Art. 826 – Codice di procedura civile – Correzione del lodo

Ciascuna parte può chiedere agli arbitri entro un anno dalla comunicazione del lodo:

a) di correggere nel testo del lodo omissioni o errori materiali o di calcolo, anche se hanno determinato una divergenza fra i diversi originali del lodo pure se relativa alla sottoscrizione degli arbitri;
b) di integrare il lodo con uno degli elementi indicati nell'articolo 823, numeri 1), 2), 3), 4).

Gli arbitri, sentite le parti, provvedono entro il termine di sessanta giorni. Della correzione è data comunicazione alle parti a norma dell'articolo 824.

Se gli arbitri non provvedono, l'istanza di correzione è proposta al tribunale nel cui circondario ha sede l'arbitrato.

Se il lodo è già stato depositato, la correzione è richiesta al tribunale del luogo in cui lo stesso è depositato. Si applicano le disposizioni dell'articolo 288 in quanto compatibili. Alla correzione può provvedere anche il giudice di fronte al quale il lodo e' stato impugnato o fatto valere.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 20755/2012

La correzione degli errori materiali del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 826 c.p.c. nella formulazione introdotta dalla legge n. 25 del 1994 (applicabile "ratione temporis"), spetta agli arbitri e, depositato il lodo, al giudice dell'"exequatur", sicché è inammissibile l'istanza di correzione rivolta al giudice dell'impugnazione del lodo, atteso che solo la formulazione dell'art. 826 c.p.c. introdotta dal d.l.vo n. 40 del 2006 prevede che la correzione possa essere disposta "anche" dal giudice di fronte al quale il lodo è stato impugnato o fatto valere.

Cass. civ. n. 1553/1995

Una volta proposta l'impugnazione della sentenza arbitrale, la competenza a decidere sulla richiesta di correzione del lodo spetta al giudice dell'impugnazione e non al pretore (fattispecie anteriore all'entrata in vigore dell'art. 18 legge n. 25 del 1994).

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