Art. 824 bis – Codice di procedura civile – Efficacia del lodo
Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.
Massime correlate
Cass. civ. n. 18001/2023
In tema di concessione cimiteriale, ove il Comune abbia provveduto al rilascio di una concessione perpetua, antecedentemente all'entrata in vigore del d.P.R. n. 800 del 1975, lo stesso ente territoriale non ne può modificare la disciplina, rideterminando unilateralmente il canone periodico, dal momento che i rapporti patrimoniali tra concedente e concessionario sono regolati dall'atto di concessione e non possono ammettersi interventi successivi dell'Amministrazione, diretti ad incidere negativamente nella sfera giuridica ed economica del destinatario, con l'eccezione della revoca per motivi pubblicistici legati all'insufficienza degli spazi rispetto ai fabbisogni cimiteriali comunali, purchè siano decorsi cinquanta anni dalla tumulazione dell'ultima salma.
Cass. civ. n. 14234/2023
Nell'opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo giudiziale, non è consentita un'integrazione, tanto meno extratestuale, del titolo esecutivo quando è univoca e certa la struttura del suo comando e quando gli ulteriori elementi potevano essere sottoposti, nel giudizio in cui quel titolo si è formato, al giudice della relativa cognizione e, se del caso, con l'idoneo gravame avverso il medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, pronunciandosi in sede di opposizione all'esecuzione, aveva escluso che il titolo esecutivo – rappresentato da un lodo arbitrale che faceva riferimento, per il calcolo degli interessi, esclusivamente al criterio di cui all'art. 9 della l. n. 143 del 1949 – potesse essere integrato con il riconoscimento degli interessi ex d.lgs. n. 231 del 2002, non essendo stata posta la relativa questione dinanzi al giudice della cognizione).
Cass. civ. n. 11634/2014
In tema di arbitrato, anche prima dell'introduzione dell'art. 824 bis cod. proc. civ. da parte del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, gli effetti tra le parti del lodo arbitrale rituale erano equiparabili a quelli della sentenza, avendo l'attività degli arbitri natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario. Ne consegue che degli effetti favorevoli al condebitore del lodo reso tra il creditore ed uno dei condebitori solidali prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006 può giovarsi altro condebitore solidale che non sia stato parte del giudizio arbitrale, applicandosi pure al lodo non impugnabile l'effetto espansivo della sentenza previsto dall'art. 1306, secondo comma, cod. civ.
Cass. civ. n. 27472/2013
In tema di arbitrato, l'art. 824 bis cod. proc. civ., introdotto con il d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, non ha effetti retroattivi e quindi gli arbitrati anteriori a tale d.lgs. non acquistano l'efficacia di una sentenza del giudice ordinario ma rimangono atti di autonomia privata, con la conseguenza che il giudicato non è rilevabile d'ufficio, ma necessita di una specifica eccezione di parte che, pur non richiedendo l'uso di formule sacramentali, postula una manifestazione di volontà che indichi in modo inequivoco l'intento di invocare gli effetti del giudicato.