Art. 188 – Codice di procedura civile – Attività istruttoria del giudice

Il giudice istruttore, nel rispetto del calendario del processo, provvede all'assunzione dei mezzi di prova e, esaurita l'istruzione, rimette le parti al collegio per la decisione a norma dell'articolo 189.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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