Art. 817 bis – Codice di procedura civile – Compensazione
Gli arbitri sono competenti a conoscere dell'eccezione di compensazione, nei limiti del valore della domanda, anche se il controcredito non e' compreso nell'ambito della convenzione di arbitrato.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 7201/2023
Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, comma 2, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo, salvo che le parti abbiano autorizzato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non impugnabile. In tal caso, è tuttavia possibile rilevare o eccepire "errores in iudicando", atteso che la previsione della inappellabilità preclude le sole eccezioni di merito, ma non anche quelle processuali afferenti all'invalidità della clausola.