Art. 189 – Codice di procedura civile – Rimessione al collegio
Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18603/2025
Per stabilire se un provvedimento costituisce sentenza o ordinanza endoprocessuale è necessario avere riguardo non alla sua forma esteriore o all'intestazione adottata, bensì al suo contenuto e, conseguentemente, all'effetto giuridico che esso è destinato a produrre, sicché hanno natura di sentenze - come tali, soggette agli ordinari mezzi di impugnazione e suscettibili, in mancanza, di passare in giudicato - i provvedimenti che, ai sensi dell'art. 279 c.p.c., contengono una statuizione di natura decisoria (sulla giurisdizione, sulla competenza, ovvero su questioni pregiudiziali del processo o preliminari di merito), anche quando non definiscono il giudizio.
Cass. civ. n. 12791/2025
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).
Cass. civ. n. 11877/2025
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 1470/2025
A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario; al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richieta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.
Cass. civ. n. 17174/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento con cui il collegio, a seguito di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 5 d.m. 1 febbraio 1991, n. 293, approva il rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari postula l'esercizio da parte del giudice delegato, in caso di contestazioni o di carenze documentali, dei poteri istruttori previsti dalla menzionata disciplina, la cui omissione integra vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la causa era stata rimessa al collegio in mancanza della documentazione inerente alle operazioni compiute dall'amministratore giudiziario, il cui reperimento, nonostante le richieste di parte, non era stato sollecitato dal giudice delegato).
Cass. civ. n. 16979/2024
In tema di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, è inammissibile in quanto nuova la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni, se in relazione agli stessi fatti è stata originariamente proposta domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare; nell'ipotesi prevista dal citato art. 1381 c.c. la causa petendi è infatti diversa atteso che il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo proposta dall'acquirente all'asta di un immobile, successivamente all'aggiudicazione occupato sebbene fosse decorso invano il termine stabilito per la sua liberazione, avendo il ricorrente originariamente agito per il solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).
Cass. civ. n. 13904/2024
La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).
Cass. civ. n. 12756/2024
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Cass. civ. n. 23147/2013
La circostanza che in un giudizio per il risarcimento dei danni alla persona, conseguenti ad un sinistro stradale, venga formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di liquidazione anche del "danno esistenziale" (che non costituisce autonoma categoria di danno, ma sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria) non osta alla possibilità dell'accoglimento di una domanda volta al ristoro di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello biologico strettamente inteso, purché l'attore abbia richiesto tempestivamente il risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro, e quindi anche del danno non patrimoniale.
Cass. civ. n. 13163/2013
Nessun obbligo sussiste per il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, di rimetterla sul ruolo onde permettere una nuova produzione, nè lo stesso è tenuto ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo dell'interessato, non essendo consentito alle parti di rivolgere istanze dopo l'indicato momento.
Cass. civ. n. 2093/2013
La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa; tuttavia, in caso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le domande sussiste la presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata, salvo che la parte interessata espressamente non vi rinunci e sempre che non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato.
Cass. civ. n. 22618/2012
L'omissione dell'invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio. (Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990).
Cass. civ. n. 1083/2011
In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine.
Cass. civ. n. 6350/2010
La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi; ove, invece, l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata.
Cass. civ. n. 14104/2008
Affinché una domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l'inequivoca volontà di rinunciarvi. (Nella specie, alcuni condòmini avevano impugnato una delibera assembleare adducendo varie ragioni ma, nel concludere, avevano insistito nel chiedere l'annullamento della delibera per una sola delle ragioni originariamente addotte, ed il giudice di merito aveva ritenuto abbandonate le altre doglianze. La S.C., formulando il principio che precede, ha ritenuto corretta tale decisione ).
Cass. civ. n. 5215/2007
Una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato. Pertanto, l'inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla predetta rimessione sul ruolo integra gli estremi della formulazione di una domanda nuova, la quale come tale va considerata, alla luce della disciplina ratione temporis applicabile.
Cass. civ. n. 24041/2006
Posto che la rimessione della causa al collegio, da parte del giudice istruttore, non è condizionata dalla fissazione di un'udienza destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni, la relativa omissione integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, giacché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa, di regola, alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio.
Cass. civ. n. 14964/2006
La omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c., di una delle domande proposte con l'atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice di merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti — ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate — per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni. Tale presunzione deve ritenersi peraltro inoperante se, su invito del giudice, le parti abbiano precisato le conclusioni in ordine ad una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.
Cass. civ. n. 409/2006
Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa — per la sua funzione meramente illustrativa — alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.
Cass. civ. n. 10569/2004
La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sé sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, specie quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste specificamente formulate all'udienza prevista dall'art. 189 c.p.c. Pertanto, il giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva respinto il gravame e affermato, all'opposto, che le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, non essendo state successivamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano ritenersi abbandonate e non potevano essere riproposte nella successiva fase di appello).
Cass. civ. n. 9465/2004
L'omessa riproposizione, nella udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà. Ne consegue che il giudice di merito che espressamente consideri abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni può solo limitarsi, nella motivazione, ad evidenziare che la domanda non è stata riprodotta quando non vi siano elementi dai quali possa desumersi una contraria volontà della parte. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.
Cass. civ. n. 12482/2002
La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c., di domande o eccezioni o istanze in precedenza formulate non è, di per sè, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, dovendosi ciò escludere non solo quando dette conclusioni ricomprendano una generica richiesta di positiva valutazione di tutte le difese svolte, ma anche quando, pure essendo state precisate conclusioni specifiche e nonostante detta materiale omissione, la complessiva condotta della parte — la cui interpretazione è riservata al giudice del merito — evidenzi l'intento della stessa di mantenere ferme anche le domande, le eccezioni o le istanze a loro volta non specificamente riprodotte, tanto più quando queste, sotto il profilo dell'interesse della parte, risultino strettamente connesse con quelle oggetto delle conclusioni formulate. (Nella fattispecie, la Suprema Corte ha confermato la sentenza del giudice di appello, il quale aveva ritenuto non abbandonata dall'attore, nonostante non fosse stata espressamente riprodotta nelle conclusioni finali, l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2932 c.c. intrapresa in via riconvenzionale dal convenuto, avendo l'attore concluso anche per il rigetto di tutte le domande proposte dalla controparte).
Cass. civ. n. 3322/2002
In tema di domanda giudiziale, l'attore che, con atto di citazione, abbia proposto istanza di risarcimento, ed abbia successivamente richiesto — nella sola comparsa conclusionale — di limitare l'oggetto della pronuncia all'an debeatur, non vede preclusa tale delimitazione del petitum tutte le volte in cui la causa venga rimessa in istruttoria, senza che il collegio abbia pronunciato sull'originaria domanda, sempre che il convenuto non si sia opposto nel corso dell'ulteriore fase procedimentale conseguente alla rimessione.
Cass. civ. n. 12954/2000
In caso di proposizione in giudizio di varie domande miranti, sulla base di diverse causae petendi, a conseguire il medesimo bene della vita in relazione ad una stessa vicenda, la particolare insistenza della parte, nei suoi scritti difensivi, nel sostenere una di dette domande, non è sufficiente a far presumere l'abbandono delle altre. (Nella specie la parte aveva introdotto altre domande con un ulteriore atto di citazione e in sede di conclusioni aveva confermato tutte le conclusioni già prese).
Cass. civ. n. 10027/1998
La omessa precisazione delle conclusioni della parte in udienza non produce altro effetto che quello di far ritenere richiamate le conclusioni formulate in precedenza.
Cass. civ. n. 839/1998
La rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore costituisce limite temporale entro il quale la parte ha facoltà di produrre nuovi documenti (art. 185 c.p.c. e 87 att. c.p.c.), con la conseguenza che i documenti prodotti successivamente non possono essere utilizzati ai fini del decidere pure se attengono a questioni rilevabili d'ufficio da parte del giudice in ogni stato e grado del processo.
Cass. civ. n. 6623/1997
Non incorre in alcuna violazione di norma processuale il giudice che, investito di tutta la causa ai sensi degli artt. 187, comma secondo e terzo e 189 c.p.c., ed in mancanza di istanze istruttorie, abbia ritenuto, una volta superate le questioni pregiudiziali, di dover esaurire l'intero thema decidendum e quindi di dover pronunziare anche nel merito senza disporre la prosecuzione del giudizio per consentire alle parti di proporre gli eventuali incombenti inerenti allo stesso merito.
Cass. civ. n. 8958/1996
Poiché spetta al giudice istruttore, nel rimettere le parti al collegio, fissare l'udienza di discussione davanti a questo, si deve riconoscere allo stesso giudice la facoltà di proporre, in caso di rinvio all'udienza di discussione, la data dell'udienza successiva, nel fissare la quale (per prassi comunemente accettata negli uffici giudiziari e giustificata dall'esigenza di un'equilibrata formazione dei ruoli) si tiene conto degli impegni già assunti dal giudice relatore e di quelli ai quali egli è ordinariamente soggetto nel quadro dell'organizzazione dell'ufficio. Pertanto, ai fini del giudizio sulla liceità disciplinare del comportamento del magistrato, tale indicazione (che, pur non essendo vincolante per il collegio, è sicuramente opportuna) non può in alcun caso considerarsi espressione di un intento prevaricatorio nei riguardi del presidente di udienza, ove questi, con il consenso del terzo membro del collegio, aderisca alla proposta del relatore ed il rinvio venga disposto per l'udienza del medesimo indicata; a nulla rilevando, peraltro, che la data del rinvio venga dettata direttamente dal relatore stesso al cancelliere, o per il tramite del presidente.
Cass. civ. n. 2993/1996
Nel caso di mutamento della domanda nel corso dell'udienza di precisazione delle conclusioni (nella specie, domanda di pagamento del valore venale del terreno occupato, a titolo di risarcimento del danno da «accessione invertita», in luogo di quella di opposizione alla stima dell'indennità di espropriazione proposta nell'atto introduttivo del giudizio), la controparte, qualora intenda evitare l'accettazione implicita del contraddittorio, deve eccepire la preclusione nella udienza medesima, essendo irrilevante un'eccezione formulata successivamente nella comparsa conclusionale o, addirittura, nelle successive fasi del giudizio. (Nell'ipotesi il descritto mutamento della domanda, in mancanza di tempestivo rifiuto di accettazione del contraddittorio sulla stessa, è stato ritenuto sufficiente dalla S.C. a radicare la competenza del tribunale, originariamente adito con l'indicata domanda di opposizione alla stima).
Cass. civ. n. 1164/1995
La domanda proposta nell'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte nei cui confronti essa è rivolta non ne abbia eccepito nella stessa udienza la preclusione ai sensi dell'art. 184 c.p.c., non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta nella comparsa conclusionale, che ha solo la funzione di illustrare le domande e le eccezioni già proposte.
Cass. civ. n. 10268/1994
Qualora il difensore della parte, comparso all'udienza di precisazione delle conclusioni, abbia precisato le proprie in modo specifico, le domande e le eccezioni non riproposte, a meno che non si riconnettano strettamente con altre specificatamente riproposte o che nella condotta processuale della parte risulti che essa abbia voluto tenere ferma la domanda (o la eccezione) non riproposta, debbono presumersi abbandonate o rinunciate, rientrando nei poteri del difensore la rinuncia ad un singolo capo della domanda o la riduzione delle originarie domande. (Nella specie il difensore del locatore, che nel giudizio di convalida di sfratto per morosità aveva chiesto la risoluzione del rapporto locativo per il tardivo pagamento dei canoni locativi e l'omesso versamento degli interessi e delle spese, aveva precisato le conclusioni insistendo solo nella domanda di condanna al pagamento delle spese processuali e degli interessi maturati sui canoni tardivamente corrisposti dal conduttore).
Cass. civ. n. 1655/1994
Il divieto di proporre domande nuove, che nel giudizio di secondo grado è previsto nell'interesse pubblico generale, con la conseguenza che la relativa violazione di legge dà luogo ad una nullità assoluta rilevabile anche di ufficio dal giudice, nel giudizio di primo grado è previsto nell'esclusivo interesse della parte, la quale soltanto può far valere la relativa violazione, e questa non dà luogo a nessuna nullità (e la domanda nuova deve intendersi definitivamente ed utilmente introdotta nel processo, con la conseguenza che il giudice deve esaminarla nel merito e pronunciare su di essa) se la parte interessata rinuncia ad eccepire la preclusione, non solo quando espressamente dichiari di accettare il contraddittorio sulla domanda nuova, ma anche quando non sollevi la relativa eccezione e si difenda nel merito. Ne consegue che qualora la domanda sia stata proposta nella udienza di precisazione delle conclusioni, la parte nei cui confronti la domanda sia stata proposta, deve eccepire la preclusione nella stessa udienza.
Cass. civ. n. 12012/1992
Nell'ipotesi in cui la causa sia stata rimessa dall'istruttore al collegio, per la sola decisione in ordine alla questione incidentale relativa all'istanza di verificazione di scrittura privata disconosciuta (art. 220 c.p.c.), è nulla, per violazione del principio del contraddittorio, la sentenza che abbia deciso la causa anche nel merito, nonostante la parte non avesse formulato le proprie conclusioni definitive e non avesse svolto le sue difese nel merito, atteso che il principio dettato dall'art. 189 c.p.c., secondo cui «la rimessione investe il collegio di tutta la causa», riguarda le diverse ipotesi in cui la causa sia stata rimessa al collegio a norma dell'art. 187 comma 2 per la decisione superata di una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.
Cass. civ. n. 8288/1992
Nel processo riassunto dopo la sospensione per incidente di costituzionalità, le parti possono proporre, sempre che siano dedotte con il ricorso per la riassunzione e nella memoria difensiva, le domande nuove legittimate dalla pronuncia della Corte costituzionale.
Cass. civ. n. 890/1992
La rimessione della causa al collegio, disposta dal giudice istruttore, nella prima udienza o in altra successiva, in assenza di una parte costituita, dopo avere invitate le parti presenti a precisare le conclusioni, non è causa di nullità della sentenza se non abbia in concreto pregiudicato il diritto di difesa della parte assente, privandola della possibilità concreta di ampliare il thema decidendum o di opporre eccezioni in senso proprio o in ordine alla competenza.
Cass. civ. n. 8038/1990
Sia nel giudizio di primo grado sia in quello di secondo grado la precisazione delle conclusioni costituisce l'ultima occasione utile per proporre nuove eccezioni, dato che essa ha la precipua funzione di determinare in modo definitivo il tema della controversia che il giudice si accinge ad esaminare ai fini della decisione. Pertanto, con le successive difese sia scritte che orali le parti possono illustrare anche con nuovi argomenti e nuovi riferimenti dottrinali e giurisprudenziali le domande e le eccezioni già ritualmente acquisite al processo, senza la possibilità, tuttavia, di estendere il dibattito a questioni non precedentemente dedotte; ove ciò avvenga il giudice non può prenderle in esame indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte neanche se questa accetti implicitamente o esplicitamente il contraddittorio sui temi posti ex novo.
Cass. civ. n. 72/1987
Per evitare l'accettazione del contraddittorio, con riguardo a domanda tardivamente avanzata in primo grado solo con la precisazione delle conclusioni, l'inammissibilità della domanda medesima deve essere eccepita nella stessa sede, non anche con la comparsa conclusionale, la quale ha la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già proposte.
Cass. civ. n. 7166/1983
Qualora una nuova domanda venga proposta in sede di precisazione delle conclusioni definitive di primo grado, l'accettazione del contraddittorio, con il potere-dovere del giudice di provvedere sulla domanda stessa, quale conseguenza del fatto che la controparte non ne abbia eccepito la preclusione nella medesima udienza, non resta esclusa dalla circostanza che le conclusioni dell'istante siano state particolarmente complesse (tanto da risultare stilate su separato foglio allegato al verbale), la quale spiega rilievo solo al diverso fine di giustificare un'eventuale richiesta di fissazione di altra udienza per la precisazione delle conclusioni.