.

Cass. civ. n. 349/1997

Con riguardo alla definizione delle controversie in materia di appalto di opere pubbliche, a seguito della sentenza della Corte costituzionale 9 maggio 1996, n. 152 — che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 legge n. 741 del 1981 nella parte in cui non stabilisce che la competenza arbitrale possa essere derogata anche con atto unilaterale di ciascuno dei contraenti — la competenza arbitrale prevista dall'indicata disposizione non deve più considerarsi vincolante, con la conseguenza che una delle parti contraenti può legittimamente manifestare la propria volontà di deroga, rivolgendosi all'autorità giudiziaria ordinaria, senza che la controparte abbia facoltà di opporsi.

Cass. civ. n. 5292/1997

La possibilità di compromettere in arbitri le controversie insorte in materia di concessioni di lavori pubblici trova fondamento nella disposizione di cui all'art. 31 bis, comma quarto, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (introdotto dal D.L. 3 aprile 1995, n. 101, convertito in legge 1 giugno 1995, n. 216) a norma del quale, ai fini della tutela giurisdizionale, le concessioni in materia di lavori pubblici sono equiparate agli appalti, valendo tale equiparazione anche per le controversie relative ai lavori concessi anteriormente all'entrata in vigore della legge stessa, in conformità di quanto disposto dal comma quinto del cit. art. 31 bis.

Cass. civ. n. 5216/1995

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società cooperativa che deferisce ogni controversia tra quest'ultima ed i soci alla cognizione di un collegio di «probiviri» eletto dall'assemblea, senza esigere l'unanimità od almeno il voto favorevole del socio in lite è nulla perché in contrasto con il principio inderogabile secondo cui gli arbitri devono essere designati con il concorso della volontà di entrambi i contendenti.

Cass. civ. n. 7127/1995

Fra le controversie non deferibili ad arbitri rientrano tutte quelle per le quali è prevista la competenza funzionale ed inderogabile del giudice ordinario, come, in particolare, i procedimenti speciali di convalida di licenza o di sfratto per finita locazione e di sfratto per morosità, previsti dagli artt. 657 e 658 c.p.c. che appartengono alla competenza funzionale del pretore, limitatamente peraltro alla prima fase a cognizione sommaria, non sussistendo invece alcuna preclusione a che nella fase successiva a cognizione piena la causa sia decisa nel merito da arbitri. Ne consegue che la deduzione, nella fase sommaria, dell'esistenza di una clausola arbitrale, non priva il pretore della competenza ad emettere i provvedimenti immediati (ivi compresa la eventuale concessione del termine di grazia ex art. 55 della legge 27 luglio 1978, n. 392, che appartiene alla prima fase del procedimento di sfratto per morosità) ma lo obbliga, una volta chiusa la fase anzidetta, a declinare con sentenza la propria competenza, dichiarando sussistente per il merito quella arbitrale, incombendo poi alle parti di attivarsi per l'effettivo svolgimento del relativo giudizio.

Cass. civ. n. 9155/1995

Qualora l'ente pubblico territoriale si avvalga, per la redazione del progetto di un'opera pubblica, di un professionista privato, l'atto di affidamento del relativo incarico, come pure gli atti che vengono successivamente ad interferire sul rapporto, sono espressione non di poteri pubblicistici, ma di autonomia negoziale privatistica. Ne consegue che a tale rapporto è applicabile l'istituto della transazione e, quindi, la regola generale di cui agli artt. 806 ed 808 c.p.c., in virtù della quale tutte le questioni suscettibili di transazione, anche se riguardanti gli enti pubblici, purché non devolute alla cognizione di speciali giurisdizioni esclusive, possono formare oggetto di compromesso e clausola compromissoria.

Cass. civ. n. 1983/1994

Nell'ipotesi in cui sia stato promosso da una delle parti del rapporto di lavoro il procedimento arbitrale previsto in tema di licenziamenti dal contratto collettivo per i dirigenti di imprese commerciali, l'effettiva volontà dell'altra parte di escludere la cognizione degli arbitri non può ritenersi manifestata con la proposizione di una eccezione subordinata alla difesa nel merito o con la dichiarazione di voler sottoporre all'autorità giudiziaria la decisione di una questione diversa da quella trattata dagli arbitri.

Cass. civ. n. 3817/1994

L'eccezione di compromesso in arbitrato libero (o irrituale) non è deducibile con ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, non investendo le attribuzioni giurisdizionali del giudice adito, ma concernendo esclusivamente la proponibilità della domanda davanti a questo.

Cass. civ. n. 8476/1992

L'inosservanza di una clausola contrattuale che obblighi le parti, prima di promuovere l'azione giudiziaria, ad esperire un tentativo di amichevole componimento della lite può determinare unicamente conseguenze di natura sostanziale, come l'obbligazione di risarcimento del danno, ma non ha rilevanza nel sistema processuale e non comporta l'improcedibilità, neppure temporanea, dell'azione giudiziaria promossa senza aver ottemperato all'obbligo in discorso, non implicando detta clausola rinuncia alla tutela giurisdizionale, atteso anche che i presupposti processuali per la validità del procedimento, rispondendo ad esigenze di ordine pubblico, possono trovare ragione di esistenza soltanto nella legge e non nell'autonomia privata.

Cass. civ. n. 3023/1990

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei dirigenti di aziende industriali, il ricorso al collegio arbitrale ai sensi dei contratti collettivi di categoria 13 aprile 1981 e 16 maggio 1985 costituisce strumento di tutela alternativo – e non esclusivo – del dirigente licenziato, dovendosi ritenere automaticamente inclusa nella clausola compromissoria la facoltà, pur non espressamente prevista, di ricorrere all'autorità giudiziaria, fermo il divieto di far valere in via giudiziaria le proprie ragioni una volta che ci si sia rivolti al collegio arbitrale. Tuttavia l'azione giudiziaria – e, in particolare, quella con cui il dirigente reclama l'accertamento della mancanza di giustificazione del licenziamento e la condanna del datore di lavoro alla corresponsione dell'indennità supplementare – è esperibile, nonostante l'iniziale scelta del dirigente di avvalersi della tutela innanzi al collegio predetto, ove questo si sia dichiarato privo di legittimazione a decidere la controversia per il difetto d'iscrizione del datore di lavoro alle associazioni stipulanti e può essere esercitata entro il normale termine di prescrizione del diritto controverso, non soggiacendo né al termine di decadenza previsto dall'art. 6 della L. n. 604 del 1966 (norma inapplicabile ai dirigenti, ex art. 10 della stessa legge, e di stretta interpretazione) né ad alcuno dei termini che detta contrattazione prevede esclusivamente per il procedimento davanti agli arbitri.

Cass. civ. n. 365/1990

Il lodo arbitrale, che, in relazione ad assegnazione di terreno di riforma fondiaria, e prendendo atto dell'avvenuta risoluzione consensuale del rapporto, riconosca e liquidi l'indennità per migliorie dovuta all'assegnatario, non è affetto da nullità, sotto il profilo dello sconfinamento in materia devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, a norma dell'art. 5, primo comma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, atteso che la relativa statuizione, investendo solo le questioni patrimoniali contemplate dal secondo comma della citata disposizione, senza incidere sul rapporto pubblicistico di concessione, si mantiene nell'ambito delle attribuzioni del giudice ordinario, rispetto alle quali è consentito l'intervento in via sostitutiva degli arbitri.

Cass. civ. n. 3817/1989

In tema di assegnazione di terreni di riforma fondiaria, la controversia inerente alle indennità per migliorie dovute all'assegnatario dall'ente concedente a seguito della risoluzione del rapporto concessorio, senza che venga in discussione il verificarsi di quest'ultima, non investe detto rapporto, e, pertanto, rientrando nella competenza giurisdizionale del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 5, secondo comma della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere rimessa alla cognizione di arbitri, in forza di compromesso o clausola compromissoria.

Cass. civ. n. 1463/1987

Con riguardo ai dipendenti con la qualifica di dirigenti, come tali sottratti alle norme limitative dei licenziamenti individuali poste dalle L. 15 luglio 1966, n. 604 e 20 maggio 1970, n. 300, ed in relazione alla clausola del contratto collettivo, che devolva ad un collegio di arbitrato e conciliazione il riscontro della giustificazione o meno del licenziamento, nonché il riconoscimento, in difetto di giustificazione, di un'indennità in favore del dipendente licenziato (nella specie, artt. 17 e 20 del C.C.N.L. del 4 aprile 1975 per i dirigenti di aziende industriali), l'indagine diretta a stabilire la ricorrenza di un arbitrato, rituale od irrituale, soggetto alle specifiche disposizioni degli artt. 4 e 5 della L. 11 agosto 1973, n. 533, ovvero di un arbitraggio, esorbitante dall'applicazione di dette ultime norme, deve essere condotta dal giudice del merito in base al principio secondo cui l'arbitrato (rituale od irrituale) si traduce in un intervento su controversia fra opposti diritti, che si assumono esistenti per effetto di un rapporto già costituito, mentre l'arbitraggio viene a completare una fattispecie negoziale ancora non perfezionatasi, e, quindi, a comporre un mero conflitto di interessi. All'indicato fine, pertanto, il medesimo giudice, avvalendosi degli ordinari criteri di ermeneutica negoziale, deve stabilire se la clausola contrattuale contempli o meno il giudizio arbitrale sulla premessa della delimitazione pattizia dei casi di legittimità del recesso del datore di lavoro (eventualmente anche utilizzando espressioni analoghe a quelle usate in proposito dalla menzionata legge del 1966), atteso che, ove ciò si verifichi, la pronuncia degli arbitri assume i predetti connotati di un intervento su diritti in conflitto.

Cass. civ. n. 214/1987

Le clausole dei contratti collettivi le quali prevedono, nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c., l'arbitrato irrituale, senza far espresso riferimento alla facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria, non sono per ciò stesso affette da nullità, giacché, avuto riguardo al precetto dell'art. 24 Cost. ed alle norme dettate dall'art. 5 della L. n. 533 del 1973 e dall'art. 6 della Convenzione 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848), una tale facoltà è da ritenersi automaticamente inserita nelle dette clausole. Consegue che, essendo l'arbitrato irrituale previsto dal C.C.N.L. 9 ottobre 1979 per i dirigenti di aziende industriali alternativo — e non esclusivo — rispetto all'azione giudiziaria, la relativa facoltà se viene meno ove le parti abbiano investito della vertenza il collegio arbitrale, risorge ove il provvedimento non pervenga alla sua conclusione con il dolo.

Cass. civ. n. 9049/1987

Nel caso di clausola compromissoria che riguardi qualsiasi vertenza originata dal contratto, rientra nella competenza arbitrale la controversia insorta in relazione alle successive modificazioni apportate alle pattuizioni contrattuali originarie, in quanto la specificata clausola compromissoria va riferita a tutte le controversie che si ricollegano all'esistenza del contratto stesso ed ai diritti che da esso scaturiscono.

Cass. civ. n. 3849/1986

Ai sensi dell'art. 4 della L. 11 agosto 1973, n. 533 (modificativo dell'art. 808 c.p.c.) e dell'art. 5 della stessa legge, le controversie previste dall'art. 409 c.p.c. possono essere decise da arbitri, in forma rituale o irrituale, sempre che tale previsione sia contenuta nei contratti collettivi, alla condizione che non sia pregiudicata «la facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria».

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