Art. 189 – Codice di procedura civile – Rimessione al collegio
Il giudice istruttore, quando procede a norma dei primi tre commi dell'articolo 187 o dell'articolo 188, fissa davanti a sé l'udienza per la rimessione della causa al collegio per la decisione. Le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
2) un termine non superiore a trenta giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali;
3) un termine non superiore a quindici giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica.
La rimessione investe il collegio di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell'articolo 187, secondo e terzo comma.
All'udienza fissata ai sensi del primo comma la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 12791/2025
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi. (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto come implicitamente rinunciata la prova testimoniale, inizialmente ammessa e poi revocata dal giudice istruttore, non espressamente riproposta all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, nel corso della quale la parte si era limitata ad un generico richiamo agli atti difensivi).
Cass. civ. n. 11877/2025
L'omessa comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza determina la nullità di tutti gli atti successivi del processo per violazione del principio del contraddittorio, che è dettato nell'interesse pubblico al corretto svolgimento del processo e non nell'interesse esclusivo delle parti; in tal caso, il giudice d'appello deve decidere la causa nel merito, previa rinnovazione degli atti nulli e, cioè, ammettendo le parti a svolgere tutte quelle attività che, in conseguenza della nullità, sono state loro precluse nel giudizio di primo grado. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza della Corte d'appello secondo cui la mancata comunicazione dell'ordinanza di fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado non era di per sé sufficiente a configurare la suddetta nullità, sulla base dell'erronea convinzione circa la necessità di dedurre il pregiudizio concretamente subito).
Cass. civ. n. 1470/2025
A fronte della domanda di reintegrazione in forma specifica già proposta, non costituisce mutatio ma mera emendatio libelli la richiesta di risarcimento del danno per equivalente monetario; al contrario, costituisce domanda nuova, non proponibile in sede di precisazione delle conclusioni, quella di reintegrazione in forma specifica formulata nel corso del giudizio, in luogo della richieta di risarcimento del danno per equivalente proposta con l'originario atto di citazione.
Cass. civ. n. 17174/2024
In tema di misure di prevenzione patrimoniali disposte prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il provvedimento con cui il collegio, a seguito di fissazione dell'udienza ai sensi dell'art. 5 d.m. 1 febbraio 1991, n. 293, approva il rendiconto della gestione degli amministratori giudiziari postula l'esercizio da parte del giudice delegato, in caso di contestazioni o di carenze documentali, dei poteri istruttori previsti dalla menzionata disciplina, la cui omissione integra vizio di violazione di legge, con riferimento all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui la causa era stata rimessa al collegio in mancanza della documentazione inerente alle operazioni compiute dall'amministratore giudiziario, il cui reperimento, nonostante le richieste di parte, non era stato sollecitato dal giudice delegato).
Cass. civ. n. 16979/2024
In tema di promessa dell'obbligazione o del fatto del terzo, è inammissibile in quanto nuova la domanda di indennizzo ex art. 1381 c.c. proposta in sede di precisazione delle conclusioni, se in relazione agli stessi fatti è stata originariamente proposta domanda di risarcimento del danno per inadempimento dell'obbligo di fare; nell'ipotesi prevista dal citato art. 1381 c.c. la causa petendi è infatti diversa atteso che il promittente assume una prima obbligazione di "facere", consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di "dare", cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo proposta dall'acquirente all'asta di un immobile, successivamente all'aggiudicazione occupato sebbene fosse decorso invano il termine stabilito per la sua liberazione, avendo il ricorrente originariamente agito per il solo risarcimento del danno da inadempimento contrattuale).
Cass. civ. n. 13904/2024
La mancata riproposizione, nelle conclusioni formalmente rassegnate nell'atto di costituzione in appello, dell'eccezione di prescrizione sollevata in primo grado, non ne comporta la tacita rinuncia, ove, in base al tenore complessivo dell'atto, la pronuncia richiesta presupponga necessariamente l'esame dell'eccezione predetta, poiché essa ha natura di eccezione di merito con funzione estintiva della domanda. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, non ritenendo sussistente il vizio di extrapetizione in ordine all'eccezione di prescrizione, sollevata in primo grado e non reiterata nelle conclusioni della comparsa di costituzione in appello, poiché pienamente coerente con la richiesta di rigetto della domanda).
Cass. civ. n. 12756/2024
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda.
Cass. civ. n. 32577/2023
In forza del combinato disposto degli artt. 187, comma 1, c.p.c. e 80-bis disp. att. c.p.c., in sede di udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione della causa ex art. 183 c.p.c., la richiesta della parte di concessione di termine ai sensi del comma 6 di detto articolo non preclude al giudice di esercitare il potere di invitare le parti a precisare le conclusioni ed assegnare la causa in decisione, atteso che ogni diversa interpretazione delle norme suddette, comportando il rischio di richieste puramente strumentali, si porrebbe in contrasto con il principio costituzionale della durata ragionevole del processo, oltre che con il favor legislativo per una decisione immediata della causa, desumibile dall'art. 189 c.p.c.
Cass. civ. n. 9456/2023
La parte che ha tempestivamente formulato l'eccezione di nullità della testimonianza, in quanto resa da un teste che assume essere incapace, deve poi dolersene in modo preciso e puntuale anche in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi altrimenti ritenere l'eccezione rinunciata, così da non potere essere riproposta in sede d'impugnazione.
Cass. civ. n. 723/2021
La mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni, di una domanda in precedenza formulata non autorizza alcuna presunzione di rinuncia in capo a colui che ebbe originariamente a presentarla, essendo necessario, a tale fine, che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte, possa desumersi inequivocabilmente il venire meno del suo interesse a coltivare siffatta domanda, ciò anche nell'eventualità che questa sia stata estesa automaticamente all'attore per effetto della chiamata in causa, su iniziativa del convenuto, del terzo ritenuto responsabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che, in un giudizio per danni subiti dal terzo trasportato da un veicolo, aveva considerato rinunciata in appello la domanda dell'originaria attrice - nella parte in cui si era estesa al terzo in seguito alla chiamata in giudizio di quest'ultimo ad opera della società di assicurazione r.c.a. convenuta in via principale - perché la medesima attrice, nell'atto d'impugnazione, non aveva formulato conclusioni, neppure in via subordinata, verso il detto terzo, ma aveva "espressamente limitato la sua domanda" alla sola società di assicurazione summenzionata). (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO CATANZARO, 22/11/2018).
Cass. civ. n. 25487/2021
Il giudice che abbia partecipato soltanto alla attività istruttoria nel corso del giudizio di primo grado, senza poi prender parte alla decisione della causa, non ha alcuna incompatibilità a comporre il collegio giudicante in secondo grado e non è, pertanto, gravato dal dovere di astensione ex art. 51, n. 4, c.p.c., dovendosi la conoscenza della causa come magistrato in altro grado di giudizio riferire alla partecipazione alla decisione di merito e non ad atti istruttori nel giudizio di prime cure. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO VENEZIA, 27/08/2015).
Cass. civ. n. 26523/2020
In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all'udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l'ammissione. (Cassa con rinvio, CORTE D'APPELLO GENOVA, 06/07/2017).
Cass. civ. n. 5741/2019
La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione. Tale principio deve essere esteso anche all'ipotesi in cui sia stato il giudice di appello a non ammettere le suddette richieste, con la conseguenza che la loro mancata ripresentazione al momento delle conclusioni preclude la deducibilità del vizio scaturente dall'asserita illegittimità del diniego quale motivo di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una parte rimasta contumace in un giudizio di rinvio con riferimento ai motivi concernenti la mancata ammissione delle istanze istruttorie avanzate da altro soggetto che aveva, invece, partecipato al giudizio in questione e non aveva più contestato l'ordinanza della corte di appello che le aveva respinte).
Cass. civ. n. 3229/2019
L'interpretazione degli artt. 189, 345 e 346 c.p.c., secondo cui l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio, che non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, deve reputarsi tacitamente rinunciata, non contrasta con gli artt. 47 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, né con gli artt. 2 e 6 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 (ratificato con l. 2 agosto 2008, n. 130), né con gli artt. 24 e 111 Cost., non determinando alcuna compromissione dei diritti fondamentali di difesa e del diritto ad un giusto processo, poiché dette norme processuali, per come interpretate, senza escludere né rendere disagevole il diritto di "difendersi provando", subordinano, piuttosto, lo stesso ad una domanda della parte che, se rigettata dal giudice dell'istruttoria, va rivolta al giudice che decide la causa, così garantendosi anche il diritto di difesa della controparte, la quale non deve controdedurre su quanto non espressamente richiamato.
Cass. civ. n. 15029/2019
Nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello, neppure ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c. (testo previgente alle modifiche apportate dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), in quanto il giudizio d'indispensabilità, operato dal giudice del gravame, riguarda le nuove prove e non quelle dichiarate inammissibili o tacitamente rinunciate. (Rigetta, CORTE D'APPELLO FIRENZE, 01/07/2014).
Cass. civ. n. 10957/2019
Non è ammissibile il regolamento di competenza avverso l'ordinanza con cui il giudice disponga la prosecuzione del giudizio, fissando l'udienza per la precisazione delle conclusioni, poiché tale ordinanza non possiede la natura ed i requisiti di una statuizione irretrattabile sulla competenza, suscettibile di pregiudicare la decisione della causa. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO ROMA, 26/02/2018).
Cass. civ. n. 11222/2018
Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.
Cass. civ. n. 1785/2018
Anche nel vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali.(Nella specie,la S.C. ha ritenuto che, sebbene il convenuto si fosse limitato in sede di precisazione delle conclusioni a chiedere il rigetto della domanda principale, senza fare riferimento a quella di garanzia, ciò non ne comportasse l'abbandono,attesa la consapevolezza della parte che il rapporto di garanzia sarebbe venuto in rilievo nell’ipotesi di accoglimento della domanda principale e non essendo peraltro contestato dal terzo il fondamento della domanda di garanzia).
Cass. civ. n. 20732/2018
È nulla la sentenza che pronunci nel merito della causa senza che siano state precisate le conclusioni e assegnati i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie finali di replica, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio. (In applicazione del principio, la S.C. ha cassato la sentenza emessa nella fase sommaria del giudizio di opposizione agli atti esecutivi nel quale il giudice, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti, anziché confermare o revocare il provvedimento concesso "inaudita altera parte" e dare poi corso al giudizio di cognizione, ha deciso nel merito, accogliendo l'opposizione senza che fossero precisate le conclusioni e assegnati termini per il deposito delle scritture conclusionali).
Cass. civ. n. 28496/2018
In materia di danno alla salute, quando in corso di causa (ivi compresa la fase di gravame) sia sopravvenuto il pricipio giurisprudenziale - enunciato dalla S.C. con n. 12408 del 2011 - secondo cui la mancata adozione delle c.d. "tabelle" di Milano integra un vizio di violazione di legge, deve ritenersi consentito, a chi agisce per il risarcimento del danno, chiederne l'applicazione, per la prima volta, anche in fase di precisazione delle conclusioni senza che ciò costituisca una domanda nuova.
Cass. civ. n. 30699/2018
La domanda proposta all'udienza di precisazione delle conclusioni deve ritenersi ritualmente introdotta in giudizio, per accettazione implicita del contraddittorio, qualora la parte verso la quale essa è rivolta non ne abbia eccepito, nella stessa udienza, la preclusione, non essendo utile allo scopo l'opposizione fatta in comparsa conclusionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza con la quale, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 353 del 1990, la corte d'appello aveva rilevato d'ufficio, in assenza di tempestiva contestazione dell'interessato, l'inammissibilità della domanda del creditore contro soggetto diverso dall'originario ingiunto presentata in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado).
Cass. civ. n. 1662/2017
Nelle cause di competenza del tribunale in composizione collegiale, il giudice istruttore, invitate le parti a precisare le conclusioni innanzi a sé, non ha alcun obbligo di fissare un’ulteriore udienza innanzi al collegio, dinnanzi al quale, tuttavia, ciascuna parte può chiedere, previa fissazione di udienza, la discussione orale, presentando un'istanza in tal senso, una prima volta, al momento della precisazione delle conclusioni e, una seconda, direttamente al presidente del tribunale, alla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica.
Cass. civ. n. 16290/2016
La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie (nella specie, la richiesta di prova per testi, per ritenuta incapacità a deporre) ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni poiché, diversamente, le stesse debbono intendersi rinunciate e non possono essere riproposte in appello.
Cass. civ. n. 11157/2016
L'abbandono, in sede di precisazione delle conclusioni, di alcune domande ha esclusivamente un effetto processuale, impedendo al giudice di decidere su esse, ma non pregiudica né il diritto sostanziale né il diritto d'azione, sicché la parte, salvo non vi abbia esplicitamente rinunciato, può successivamente riproporle in un separato giudizio.
Cass. civ. n. 23147/2013
La circostanza che in un giudizio per il risarcimento dei danni alla persona, conseguenti ad un sinistro stradale, venga formulata soltanto in sede di precisazione delle conclusioni la richiesta di liquidazione anche del "danno esistenziale" (che non costituisce autonoma categoria di danno, ma sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria) non osta alla possibilità dell'accoglimento di una domanda volta al ristoro di un pregiudizio ulteriore rispetto a quello biologico strettamente inteso, purché l'attore abbia richiesto tempestivamente il risarcimento di tutti i danni derivanti dal sinistro, e quindi anche del danno non patrimoniale.
Cass. civ. n. 13163/2013
Nessun obbligo sussiste per il giudice, dopo il passaggio della causa in decisione, di rimetterla sul ruolo onde permettere una nuova produzione, nè lo stesso è tenuto ad esaminare eventuali sollecitazioni al riguardo dell'interessato, non essendo consentito alle parti di rivolgere istanze dopo l'indicato momento.
Cass. civ. n. 2093/2013
La mancata riproposizione della domanda (o eccezione) nella precisazione delle conclusioni comporta l'abbandono della stessa, assumendo rilievo solo la volontà espressa della parte, in ossequio al principio dispositivo che informa il processo civile, con conseguente irrilevanza della volontà rimasta inespressa; tuttavia, in caso di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le domande sussiste la presunzione di persistenza della domanda pregiudiziale non reiterata, salvo che la parte interessata espressamente non vi rinunci e sempre che non sia necessario, per legge, decidere la questione pregiudiziale con efficacia di giudicato.
Cass. civ. n. 22618/2012
L'omissione dell'invito alla precisazione delle conclusioni integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, poiché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa una lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio. (Principio enunciato riguardo a un giudizio di rinvio soggetto al rito anteriore alla legge n. 353 del 1990).
Cass. civ. n. 1083/2011
In tema di risarcimento danni (nella specie, danni non patrimoniali per morte di un prossimo congiunto), la circostanza che l'attore, nel domandare il ristoro del danno patito, dopo aver quantificato nell'atto di citazione la propria pretesa, all'udienza di precisazione delle conclusioni domandi la condanna del convenuto al pagamento di una somma maggiore, al fine di tenere conto dei nuovi criteri standard di risarcimento (c.d. "tabelle") adottati dal tribunale al momento della decisione, non costituisce mutamento inammissibile della domanda, sempre che attraverso tale mutamento non si introducano nel giudizio fatti nuovi o nuovi temi di indagine.
Cass. civ. n. 6350/2010
La formula "somma maggiore o minore ritenuta dovuta" o altra equivalente, che accompagna le conclusioni con cui una parte chiede la condanna al pagamento di un certo importo, non può essere considerata, di per sé, come una clausola meramente di stile quando vi sia una ragionevole incertezza sull'ammontare del danno effettivamente da liquidarsi; ove, invece, l'ammontare dell'importo preteso sia risultato, all'esito dell'istruttoria compiuta anche tramite consulenza tecnica d'ufficio, maggiore di quello originariamente chiesto e la parte, nelle conclusioni rassegnate, si sia limitata a richiamare quelle originarie contenenti la menzionata formula, tale principio non può valere, perché l'omessa indicazione del maggiore importo accertato evidenzia la natura meramente di stile della formula utilizzata.
Cass. civ. n. 14104/2008
Affinché una domanda proposta con l'atto introduttivo del giudizio possa ritenersi abbandonata non è sufficiente che essa non risulti riproposta al momento della precisazione delle conclusioni, ma è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi l'inequivoca volontà di rinunciarvi. (Nella specie, alcuni condòmini avevano impugnato una delibera assembleare adducendo varie ragioni ma, nel concludere, avevano insistito nel chiedere l'annullamento della delibera per una sola delle ragioni originariamente addotte, ed il giudice di merito aveva ritenuto abbandonate le altre doglianze. La S.C., formulando il principio che precede, ha ritenuto corretta tale decisione ).
Cass. civ. n. 25157/2008
La parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
Cass. civ. n. 5215/2007
Una volta che la causa sia stata trattenuta in decisione, la rimessione sul ruolo istruttorio non può far rivivere una domanda alla quale la parte abbia, espressamente o implicitamente, rinunciato. Pertanto, l'inclusione della domanda rinunciata tra le conclusioni definitive successivamente alla predetta rimessione sul ruolo integra gli estremi della formulazione di una domanda nuova, la quale come tale va considerata, alla luce della disciplina ratione temporis applicabile.
Cass. civ. n. 24041/2006
Posto che la rimessione della causa al collegio, da parte del giudice istruttore, non è condizionata dalla fissazione di un'udienza destinata preventivamente alla precisazione delle conclusioni, la relativa omissione integra una semplice irregolarità, che non invalida l'ulteriore fase del giudizio, giacché tale invito non è prescritto a pena di nullità e la sua mancanza non importa, di regola, alcuna lesione del principio del contraddittorio, non impedendo ai contendenti di precisare, ed eventualmente modificare, le rispettive conclusioni prima della spedizione della causa al collegio.
Cass. civ. n. 14964/2006
La omessa riproduzione nelle conclusioni definitive di cui all'art. 189 c.p.c., di una delle domande proposte con l'atto di citazione implica soltanto una mera presunzione di abbandono della stessa, sicché il giudice di merito, al quale spetta il compito di interpretare la volontà della parte, è tenuto ad accertare se, malgrado la materiale omissione, sussistano elementi sufficienti — ricavabili dalla complessiva condotta processuale o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate — per ritenere che la parte abbia inteso insistere nella domanda pretermessa in dette conclusioni. Tale presunzione deve ritenersi peraltro inoperante se, su invito del giudice, le parti abbiano precisato le conclusioni in ordine ad una questione preliminare di merito o pregiudiziale di rito.
Cass. civ. n. 409/2006
Nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non le precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate, e a nulla rileva che, nella comparsa conclusionale, non siano tutte riproposte, non potendosi desumere dalla suddetta comparsa — per la sua funzione meramente illustrativa — alcuna volontà di rinuncia o abbandono delle conclusioni non riproposte.
Cass. civ. n. 13202/2005
In tema di rimessione della causa al collegio da parte del giudice istruttore, l'eventuale violazione degli artt. 187, 188 e 189 c.p.c. in tanto rileva in quanto si ripercuota sulla decisione della controversia e, quindi, si risolva in un vizio della sentenza, pronunciata dal collegio senza che qust'ultimo abbia rilevato il vizio contenuto nel provvedimento di rimessione. Pertanto, nell'ambito di un giudizio di separazione personale dei coniugi, l'anomalia processuale rappresentata dalla rimessione dell'intera causa al collegio pur in pendenza di una consulenza tecnica d'ufficio sulle condizioni patrimoniali delle parti ai fini della determinazione dell'assegno di mantenimento, non spiega alcun effetto invalidante sulla sentenza allorchè, avendo le parti ritualmente formulato le loro conclusioni, questa abbia statuito sulle sole domande (separazione ed addebito) sulle quali il collegio non abbia ravvisato la necessità di ulteriore istruzione e sulle quali l'istruzione non era in corso.
Cass. civ. n. 10569/2004
La mancata riproposizione, nelle conclusioni definitive, di domande, eccezioni o istanze in precedenza formulate non può essere ritenuta, di per sé sola, sufficiente a farne presumere la rinuncia o l'abbandono, specie quando esse siano strettamente connesse a quelle oggetto delle richieste specificamente formulate all'udienza prevista dall'art. 189 c.p.c. Pertanto, il giudice di merito, al quale soltanto spetta il compito di interpretare la volontà delle parti, è tenuto ad accertare se, in concreto, vi siano elementi per ritenere che, malgrado la materiale omissione, la parte abbia inteso insistere nella richiesta o deduzione pretermessa. (In applicazione di tale principio la Corte ha cassato la sentenza di appello che aveva respinto il gravame e affermato, all'opposto, che le istanze istruttorie formulate nel corso del giudizio di primo grado, non essendo state successivamente richiamate in sede di precisazione delle conclusioni, dovevano ritenersi abbandonate e non potevano essere riproposte nella successiva fase di appello).
Cass. civ. n. 9465/2004
L'omessa riproposizione, nella udienza di precisazione delle conclusioni, di una domanda formulata nel corso del giudizio implica una presunzione di abbandono della istanza non riproposta che, fondandosi sulla interpretazione della volontà delle parti, può essere vinta solo da specifici elementi sintomatici di una contraria volontà. Ne consegue che il giudice di merito che espressamente consideri abbandonata una domanda non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni può solo limitarsi, nella motivazione, ad evidenziare che la domanda non è stata riprodotta quando non vi siano elementi dai quali possa desumersi una contraria volontà della parte. L'accertamento compiuto al riguardo dal giudice di merito è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.