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Articolo 192 Codice di procedura civile — Astensione e ricusazione del consulente

Articolo 192 Codice di procedura civile — Astensione e ricusazione del consulente

L’ordinanza è notificata al consulente tecnico a cura del cancelliere, con invito a comparire all’udienza fissata dal giudice.

Il consulente che non ritiene di accettare l’incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l’ha nominato almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione ; nello stesso termine le parti debbono proporre le loro istanze di ricusazione, depositando nella cancelleria ricorso al giudice istruttore.

Questi provvede con ordinanza non impugnabile [ 89 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 23257/2017

Ai sensi dell’art. 192, comma 2, c.p.c., l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio deve essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, altrimenti la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo, né la causa di ricusazione può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata “ab origine” tempestivamente denunciata.

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Cass. civ. n. 8406/2014

I fatti relativi all’attendibilità, ovvero all’affidabilità personale del consulente tecnico di ufficio non possono essere oggetto di prova testimoniale, in quanto deducibili solo nel procedimento di ricusazione sotto il profilo della carenza di imparzialità dell’ausiliario.

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Cass. civ. n. 7770/2009

La causa d’incompatibilità del consulente d’ufficio, fondata sulla nomina del medesimo ausiliare in primo e secondo grado, non può essere fatta valere in sede di giudizio di legittimità se non sia stata tempestivamente denunciata con richiesta di ricusazione formulata ai sensi dell’art. 192 c.p.c. Tale formale istanza non è equiparabile alla richiesta di revoca e sostituzione del consulente per motivi di opportunità, ancorché formulata, con generico richiamo all’art. 51 cod. proc.civ., nel corso del giudizio di secondo grado, e l’ordinanza di rigetto non è, conseguentemente, censurabile con ricorso per cassazione per vizio di motivazione.

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Cass. civ. n. 6039/2000

Non sono deducibili in sede di legittimità le cause di incompatibilità del Ctu qualora le stesse non siano state fatte valere mediante tempestiva istanza di ricusazione ai sensi degli artt. 63 e 51 c.p.c.

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Cass. civ. n. 3657/1998

L’art. 192, comma secondo c.p.c., nel prevedere che l’istanza di ricusazione del consulente tecnico d’ufficio dev’essere presentata con apposito ricorso depositato in cancelleria almeno tre giorni prima dell’udienza di comparizione, preclude definitivamente la possibilità di far valere successivamente la situazione di incompatibilità, con la conseguenza che la consulenza rimane ritualmente acquisita al processo. A tale principio non è consentita deroga per l’ipotesi in cui la parte venga a conoscenza solo successivamente della situazione di incompatibilità, potendosi in tal caso solo prospettare le ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione affinché il giudice, se lo ritenga, si avvalga dei poteri che gli conferisce in tal senso l’art. 196 c.p.c. La valutazione operata al riguardo è insindacabile in Cassazione se la motivazione è immune da vizi logici.

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Cass. civ. n. 2125/1985

I motivi di ricusazione del consulente tecnico conosciuti dalla parte dopo la scadenza del termine per proporre l’istanza di ricusazione prevista dall’art. 192 c.p.c., o sopravvenuti al suindicato termine, non possono di per sè stessi giustificare una pronuncia di nullità della relazione o di sostituzione del consulente, ma possono soltanto essere prospettati al giudice al fine di una valutazione, a norma dell’art. 196 c.p.c., dell’esistenza di gravi ragioni che giustifichino un provvedimento di sostituzione; tale valutazione va compiuta in concreto, con riferimento alla relazione del consulente, e, in quanto rientra nell’apprezzamento del giudice del merito, è insindacabile in Cassazione

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