Art. 808 bis – Codice di procedura civile – Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale
Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o più rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 15861/2024
soddisfatto se il rinvio, contenuto nel contratto, prevede un richiamo espresso e specifico della clausola compromissoria, non già se esso è generico e, cioè, un semplice richiamo al documento o al formulario contenente la clausola, poiché solo quello espresso assicura la piena consapevolezza delle parti sulla deroga alla giurisdizione.
Cass. civ. n. 8863/2024
In tema di giochi di abilità, concorsi pronostici e scommesse, la clausola compromissoria di cui all'art. 15 della convenzione-tipo approvata con d.m. 20 aprile 1999, che attribuisce al solo concessionario la facoltà declinatoria, non vincola ad un arbitrato obbligatorio la parte pubblica che ha manifestato preventivamente la volontà di assoggettarsi al giudizio arbitrale con la predisposizione a monte dello schema di convenzione senza, tuttavia, alcuna forzata coercizione a rinunciare alla giurisdizione ordinaria.
Cass. civ. n. 5936/2024
In tema di arbitrato, il lodo rituale, reso sulla base di una clausola arbitrale contenuta in un contratto fra un consumatore ed un professionista che non abbia formato oggetto di trattativa individuale, è annullabile anche se, nel corso del giudizio arbitrale, non ne sia stata eccepita la vessatorietà.