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Articolo 196 Codice di procedura civile — Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

Articolo 196 Codice di procedura civile — Rinnovazione delle indagini e sostituzione del consulente

Il giudice ha sempre la facoltà di disporre la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi, la sostituzione del consulente tecnico.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 21149/2013

La mancata esplicitazione dei gravi motivi previsti dall’art. 196 c.p.c. per disporre la sostituzione del consulente tecnico d’ufficio già nominato integra una nullità a rilevanza variabile, ai sensi dell’art. 156, secondo comma, c.p.c., la quale, avendo natura relativa, deve essere fatta valere dalla parte interessata nella prima istanza o difesa successiva all’atto o alla notizia di esso; pertanto, in difetto di tempestiva eccezione, tale nullità non può essere denunciata, “secundum eventum litis”, come motivo di impugnazione della sentenza.

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Cass. civ. n. 18410/2013

Il giudice di merito, ove intenda disporre una nuova consulenza tecnica d’ufficio, è tenuto a motivare adeguatamente – in base ad idonei elementi istruttori o cognizioni proprie, eventualmente integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza – le ragioni che lo conducono ad ignorare o sminuire i dati risultanti dalla relazione del CTU già in atti, rispondendo tale esigenza a ragioni di economia processuale e dei costi del giudizio, oltre al rispetto del canone della ragionevole durata del processo, per la cui valutazione si tiene conto anche dei tempi necessari per l’espletamento della consulenza tecnica d’ufficio, che non possono risultare sprecati.

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Cass. civ. n. 14338/2012

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il principio secondo il quale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito valutare l’opportunità di rinnovare le indagini peritali va coordinato con il principio dell’effetto devolutivo dell’appello, sicché, qualora l’appellante non abbia censurato la consulenza tecnica d’ufficio svolta in primo grado e anzi ne abbia posto le risultanze a fondamento del gravame, incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice di appello che disponga la rinnovazione delle operazioni peritali, derivandone la nullità della nuova consulenza e della sentenza che vi aderisca.

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Cass. civ. n. 20227/2010

In tema di consulenza tecnica d’ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, a disporre una nuova consulenza d’ufficio, atteso che il rinnovo dell’indagine tecnica rientra tra i poteri istituzionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia sul punto. (Nella specie, la S.C., nel confermare la sentenza impugnata, ha rilevato che non erano state denunciate malattie nuove o aggravamenti delle infermità che avrebbero imposto un’esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito).

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Cass. civ. n. 15263/2007

Il giudice del merito non è tenuto a disporre in secondo grado la rinnovazione della consulenza tecnica, potendo liberamente seguire le conclusioni del consulente del primo grado — come, del resto, potrebbe anche dissentire dalle stesse — sempreché fornisca, in ogni caso, una adeguata motivazione del suo convincimento, rispondente ad una attenta valutazione di tutti gli elementi concreti sottoposti alla sua delibazione, indicando i criteri logici e giuridici che hanno determinato il suo giudizio.

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Cass. civ. n. 7013/2004

Il giudice d’appello non ha l’obbligo di rinnovare la consulenza tecnica, tuttavia, ove siano dedotte nuove malattie o aggravamenti di quelle già denunciate, oppure se il giudice ritenga di dover dissentire dalle conclusioni espresse dal Consulente nominato in primo grado, ha il dovere di motivare in ordine alla decisione di non disporre una nuova consulenza; quando, invece, non siano in discussione nuove malattie o aggravamenti nelle infermità denunciate e il giudice d’appello ritenga di condividere le conclusioni del c.t.u. nominato in primo grado, non è neppure necessaria una esplicita motivazione in ordine alle ragioni del mancato rinnovo della consulenza, potendo quest’ultima essere ritenuta superflua anche per implicito.

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Cass. civ. n. 3105/2004

In caso di inutile decorso del termine fissato dall’art. 192 c.p.c. per la proposizione della istanza di ricusazione del C.T.U., la valutazione delle ragioni che giustificano un provvedimento di sostituzione dello stesso C.T.U., a norma dell’art. 196 del codice di rito, è rimessa esclusivamente al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente e logicamente motivata.

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Cass. civ. n. 17906/2003

Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di riconvocazione del consulente d’ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l’irrilevanza o la superfluità dell’indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione.

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Cass. civ. n. 4766/2002

È revocabile e modificabile l’ordinanza con cui il collegio, cui sia stata rimessa la causa nel processo d’appello, disponga per l’ulteriore istruttoria nominando C.T.U., a nulla rilevando che la modifica, relativa nella specie al quesito apposto all’ausiliario, sia stata sollecitata da una parte.

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Cass. civ. n. 14735/2001

La mancata comunicazione, da parte della cancelleria, ai procuratori costituiti in un’ordinanza emessa fuori udienza con la quale il giudice istruttore disponga un atto integrativo della consulenza tecnica (nella specie, rinnovo di sopralluogo da parte del C.T.U.) comporta una violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, e determina, per l’effetto, la nullità di tutti gli atti conseguenti al provvedimento non comunicato e della sentenza pronunciata. Tale causa di nullità, peraltro, non integrando alcuna delle ipotesi tassative per le quali il giudice di appello deve rimettere la causa in primo grado (artt. 353, 354 c.p.c.), rende operante il suo potere-dovere di decidere nel merito, previo compimento dell’attività istruttoria impedita in prime cure dall’anzidetta irregolarità.

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Cass. civ. n. 4787/1999

Nei giudizi in materia di invalidità pensionabile, qualora il giudice di appello abbia disposto una nuova consulenza tecnica e ne condivida i risultati non è necessario che egli esponga in modo specifico le ragioni del suo convincimento potendo limitarsi a riportare il parere del c.t.u. sempreché tale parere – per la sua formulazione – sia idoneo a supportare una concisa motivazione adesiva e sempreché tale motivazione non si risolva in una acritica ricezione del suddetto parere allorquando lo stesso sia stato posto in discussione con specifiche censure potenzialmente idonee ad incidere sulla soluzione della controversia. In tale ultimo caso, infatti, la motivazione della sentenza dovrà tenere conto dei rilievi della parte che siano pertinenti rispetto alla fattispecie esaminata dal c.t.u.

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Cass. civ. n. 5777/1998

Rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l’esercizio di un tale potere (così come il mancato esercizio) non è censurabile in sede di legittimità (nella specie il giudice di appello aveva sentito a chiarimenti il consulente tecnico nominato dal giudice di primo grado, disattendendo la richiesta di una delle parti — che poi se ne era doluta in cassazione — di disporre una nuova consulenza medico-legale).

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Cass. civ. n. 3240/1998

Il giudice di secondo grado, malgrado abbia disposto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio espletata in primo grado, può accogliere, in sede di decisione, le conclusioni di quest’ultima anziché della seconda consulenza, purché motivi le ragioni della scelta e contesti le argomentazioni della consulenza non accolta.

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Cass. civ. n. 6559/1985

Una volta venuto meno il provvedimento di sostituzione del consulente tecnico in conseguenza della sua successiva revoca, ha luogo una integrale reintegrazione del consulente nelle funzioni a lui originariamente conferite, con conseguente riconoscimento della piena validità ed efficacia di tutta l’attività dal medesimo svolta nell’espletamento dell’incarico affidatogli, senza che possa distinguersi tra attività compiuta dal consulente tecnico anteriormente e posteriormente al provvedimento che dispone la sua sostituzione. Né la possibilità di revocare ex art. 177, secondo comma, c.p.c. il provvedimento di sostituzione del consulente, legittimandone così l’operato con effetto ex tunc, trova ostacolo nella circostanza che la parte, senza essere stata pregiudicata nell’esercizio del proprio diritto di difesa, abbia eccepito la «inammissibilità» della relazione peritale depositata dopo il provvedimento di sostituzione.

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Cass. civ. n. 627/1984

Il giudice di appello ha il dovere di motivare dettagliatamente quando avverso la consulenza d’ufficio, che intenda condividere, siano state mosse dalle parti argomentazioni critiche, tali da determinare, ove fondate, un giudizio diverso dal parere espresso dal consulente, ma non quando disponga nuova consulenza tecnica, e le obiezioni e documentazioni siano state sottoposte ed esaminate dai periti, così nominati in secondo grado, ed egli non si discosti dalle loro conclusioni.

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Cass. civ. n. 5888/1982

In tema di consulenza tecnica, è consentito al giudice del merito, quando, con apprezzamento insindacabile, lo ritenga utile ai fini della decisione, disporre l’integrazione delle indagini espletate con altri accertamenti, o addirittura la rinnovazione delle stesse con la nomina di altri consulenti, ma non il confronto tra i consulenti utilizzati, non previsto neanche come mera facoltà discrezionale del giudice dalle norme di rito (diversamente da quanto dispone l’art. 254 c.p.c. per i testimoni).

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Cass. civ. n. 3166/1982

L’impossibilità di esecuzione dell’ordinanza, che abbia disposto la convocazione del consulente tecnico per chiarimenti, a causa della morte dello stesso, non impone al giudice di disporre una nuova consulenza poiché tale ordinanza può, come tutti i provvedimenti istruttori, essere revocata dallo stesso giudice, il quale — sia che constati la impossibilità di avere la presenza del consulente, sia che la ritenga non più necessaria — procede direttamente alla interpretazione ed alla valutazione della relazione tecnica.

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Cass. civ. n. 2174/1982

Quando la parte solleciti un supplemento di consulenza tecnica o la richiesta di informazioni alla P.A., al fine di accertare un determinato fatto essenziale ai fini della decisione, il giudice del merito non può disattendere la relativa richiesta senza motivare il riguardo, soprattutto se l’istante versi nella obiettiva difficoltà di provare tale fatto, siccome terzo estraneo ad esso.

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